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	<title>Padri.it &#124; Associazione padri separati &#124; Padri separati</title>
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	<description>Sito dell&#039;associazione padri separati</description>
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		<title>L&#8217;affidamento condiviso può essere escluso a fronte di un comportamento gravemente denigratorio di un genitore nei confronti dell&#8217;altro</title>
		<link>http://www.padri.it/sentenze-utili/cassazione/laffidamento-condiviso-puo-essere-escluso-a-fronte-di-un-comportamento-gravemente-denigratorio-di-un-genitore-nei-confronti-dellaltro.htm</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
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		<category><![CDATA[genitore]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sentenza 11 agosto 2011, n. 17191 L&#8217;affidamento condiviso può essere escluso a fronte di un comportamento gravemente denigratorio di un genitore nei confronti dell&#8217;altro. Leggi la sentenza sentenza 11 agosto 2011, n. 17191 Fonte ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI &#8230; <a href="http://www.padri.it/sentenze-utili/cassazione/laffidamento-condiviso-puo-essere-escluso-a-fronte-di-un-comportamento-gravemente-denigratorio-di-un-genitore-nei-confronti-dellaltro.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Corte di Cassazione, sentenza 11 agosto 2011, n. 17191 </strong></h4>
<p>L&#8217;affidamento condiviso può essere escluso a fronte di un comportamento gravemente denigratorio di un genitore nei confronti dell&#8217;altro. Leggi la sentenza<br />
<a href="http://www.padri.it/wp-content/uploads/2012/04/sentenza-11-agosto-2011-n.-17191.pdf" target="_blank">sentenza 11 agosto 2011, n.  17191</a></p>
<h6>Fonte ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA</h6>
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		<title>Violazioni dei doveri coniugali</title>
		<link>http://www.padri.it/da-sapere/violazioni-dei-doveri-coniugali.htm</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da sapere]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Ricordiamo che solo nell&#8217;ambito del procedimento per una separazione giudiziale è possibile ottenere da parte del Giudice, a seguito di apposita richiesta, la dichiarazione di addebito, ovvero il riconoscimento della violazione di specifici obblighi di legge. In base ad una &#8230; <a href="http://www.padri.it/da-sapere/violazioni-dei-doveri-coniugali.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ricordiamo che solo nell&#8217;ambito del procedimento per una separazione <span style="text-decoration: underline;">giudiziale</span> è possibile ottenere da parte del Giudice, a seguito di apposita richiesta, la dichiarazione di <strong>addebito</strong>, ovvero il riconoscimento della violazione di specifici obblighi di legge.<br />
In base ad una recente sentenza della Cassazione ( vd. <span style="color: #3366ff;">cass. 3 gennaio 2011 n.5</span> ) l&#8217;addebito assume un carattere di sicura eccezionalità, essendo infatti necessario il sussistere di  violazioni talmente gravi da causare l&#8217;intollerabilità della convivenza: in caso di assenza di uno stretto rapporto di causa effetto tra il comportamento contrario ai doveri del matrimonio e il fallimento della vita in comune, il giudice pronuncerà la separazione senza addebito. In quest&#8217;ottica, anche l&#8217;atteggiamento del coniuge nei tempi immediatamente successivi alla separazione può essere preso in considerazione dal Giudice, in quanto rappresentativo di una condotta pregressa, rilevante ai fini del giudizio di addebitabilità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Attenzione! </strong><em>una volta che i coniugi siano pervenuti ad una separazione giudiziale senza addebito o ad una separazione consensuale omologata, non potranno più chiedere, in un successivo giudizio, nè per fatti sopravvenuti, nè per fatti anteriori alla stessa separazione, una pronuncia di addebito ( vd. <span style="color: #3366ff;">cass. 20 marzo 2008 n.7450</span> )</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ma cosa comporta l&#8217;addebito? In linea generale, il coniuge cui sia stata addebitata la separazione non ha diritto all&#8217;assegno di mantenimento e perderà, inoltre, tutti i diritti successori nei confronti del coniuge deceduto.<br />
Analizziamo di seguito alcune tipologie di comportamenti ritenuti validi, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la pronuncia di separazione e la richiesta di addebito.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="color: #000000;">Violenze fisiche</span></strong><br />
</span></p>
<address><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #000000;">I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi inflitti da un coniuge all&#8217;altro rappresentano una delle violazioni più gravi dei doveri  nascenti dal matrimonio, tali da fondare l&#8217;addebitabilità della separazione all&#8217;autore degli stessi (<span style="color: #3366ff;"> <span style="color: #000000;">vd.</span> cass.7aprile 2005 n.73<span style="color: #3366ff;">2</span></span><span style="color: #3366ff;">1</span> ). E&#8217; sufficiente un singolo episodio di percosse a danno del coniuge per devastare in maniera definitiva l&#8217;equilibrio della coppia e giustificare la richiesta di addebito della separazione. ( vd. <span style="color: #3366ff;">cass.14 gennaio 2011 n.817</span> )<br />
