2 •  È meglio un matrimonio nullo o un divorzio?
Ginevra Cavina, Avvocato Ecclesiastico Procuratore Rotale


Spesso ci si chiede,anche alla luce di tutte le nuove tendenze, se è meglio sposarsi in Chiesa o solo in Comune oppure convivere, e spesso ci si chiede quando il matrimonio o la convivenza finiscono cosa è meglio fare se chiedere la nullità del proprio matrimonio oppure ricorrere al divorzio, oppure ancora cosa succede se finisce una convivenza. Anche per evitare di soffrire ancora, se si è sofferto, o per liberarsi prima nel modo piu' indolore e celere possibile, o anche per non essere dissanguati, economicamente e fisicamente, sia dal partner che dalla burocrazia, e se si hanno figli per poter  avere la sicurezza di poterli ancora avere con sé.

In materia matrimoniale si riconosce al cittadino italiano libertà di scelta in materia matrimoniale e di famiglia, oggi è possibile scegliere tra :

•  Matrimonio civile in comune
•  Matrimonio concordatario cioè canonico trascritto con effetti civili
•  Semplice convivenza

 Nell'ambito della semplice convivenza, quando i conviventi decidono in qualsiasi momento di interrompere il loro rapporto, non esistono diritti e doveri a carico dei partner, tolto la regolarizzazione dei i beni intestati ad entrambi, ed i figli.

Se trovano un accordo per il mantenimento dei figli, firmeranno un accordo di finita convivenza che varrà solo fra le parte e verrà registrata davanti ad un Notaio o depositata all'ufficio del registro, se non trovano un accordo si dovrà ricorrere al Tribunale dei Minori, con tutto quello che ne consegue, e ne parleremo in seguito.

Le separazioni matrimoniali , invece, che obbligatoriamente  aprono la strada al futuro divorzio, o alla nullità matrimoniale possono essere

•  Consensuale se entrambi transano fra loro e firmano (generalmente ci si mette sempre un po' per mettersi d'accordo facendo perdere tempo,firmi o non firmi  è una consensuale per modo di dire)

•  Giudiziale se non si mettono d'accordo e dalla prima udienza si apre un contenzioso che puo' durare anche molti anni)

Il divorzio dopo i tre anni di attesa dalla omologa della separazione consensuale o dalla emissione della sentenza di separazione giudiziale puo' essere anche qui se si transa o meno Consensuale  o Giudiziale

L'annullamento matrimoniale , invece, puo' essere presentato anche solo da una parte anche se l'altra non è d'accordo, e se la parte si oppone deve portare delle prove a suo favore.

La mentalità  del ricorso di annullamento avanti ai Tribunale della Chiesa, rispetto ai ricorsi di divorzio è completamente opposta, e ha il vantaggio di essere piu' veloce e sicuramente piu' economica, sia dal punto dell'effettivo onorario dovuto all'Avvocato Ecclesiastico, sia per i risvolti civilistici, infatti il matrimonio nullo ha l'effetto di non esserci mai stato, per cui cade automaticamente il diritto dovere di pagare alimenti al partner.

Per quello che attiene alla differenza di mentalità dei due procedimenti : se mettiamo caso , si introduce una separazione con addebito per percosse e adulterio reiterato e mentalità libertina ,con la nullità   questi elementi comportano la introduzione dell'istanza per incapacità e bonum fidei  ,quello che è una colpa in civile, diviene al contrario  elemento di prova per  una ammissione di istanza di nullità, perché vuole dire che quel matrimonio è nato male, le persone non erano compatibili sostanzialmente e quindi è possibile una nullità.

Inoltre con la nullità matrimoniale non è necessario transare per ottenere la separazione o il divorzio si transa solo se lo si desidera in quanto il “divorzio” cioè lo stato libero e la possibilità eventualmente di risposarsi e di non avere legami patrimoniali lo si ottiene con la sentenza di nullità delibata, presso la Corte d'Appello, che ha effetto civile .

Quindi con la sentenza di nullità si ha molto di piu' che con il divorzio civile : in termini di tempi ed anche a livello economico, in quanto gli avvocati civile possono chiedere oltre che l'onorario e le spese nel corso degli anni anche il 2% sul patrimonio di entrambi e poi anche sulla transazione.

La nullità si applica solo ai matrimoni concordatari, l'avvocato della Rota Romana, sono pochi in Italia, puo' svolgere il suo lavoro in qualsiasi città , quindi puo' presentare l'istanza di nullità davanti a qualsiasi tribunale ecclesiastico, Firenze Milano, Rovigo, Modena, Bologna, Venezia, Palermo, Catania ect. e inoltre alcuni tribunali sono particolarmente veloci come Modena e Milano dove la doppia sentenza conforme  esce in un anno.

Tutti gli interrogatori e gli atti sono sottoposti nel Tribunale Ecclesiastico a segreto e non possono assolutamente essere usati nei procedimenti civili proprio per dare modo alle parti di parlare in assoluta libertà davanti al sacerdote che li interroga.

Durante gli interrogatori è presente solo il giudice e il notaio che verbalizza nessun'altro puo' essere presente e nessun altro oltre l'Avvocato Ecclesiastico puo' leggere i documenti presso il Tribunale.

