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4 Assegno di mantenimento – Figli maggiorenni, Cassazione , sezione I civile; sentenza 17 novembre 2006, n. 24498
La percezione, da parte del figlio maggiorenne e convivente con il genitore già affidatario, di un reddito corrispondente, secondo le condizioni normali e concrete di mercato, alla professionalità, quale che sia, dallo stesso acquisita, costituisce elemento sufficiente a ritenerne l'autosufficienza, la quale comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento dello stesso da parte del coniuge non affidatario. Ne deriva che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell'obbligo di contributo a carico del genitore non affidatario.
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