</span></span></address>
<address></address>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><span style="color: #000000;">Allontanamento dalla casa familiare<br />
</span></strong><span style="color: #000000;"><em>quando attuato in maniera unilaerale dal coniuge e ribadito dal rifiuto di tornarvi può costituire la violazione di un obbligo matrimoniale e, di conseguenza, giustificare la richiesta addebito, salvo i casi in cui l&#8217;allontanamento non dipenda da una giusta causa. Quali possono essere le &#8220;giuste cause&#8221;? sostanzialmente quegli avvenimenti o comportamenti altrui che risultano incompatibili con la prosecuzione della convivenza, e che rendono intollerabile la coabitazione. Alcuni esempi: i frequenti litigi di una moglie con la suocera convivente, causa del progressivo deterioramento del rapporto fra i coniugi ( vd. <span style="color: #3366ff;">cass. 24 febbraio 2011 n.4540</span> ) o ancora, l&#8217;eccessiva parsimoniosità di un  marito, motivo di  continui attriti nella coppia coniugale ( vd. <span style="color: #3366ff;">cass. 24 febbraio 2010 n.4532</span> )</em><br />
</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><strong>Violazione dell&#8217;obbligo di fedeltà<br />
</strong><em>si intende qui il dovere di fedeltà come impegno globale di devozione, basato su una comunione materiale e spirituale, e quindi non più circoscritto alla sola sfera sessuale. Il venir meno a questo impegno implica una rottura del rapporto di fiducia tra i coniugi e un deterioramento dell&#8217;accordo e della stima reciproci: solitamente giustifica l&#8217;addebito della separazione salvo il caso in cui venga provato che la violazione di tale obbligo non ha inciso sulla crisi coniugale, in quanto essa  era preesistente. </em><br />
</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="color: #000000;">Violazione di concordare l&#8217;indirizzo della vita familiare<br />
</span></strong></span></p>
<address><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #000000;">è un dovere, per entrambi i coniugi, concordare l&#8217;indirizzo della vita familiare, nonchè le scelte educative e le modalità di gestione dei problemi dei figli e, non ultimo, la residenza della famiglia. La scelta posta in essere da uno dei coniugi in maniera del tutto autonoma, sorda alle richieste e alle considerazioni dell&#8217;altro, può comportare la violazione di tale obbligo e, causando dolore e angoscia, può tradursi nella violazione del dovere di assistenza materiale e morale , come da art 143 del Cc. (<span style="color: #3366ff;"> <span style="color: #000000;">vd. </span>cass. 2 settembre 2005 n.17710</span>)</span></span></address>
</li>
</ul>
<h5><strong>(fonte: Il sole 24 ore Guida al diritto &#8220;Separazione e Divorzio&#8221; )</strong></h5>
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		<title>Statistiche separazioni in Italia</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
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		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
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		<category><![CDATA[separazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Alcune interessanti statistiche su matrimoni, separazioni, divorzi, affidamenti in Italia Statistiche ISTAT (fonte: il sole 24 ore Guida al Diritto &#8220;Separazione e Divorzio&#8221; )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune interessanti statistiche su matrimoni, separazioni, divorzi, affidamenti in Italia<br />
<a href="http://www.padri.it/wp-content/uploads/2012/04/Statistiche-ISTAT.doc" target="_blank">Statistiche ISTAT</a></p>
<address><em>(fonte: il sole 24 ore Guida al Diritto &#8220;Separazione e Divorzio&#8221; )</em></address>
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		<title>Separazione consensuale e giudiziale</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
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		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale]]></category>

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		<description><![CDATA[Separazione consensuale e giudiziale E&#8217; possibile affrontare la crisi coniugale attraverso due modalità: la separazione consensuale o quella giudiziale. Alcune informazioni riguardo alla CONSENSUALE: chi sceglie questa strada beneficerà indubbiamente di una riduzione dei tempi e dei costi legati al &#8230; <a href="http://www.padri.it/da-sapere/separazione-consensuale-e-giudiziale.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>
<h5><strong><em><span style="color: #3366ff;">Separazione consensuale e giudiziale<br />
</span></em></strong></h5>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; possibile affrontare la crisi coniugale attraverso due modalità: la separazione consensuale o quella giudiziale.<br />
Alcune informazioni riguardo alla <strong>CONSENSUALE</strong>: chi sceglie questa strada beneficerà indubbiamente di una riduzione dei tempi e dei costi legati al procedimento, tenendo presente che per ottenerla è necessario</p>