I documenti civili gli atti civili possono essere invece portati come prova nel Tribunale ecclesiastico.

Mentre durante il tempo, dal deposito del ricorso o prima ,  per ottenere una separazione giudiziale e consigliabile non convivere pubblicamente con una persona o cercare di non avere possibilmente figli , per la nullità matrimoniale si puo' convivere con un'altra persona durante le more del procedimento, e si puo' anche avere figli, anzi fa prova a favore proprio perché vuol dire che si considera il proprio matrimonio nullo psicologicamente .

Con il Concordato  del  18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa sede  in particolare dall'articolo 8  dell'accordo e n.4 del protocollo  e con ratifica della Santa Sede  dal 17 febbraio 1991 il matrimonio canonico acquista effetti civili e la competenza sui matrimoni canonici concordatari è di esclusiva competenza del giudice ecclesiastico per quello che attiene al merito con divieto assoluto del giudice civile  del riesame del merito contrariamente alla delibazione di sentenze straniere comunemente previsto si ha quindi un trattamento particolare.

Il matrimonio celebrato dal sacerdote nella doppia funzione di rappresentante dello stato e di ministro della Chiesa deve essere trascritto  nei registri di stato civile e deve essere trasmesso dal parroco all'ufficiale di stato civile del luogo. I cattolici  se divorziati non possono accedere al Sacramento della Comunione e non possono essere assolti nella Confessione, se introducono la nullità possono accedere alla Confessione e alla Comunione.

Con il divorzio essendoci stato un rapporto matrimoniale è fatta salva tutta la situazione patrimoniale pregressa ,con diritto agli alimenti e al mantenimento sia del coniuge che dei figli.

L'annullamento canonico invece consiste nel riconoscimento di una inesistenza del matrimonio contratto quindi opera ex tunc cioè' dal momento del consenso del matrimonio invalido.

Il matrimonio è nullo non è mai esistito era un matrimonio putativo. Quindi tutto quello che viene acquisito con il matrimonio non esiste piu'( i contributi famigliari, il diritto alla pensione, la liquidazione divorziale, il mantenimento del coniuge, vengono cancellati ) resta salvo solo gli alimenti per i figli che restano comunque figli legittimi in quanto matrimonio putativo .

Mentre generalmente dopo il deposito dell'istanza di separazione se consensuale e firmata quindi da entrambe le parti è necessario il termine di tre anni prima di adire il tribunale per istanza di divorzio e nel caso di separazione giudiziale prima di arrivare alla omologa possono passare per la litigiosità e per i tempi processuali anche piu' dei tre anni, con la richiesta di nullità matrimoniale avanti ai tribunali ecclesiastici si ha un notevole risparmio nei tempi

Dall'ottenuta prima udienza dopo 20 giorni dalla deposizione della richiesta di separazione anche giudiziale si deposita istanza di nullità e da li nel giro di circa  un anno e mezzo si ottengono le due sentenze affermative se ne chiede la esecutività alla Segnatura Apostolica  e si procede alla delibazione della sentenza in Corte d'appello il tutto in tempi decisamente piu' celeri del procedimento  civile.

La Corte d'appello, circa in sei mesi, ratifica la nullità in sede civile con effetti per lo stato italiano e assegna solo un assegno alimentare ai figli là dove ci siano.

La sentenza ecclesiastica resa esecutiva ha effetti ex tunc il matrimonio non è mai esistito cadono tutti i rapporti patrimoniali inerenti al matrimonio fra i coniugi.

L'ultima normativa Cei del 1998 ha stabilito i compensi dei tribunali ecclesiastici e dei patroni  che sono nettamente inferiori ai compensi in sede civile.

Il nuovo codice  canonico del 1983 ha poi introdotto vari capi di nullità, che si dovranno appurare nel colloquio personale,e che  sono:

vizi della volontà (esclusione bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti),errore sulle qualità della persona, incapacità ex 1095, simulazione assoluta, violenza e timore, esclusione della natura sacramentale.

Nel caso di incapacità, che è diversa dalla incapacità di intendere e volere ma è una immaturità, è necessaria perizia psicologica introduttiva.

La causa di nullità matrimoniale viene introdotta da un avvocato particolare l'avvocato ecclesiastico o avvocato della Sacra Rota Romana  che puo' introdurre anche la separazione matrimoniale.

La causa civile poi viene abbandonata con notevole risparmio economico , perché non piu' necessaria quando la sentenza di nullità viene delibata dalla Corte di appello.

Quindi in ipotesi pratica viene introdotto una separazione giudiziale,poi viene introdotta la nullità il procedimento di nullità, nelle more del civile, va avanti ,fa prima , si puo' avere la nullità in due anni mentre ancora in civile si discute se ammettere la separazione,per cui il procedimento civile viene abbandonato.

Il matrimonio non c'è mai stato sui figli e sui loro alimenti decide  la Corte d'appello direttamente e al coniuge non si deve versare assolutamente nulla.(vedi diatribe su casa assegni vari).In piu' il figlio ha diritto alimentare standard e non secondo il livello di vita durante il matrimonio in quanto il matrimonio non c'è mai sta

 

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