5 •  Una riflessione sul ruolo del padre in costanza di matrimonio Avv. Erasmo Avella

Posto che il principio di uguaglianza tra i coniugi è sancito dall'art. 143, comma 1, il quale dispone che "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri", a mezzo di tale norma il legislatore del 1975 ha dato finalmente attuazione al principio costituzionale (art. 29 Cost, comma 1) di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Per cui una volta abolita la potestà maritale oggi l'unità familiare dovrebbe essere assicurata non più dalla struttura gerarchica della famiglia facente capo al marito, ma dal principio dell'accordo di cui all'art. 144.

Però esiste ancora nella nostra legislazione un evidente contrasto tra il principio di uguaglianza dei coniugi – come sopra indicato – e l'art. 5 della l. n. 194 del 1978, giacchè esso non soltanto attribuisce esclusivamente alla donna, pur coniugata decisione sull'interruzione della gravidanza, ma esclude perfino l'obbligo di informarne il marito, da qui l'evidente contrasto tra la citata norma ed il principio di eguaglianza sopra espresso.

A questo punto un quesito: il principio dell'uguaglianza dei coniugi e la parità dell'uomo e della donna non dovrebbero poter coesistere con l'emarginazione del ruolo del padre con una sua conseguente subordinazione rispetto alla madre e con una conseguente mortificazione paterna nella propria dignità.

Per di più, se si pensa soprattutto al necessario coinvolgimento biologico del padre nella maternità, appare ovvia la necessità anche della sua partecipazione alla decisione abortiva posto che tale decisione implicherebbe anche una valutazione dei suoi interessi e del suo equilibrio psichico che potrebbe essere minato da un'interruzione della gravidanza priva di una seria giustificazione e decisa in via unilaterale dalla madre.

Sul punto la Corte Costituzionale - chiamata a decidere sul contrasto dell'art. 144 c.c. e dell'art. 5 della l. n. 194 del 1978 - ha dichiarato con la sentenza n. 389 del 31.03.1988 la manifesta inammissibilità della questione poiché la norma in questione è frutto di una insindacabile scelta politica (Corte Cost., 31.03.1988 n. 389).

Così come anche la Cassazione chiamata a decidere su una richiesta risarcitoria derivante da una pretesa lesione del “diritto alla paternità” data dalla avvenuta interruzione volontaria della gravidanza da parte della moglie contro il volere del marito, la Suprema Corte non entrando nel merito della questione di legittimità costituzionale respinge il ricorso.

Ed ancora, da più parti viene sostenuto che la ratio dell'art. 5 l .. n. 194 starebbe nel principio per cui ogni interevento medico presuppone il consenso informato e personale del paziente, e per cui anche l'interruzione della gravidanza costituisce un trattamento medico-chirurgico che si compie sul corpo della donna incinta e che, nella logica della legge n. 194, è ammesso a tutela della sua salute fisica o psichica.

E' dunque il consenso della donna la condizione necessaria dell'atto medico, così come oltre che condizione necessaria, il consenso del paziente è anche condizione sufficiente a giustificare l'intervento del medico, che non è tenuto a rendere partecipi dell'informazione o della decisione altre persone, che pure potrebbero essere interessate a sapere o decidere.

Ma sebbene la sopra riportata opinione da varie parti affermata, viene, comunque, da porsi il problema nel caso in cui manchi il consenso fra i coniugi, laddove appare essenziale l'accordo sull'interruzione della gravidanza affinché rimanga una fisiologia del menage coniugale.

La conseguenza appare ovvia: l'eventuale violazione dell'accordo tra i coniugi sull'interruzione della gravidanza porta come sua conseguenza soltanto effetti nella relazione fra i coniugi stessi e non una loro tutela giuridica paritaria.

Pur rilevando che l'interruzione della gravidanza, in quanto inerente al diritto alla salute, sarebbe da ascrivere alle situazioni esercitabili esclusivamente dalla moglie, il disaccordo tra i coniugi porta solo ad una violazione della sfera di assistenza e di rispetto che dovrebbe caratterizzare il vincolo coniugale e non ad una tutele giuridica del padre così come lo è quella della madre .

Da qui una sola conseguenza: dalla carenza di tutela del diritto alla paternità - pur essendo il padre biologicamente coinvolto nella maternità – si arriva a dire che vi è una mancata condivisione della decisione di interrompere la gravidanza, e che tale unilaterale decisione diviene giuridicamente tutelata solo come eventuale causa di separazione dei coniugi al punto che se ne ricorrano le circostanze, potrà essere valutata nell'ambito del giudizio di addebito della separazione all'uno o all'altro coniuge e niente altro.

 

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