<p style="text-align: justify;">- il consenso dei coniugi alla separazione<br />
- l&#8217;accordo sulle condizioni della separazione<br />
- il decreto di omologazione del Tribunale, senza il quale la separazione non ha   effetto<br />
L&#8217;assistenza del legale è indispensabile ove sussistano interessi e puntualizzazioni da precisare anche perchè, <strong><em>dopo il processo verbale di conciliazione, non sarebbe possibile assumere la presenza di vizi del consenso</em></strong>. E ciò con particolare riferimento agli obblighi economici e alle condizioni di affidamento dei figli.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; necessario ricordare che il giudice della separazione può rifiutare l&#8217;omologazione solo quando ritenga che le clausole della separazione relative all&#8217;affidamento e al mantenimento dei figli siano in contrasto con l&#8217;interesse di questi.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo alla <strong>GIUDIZIALE: </strong>chi intraprende o è costretto a subire questo percorso non può avere alcuna certezza dei tempi e dei costi. Le questioni sottoposte all’attenzione dell’autorità giudiziaria possono riguardare:</p>
<p style="text-align: justify;">- chi dovrà essere ritenuto “responsabile”della separazione<br />
- chi rimarrà nella casa in cui ha abitato la famiglia<br />
- chi vivrà con i figli minorenni e quale sarà il regime di frequentazione con l’altro genitore non convivente<br />
- quanto erogare, e in che forma, a titolo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente<br />
- se e quanto erogare da parte di un coniuge quale mantenimento in favore dell’altro coniuge che risulti o privo di reddito o avente un reddito non sufficiente a garantire la conservazione del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio<br />
-  se sia applicabile o meno il regime di affidamento condiviso nel caso concreto o se sussistano gli estremi per richiedere che venga deciso per un affido esclusivo o a terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">È necessario quindi considerare come il costo finale dell’assistenza legale dovrà tenere conto dell’importanza e del numero delle questioni trattate, della quantità delle udienze tenutesi, dell’attività processuale svolta e del grado di giudizio ( la sentenza di separazione è infatti appellabile in Corte d’Appello e la decisione di quest’ultima è ricorribile in Cassazione…con notevole aumento di costi)</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>(fonte &#8220;Guida al diritto&#8221; Il sole 24 ore)</strong></em></p>
</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Modifica delle condizioni di separazione ed audizione obbligatoria dei figli minori</title>
		<link>http://www.padri.it/sentenze-utili/modifica-delle-condizioni-di-separazione-ed-audizione-obbligatoria-dei-figli-minori.htm</link>
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		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze Utili]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto minore]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[genitore]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione, sez. unite civili- Sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238 Nel procedimento di revisione delle condizioni di separazione è obbligatoria l&#8217;audizione del figlio minore, salvo che il giudice motivi adeguatamente le ragioni del mancato ascolto. «Nel procedimento di modificazione delle &#8230; <a href="http://www.padri.it/sentenze-utili/modifica-delle-condizioni-di-separazione-ed-audizione-obbligatoria-dei-figli-minori.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cassazione, sez. unite civili- Sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel procedimento di revisione delle condizioni di separazione è obbligatoria l&#8217;audizione del figlio minore, salvo che il giudice motivi adeguatamente le ragioni del mancato ascolto.<br />
«Nel procedimento di modificazione delle condizioni della separazione riguardanti l&#8217;affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, i minori, dovendosi qualificare parti in senso sostanziale, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori. Costituisce, quindi, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa»</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che, in presenza di una richiesta di audizione dei figli della coppia &#8211; avanzata da uno dei genitori o dal Pubblico Ministero (come nella fattispecie esaminata dalla pronuncia in rassegna) &#8211; il Giudice della separazione o del divorzio (anche nella fase presidenziale) dovrà procedere all&#8217;ascolto dei minori, a meno che non fornisca idonea motivazione in ordine al fatto che:</p>
<p style="text-align: justify;">•	tale ascolto si ponga in contrasto con gli interessi fondamentali dei figli<br />
•	manchi il necessario discernimento dei minori infradodicenni, che può giustificarne l&#8217;omesso ascolto.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ascolto del figlio minore, in un procedimento relativo al suo affidamento, ha l&#8217;obiettivo di «determinare l&#8217;ambiente meglio adeguato al bambino» (così la c.d. Guida pratica all&#8217;applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II).</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: affidamentocondiviso.it</p>
