1 Domiciliarità condivisa, premio per il padre separato! Ginevra Cavina Avvocato Ecclesiastico Procuratore Rotale L'affidamento condiviso, o bigenitoriale, con potestà genitoriale condivisa per l'ordinaria, e congiunta per la straordinaria, che ora è finalmente la norma regolare (salvo quanto previsto in casi decisamente gravi, ex art.155bis di affidamento esclusivo o monogenitoriale che diventa l'eccezione tanto che il giudice per l'interesse del minore puo' anche affidarlo a terzi, cioè ai nonni oltre che a istituti), era per noi operatori del diritto il piu' difficile da applicare nelle modalità concrete, gli strumenti offerti da questa proposta di modifica e integrazione invece semplificano l'iter. Ancora facendo confusione tra affidamento congiunto e affidamento condiviso, si credeva,vox populis, che fosse necessario per la gestione pratica la non conflittualità dei genitori, ora invece è chiarito anche con il fatto che il giudice ex art.1 in modifica al 2°comma art.155, non valuta, ma dispone l'affidamento condiviso, sempre salvo 155bis, e inoltre “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissandone il domicilio presso entrambi salvo accordi diversi dei genitori ” . Quest'ultima frase introdotta semplifica, in quanto elimina la possibilità di ricatti morali e ambiguità dei coniugi separandi, lasciando pero' spazio al fatto di non ricondurre la prole a un devastante trasloco settimanale , ma “costringendo” entrambi i genitori a trovare una soluzione nell'interesse prevalente del minore che puo' sentire cosi' presenti entrambi i genitori e considerare “sue” entrambe le dimore dei genitori e i genitori a poter seguire entrambi la vita del figlio avendo entrambi diritto a ricevere le comunicazioni scolastiche ect. spedite ad entrambi gli indirizzi, e a poter visitare i professori e a decidere sul sistema educativo dei figli indipendentemente dal giorno di visita . Infatti nella pratica, pur nel concetto della domiciliarità di entrambi, la residenza della prole dovrà essere certa, e generalmente la si lascia là dove la famiglia conviveva , nella casa familiare, che resterà ad uno dei due coniugi, indifferentemente e comunque nell'interesse del minore, tanto che nel caso il assegnatario si risposi o conviva, nell'interesse del minore nel caso la figura del nuovo partner sia ostruzionistica, il giudice valuta nuovamente l'assegnazione della casa familiare, sino ad arrivare a lasciare la casa al figlio e all'altro genitore, o a porre la residenza e collocazione del figlio presso l'altro genitore indipendentemente dalla casa familiare, in caso questa sia di proprietà di chi la vive. E' da notare che la modifica non parla volutamente della collocazione della prole, ma solo di domicilio, concetti decisamente diversi. Nella pratica lascia la porta aperta alla richiesta di affidamento condiviso con collocazione presso il padre o presso la madre, dove quindi il figlio ha la dimora prevalente decisamente necessaria nel caso di prole in età non scolare o situazioni di particolare necessità. Il fatto poi che in qualsiasi momento si possa richiedere per gravi motivi comprovati l'affidamento esclusivo, offre la soluzione di una conduzione monitorata, dove passo passo sia i genitori che la prole viene seguita da vicino, cosi' come l'applicazione della normativa sulla mediazione familiare che dovrebbe essere un pratico strumento di sorveglianza e aiuto nello svolgimento della procedura , in modo da scoraggiare conflittualità esasperate previsto nella sua applicazione con l'albo degli operatori sia pubblici che privati, dato essenziale, all'art.6 in modifica 709 Codice procedura Civile. Dato rilevante è che in caso estremo di necessità oggettiva di ricorso all'affidamento esclusivo ad un genitore, l'altro sarà escluso dalla potestà genitoriale. Cosi' come l'art.7 integrando la precedente previsione dell'art.709-ter codice proc.civile, interviene in quelle situazioni di ostruzionismo cosi' frequenti, in cui un genitore compie unilateralmente atti che chiedono l'accordo con l'altro (iscrizione a corsi, scuole di propria esclusiva scelta cambi residenza) oppure nel caso abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore. In questo caso, palesandosi l'incostituzionalità di questo comportamento ostruzionistico, il genitore colpevole dovrà ripristinare lo stato, risarcire il danno morale e materiale, e compensare quanto indebitamente sottratto o negato: giorni di frequentazioni saltati Discorso a parte merita la prevista rimessa diretta , ex art.1 in modifica e integrazione comma 4 art. 155, che il piu' delle volte rappresenta il contendere maggiore , cosi' come il previsto assegno in perequazione a seconda della valenza economica dei compiti domestici e di cura effettivamente prestata alla prole, in genere dal genitore nella pratica dove il figlio oltre che il domicilio ha la residenza e la collocazione. Logicamente, essendo il figlio affidato ad entrambi e godendo entrambi della potestà genitoriale, le spese nel periodo di domiciliazione dall'uno all'altro saranno a carico di entrambi e tutte le spese dovranno essere pagate da entrambi , non a metà, ma in proporzione ai propri redditi, e per capitoli di spesa, tenendo conto oltre che delle aspirazioni del figlio anche delle risorse complessive dei genitori e dato molto rilevante del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di matrimonio , dando cosi' garanzia a riprova del “costo del figlio” Tutto questo per evitare che il figlio si trovi sbalzato e sconvolto da una situazione di separazione della famiglia certo da lui non voluta o di ritorsioni e ricatti economici da una parte ma dando garanzia dell'adempimento effettivo. Nella pratica si risolverà con il pagamento nei giorni di domiciliazione da parte di ciascun genitore delle spese primarie secondo propria potestà e con una ripartizione dei costi in proporzione dei redditi, piu' un versamento perequativo al coniuge che cura maggiormente il figlio per necessità di tempi dell'altro coniuge secondo un criterio paritetico per entrambi i genitori. Molto interessante il coinvolgimento dei nonni, e la loro rivalutazione a livello di cura e affidamento dei nipoti, cosi' che gli stessi nonni possono ricorrere al giudice per far regolare il loro diritto al contatto con i nipoti . Mi sembra decisamente che i criteri addottati in queste modifiche assolvano allo strumento per dare velocità e e certezza nella gestione delle problematiche che comporta l'interesse della prole, restringendo la discrezionalità di accordo dei genitori riguardo l'affidamento dei figli,evitando cosi' il prolungarsi dei processi e l'utilizzo dei figli come arma di ricatto tra gli exconiugi. |
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