6 Il trattamento di fine rapportoIl Trattamento di Fine Rapporto del coniuge divorziato
La somma accantonata ogni anni dal datore di lavoro, in passato chiamata “buonuscita o liquidazione”, e restituita al lavoratore al termine del suo percorso lavorativo rappresenta una sorta di premio che l'azienda eroga al singolo prestatore. L'importo maturato viene alimentato ogni anno dal lavoratore, ma con versamenti dell'imprenditore derivanti da una trattenuta effettuata in busta paga. Per fare un esempio, Il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) può essere paragonato ad un salvadanaio, ove si inseriscono le monetine e poi al completamento dello stesso si svuota. Fatta questa premessa, ci si chiede cosa accade se durante il periodo lavorativo il prestatore (uomo o donna) divorzia; l'ex coniuge ha diritto ad una somma della quota del T.F.R.? La questione trova la sua origine normativa nell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, il quale dispone che il coniuge nel cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e titolare dell'assegno divorzile, ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto, riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro era svolto durante il matrimonio. Il diritto dell'ex coniuge alla quota parte del trattamento di fine rapporto percepito dal'altro coniuge divorziato sorge in presenza di tre presupposti : Passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; Il mancato passaggio a nuove nozze dell'ex coniuge titolare del diritto ad una quota del T.F.R.; La titolarità dell'assegno di divorzio, con espressa esclusione del diritto quando il coniuge è stato liquidato con una somma una tantum. Giova ricordare che la titolarità dell'assegno divorzile ed il mancato passaggio a nuove nozze sono elementi costitutivi del diritto al 40% del T.F.R., tali requisiti devono sussistere al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Come si determina la somma da corrispondere all'ex coniuge? L' art. 2120 c.c. prevede che il T.F.R. si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Tale somma viene rivalutata ogni anno di un tasso dell' 1,5 % in misura fissa dal 75% dei valori ISTAT. Con i fondi previdenziali, in vigore da alcuni anni, il principio è lo stesso, nel senso che il coniuge ha diritto alle stessa quota del T.F.R. Il calcola della percentuale, invece, avviene in questo modo, si valuta l'importo del Trattamento di Fine Rapporto lo si divide per il numero degli anni di lavoro e si moltiplica il risultato per gli anni in cui erano coincidenti lavoro e matrimonio; sulla somma ottenuta si applica la percentuale del 40%. Per fare un esempio : considerato 50.000 Euro la quota di T.F.R. , 35 gli anni di servizio lavorativo e 22 gli anni di coincidenza matrimonio-lavoro, la quota che spetta all'ex coniuge è di 12.571,42 Euro . Viene così calcolato 50.000 (TFR) diviso 35 (servizio) = 1.428,57 Euro 1.428,57 x 22 (convivenza) = 31.428,57 Euro 31.428,57 Euro x 40% (percentuale ex lege) = 12.571,42 Euro Individuata la somma a cui ha diritto, l'ex coniuge non può richiedere tale indennità direttamente al datore di lavoro, giurisprudenza costante da ultimo Trib. Catania 19 ottobre 2007, in quanto la norma prevede che spetta al coniuge divorziato “una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge” e quindi il diritto sorge solo successivamente alla percezione materiale della somma. Il diritto del coniuge divorziato ad una quota dell'Indennità di Fine Rapporto costituisce un diritto nei confronti dell'ex coniuge e non rappresenta un autonomo diritto nei confronti del datore di lavoro. Ne consegue che esclusivamente il coniuge divorziato deve corrispondere la somma all'ex e non il titolare dell'azienda, il quale potrebbe essere costretto a pagare due volte la medesima somma.
|
Copyright - 2009 - PADRI.IT - © - VIA LONGHI 16 - 40128 BOLOGNA - CF. DNCLDA42P01F839B |