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		<title>La destinazione ad abitazione familiare della casa detenuta in comodato precario</title>
		<link>http://www.padri.it/angolo-dellavvocato/la-destinazione-ad-abitazione-familiare-della-casa-detenuta-in-comodato-precario.htm</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angolo dell'Avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[coniugi]]></category>

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		<description><![CDATA[Durante i procedimenti di separazione o divorzio una delle questioni più dibattute e fonte di conflitto riguarda l’assegnazione della casa familiare, il bene spesso più rilevante tra quelli posseduti dai coniugi; quando poi detta assegnazione coinvolge, loro malgrado, soggetti terzi &#8230; <a href="http://www.padri.it/angolo-dellavvocato/la-destinazione-ad-abitazione-familiare-della-casa-detenuta-in-comodato-precario.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante i procedimenti di separazione o divorzio una delle questioni più dibattute e fonte di conflitto riguarda l’assegnazione della casa familiare, il bene spesso più rilevante tra quelli posseduti dai coniugi; quando poi detta assegnazione coinvolge, loro malgrado, soggetti terzi (nella specie i comodanti) ecco che la tutela del diritto di proprietà e del diritto dei figli a conservare il loro ambiente familiare si contrappongono ancor più radicalmente tra loro, dando vita a forti contrasti sui quali la Cassazione è intervenuta più volte, anche a sezioni unite.</p>
<p style="text-align: justify;">Per capire quale sia oggi lo “stato dell’arte” ed identificare bene i diritti della prole e quelli dei proprietari rispetto a beni immobili in comodato, è necessario analizzare i principi fondanti dell’istituto, la loro pratica applicazione e le conseguenti pronunce giurisprudenziali in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’art. 1803 c.c. il comodato è un contratto reale, essenzialmente gratuito che trae la sua ratio da rapporti di condiscendenza e fiducia. Il c.d. comodato precario (comodato senza limiti di tempo) è un contratto per cui il comodante può richiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento come sancito dall’art. 1810 c.c., senza alcuna formalità. A contrario, il comodato di cui all’art.1803 c.c. prevede una durata definita. Infatti, l’art. 1809, che disciplina la restituzione della cosa mobile o immobile a suo tempo consegnata, afferma che il bene debba essere restituito alla scadenza del termine convenuto o quando venga meno l’uso per cui era stato consegnato dal comodante al comodatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il c.d. comodato precario, seguendo le regole generali della disciplina dei contratti, è a forma libera e può essere stipulato anche oralmente. La legge prevede che sia possibile configurare un contratto di comodato precario di un’abitazione permettendo al comodatario di abitarvi anche tutta la vita senza che ciò comporti l’esistenza di un contratto costitutivo di un diritto di abitazione (ad esempio una locazione) che necessiterebbe di formula scritta ad substantiam.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del diritto di famiglia la disciplina della restituzione dell’immobile dato in uso a coniugi con prole che successivamente si separano non è pacifica.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione S.U. con sentenza n. 13603 del 2004 ha cristallizzato il principio secondo il quale, nel caso in cui due coniugi si separino, la casa concessa in comodato precario dai nonni alla coppia rimane al genitore collocatario dei figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti senza loro colpa. Questa decisione fa leva sul principio di protezione della casa familiare considerata luogo degli affetti ove viene creata la comunità familiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comodatario presso il quale sono collocati i figli non riceve il bene a titolo personale ma in quanto titolare della stabilità e nell’interesse della prole, sacrificando così il diritto del comodante di vedere restituito l’immobile se non in caso di un urgente e imprevedibile bisogno dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò avviene per l’interpretazione data al primo comma dell’art. 1809 c.c. il quale prevede che la cosa debba essere restituita a scadenza del termine convenuto o nel momento in cui il comodatario non se ne sia più servito in conformità del contratto. Applicando questa norma, nel momento in cui il genitore collocatario resta ad abitare nella casa con la prole non viene meno la funzione di casa familiare della stessa e, di conseguenza, il comodatario non è obbligato alla restituzione del cespite.</p>
<p style="text-align: justify;">Le S.U., al fine di tutelare il diritto di proprietà dei nonni, considerato comunque meno importante della tutela della prole, non escludono tuttavia l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 1809 c.c., che prevede che nel caso di urgente e impreveduto bisogno del comodante questi può esigere la restituzione immediata della cosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Recentemente la Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza n. 15986 del 7 luglio 2010, ha rimesso in discussione la disciplina del comodato precario nel caso di separazione dei coniugi con prole, affermando che il comodante ha la facoltà di manifestare ad nutum, ovvero senza alcuna formalità, la volontà di vedersi restituita la cosa così come prevede l’ultimo comma dell’art. 1810 c.c. applicando questo articolo ad litteram. Con tale interpretazione verrebbe data maggior tutela al diritto di proprietà del comodante nonché alla tutela del risparmio e della sua funzione previdenziale, costituzionalmente garantite, mettendo però in secondo piano il diritto del minore alla stabilità e alla continuità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva decisione del  11 agosto 2010 n. 18619, però, la Corte fa un passo indietro rispetto a quanto deciso solo un mese prima, ritornando sui principi espressi dalle SS UU.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrasti d’altronde erano già emersi con la sentenza 3179/2007 Cass. civ. che decideva in casi analoghi per la restituzione dell’immobile al comodante, immobile dato in comodato da una società di capitali al proprio amministratore unico e che egli in seguito aveva adibito a casa familiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto esposto emerge come la Corte di Cassazione non sia ancora riuscita a dare un interpretazione definitiva alle norme in materia di comodato allorquando due coniugi con prole si separino, con conseguente assegnazione a danno del comodante.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione non è comunque semplice stante il contrasto tra due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di proprietà e il principio di protezione della famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione della Corte di Cassazione sez. III n. 15986 del 7 luglio 2010 ha comunque rimesso in discussione la ratio come espressa dalle Sezioni Unite del 2004; un timido tentativo di ridimensionarne il contenuto tentando di tutelare in maniera più efficace il diritto del comodante di vedersi restituito il cespite.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta sentenza è ad oggi un caso isolato ma ben rappresenta lo stato in cui attualmente ci troviamo, una situazione in cui anche la magistratura di legittimità tende a non ritenere più granitica la tutela di una sola parte, propendendo per un maggior bilanciamento degli interessi contrapposti.</p>
<h3><em>Avv. Stefano Cera</em></h3>
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		<title>Sottrazione internazionale di minori e affidamento condiviso</title>
		<link>http://www.padri.it/sentenze-utili/sottrazione-internazionale-di-minori-e-affidamento-condiviso.htm</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze Utili]]></category>
		<category><![CDATA[affidamento condiviso]]></category>
		<category><![CDATA[sottrazione minore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.padri.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2010, n. 12293 La Convenzione dell&#8217;Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, anche per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, postula che i diritti ricompresi nel &#8230; <a href="http://www.padri.it/sentenze-utili/sottrazione-internazionale-di-minori-e-affidamento-condiviso.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2010, n. 12293</strong><br />
La Convenzione dell&#8217;Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, anche per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, postula che i diritti ricompresi nel &#8220;diritto di affidamento&#8221;, il quale espressamente include i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza, siano effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o che avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Impone, pertanto, di verificare se il genitore che lamenta la violazione del suo diritto di affidamento abbia in concreto esercitato tale diritto, da intendersi, nel caso di titolarità congiunta, nel senso non solo che l&#8217;iniziativa del trasferimento all&#8217;estero abbia arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l&#8217;altro genitore, e, dunque, il suo collocamento, ma che abbia anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendo a quest&#8217;ultimo di continuare a soddisfare con assiduità, stabilità ed anche impiego di risorse economiche le molteplici esigenze fondamentali di vita del figlio, e a questi di trame beneficio, di mantenere, cioè, consuetudini e comunanza di vita ancorché in misura inferiore rispetto all&#8217;altro genitore, espressivi di dedizione del genitore per contenuti e tempi non equiparabile a discontinui accudimenti, di fatto parificabili ad un mero diritto di visita, soggetto a tutela differenziata (art. 21 della Convenzione).</p>
<p><a href="http://www.padri.it/wp-content/uploads/2011/03/corte-di-cassazione-19-maggio-2010.pdf" target="_blank">corte di cassazione 19 maggio 2010</a></p>
<p>Fonte: affidamentocondiviso.it</p>
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		<title>Misure da intraprendere per garantire il diritto di visita di un genitore nei confronti del figlio</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corte Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze Utili]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, sentenza 2 novembre 2010 In caso di conflittualità tra i genitori, al fine di creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, l’autorità giudiziaria &#8230; <a href="http://www.padri.it/sentenze-utili/misure-da-intraprendere-per-garantire-il-diritto-di-visita-di-un-genitore-nei-confronti-del-figlio.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, sentenza 2 novembre 2010</strong><br />
In caso di conflittualità tra i genitori, al fine di  creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, l’autorità giudiziaria deve prendere misure dirette e specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio; in particolare, deve  essere utilizzata la mediazione dei servizi sociali per rendere le parti più collaborative.</p>
<p><a href="http://www.padri.it/wp-content/uploads/2011/03/Sentenza-strasburgo-2-novembre-2010.pdf" target="_blank">Sentenza strasburgo 2 novembre 2010</a></p>
<p>Fonte: affidamentocondiviso.it</p>
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		<title>Riconoscimento Sindrome Alienazione Parentale</title>
		<link>http://www.padri.it/sentenze-utili/riconoscimento-sindrome-alienazione-parentale.htm</link>
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		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sentenze Utili]]></category>

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		<description><![CDATA[Ho voluto riportare la decisione del TM di Roma per mettere in evidenza quanto prosegua lo sforzo di psicologi ed avvocati volto ad attribuire il giusto riconoscimento alla sindrome di alienazione parentale. In qualità di consulente tecnico ho più volte &#8230; <a href="http://www.padri.it/sentenze-utili/riconoscimento-sindrome-alienazione-parentale.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ho voluto riportare la decisione del TM di Roma per mettere in evidenza quanto prosegua lo sforzo di psicologi ed avvocati volto ad attribuire il giusto riconoscimento alla sindrome di alienazione parentale.<br />
In qualità di consulente tecnico ho più volte riscontrato, negli atteggiamenti dei genitori affidatari, le premesse per il costruirsi di questa condizione. Nonostante gli studi ventennali di Gardner, pioniere nell&#8217;individuazione della sindrome, ed i riconosciuti danni evolutivi derivanti dalla privazione di una delle figure genitoriali, portare in tribunale anche solo l&#8217;ipotesi di una PAS trova ancora delle resistenze.Tuttavia dà speranza la constatazione di come alcune sentenze attribuiscano il giusto peso al problema e alla necessità di un intervento tempestivo.<br />
Affinché sia possibile arrivare a questi riconoscimenti è importante riuscire a portare all&#8217;attenzione delle autorità competenti una realtà che sempre più frequentemente si riscontra alla base di molte separazioni conflittuali. È questa la ragione per cui è importante poter fare affidamento su figure competenti la cui formazione ed esperienza consentano un riconoscimento tempestivo della sindrome e siano quindi in grado di suggerire l&#8217;intervento più opportuno.<br />
<em>Dott.ssa Chiara Soverini</em></p>
<p><a href="http://www.padri.it/wp-content/uploads/2011/02/DECR._TRIB._MINORI_.pdf" target="_blank">Decreto Tribunale dei Minori</a></p>
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		<title>Inosservanza del provvedimento di affidamento dei figli e doveri del genitore affidatario</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze Utili]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione, Sez.VI Penale &#8211; Sentenza 6 luglio 2009, n. 27995 Rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l&#8217;altra figura genitoriale, perché entrambi i genitori sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del &#8230; <a href="http://www.padri.it/sentenze-utili/inosservanza-del-provvedimento-di-affidamento-dei-figli-e-doveri-del-genitore-affidatario.htm">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Cassazione, Sez.VI Penale &#8211; Sentenza 6 luglio 2009, n. 27995<br />
</strong>Rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire il rapporto del figlio con l&#8217;altra figura genitoriale, perché entrambi i genitori sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore.<br />
<em>In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi, il genitore affidatario ha il dovere di favorire Il rapporto del figlio con l’altro genitore, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, tenuto conto che entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore. Ne discende che ostacolare gli incontri tra padre e figlio, fino a recidere ogni legame con gli stessi, oltre ad avere effetti deleteri sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo, configura elusione dell&#8217;esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice civile.</em></p>
<p><a href="http://www.padri.it/wp-content/uploads/2011/03/Sentenza-6-luglio-2009-n.-27995.pdf" target="_blank">Sentenza 6 luglio 2009, n. 27995</a></p>
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