Cassazione, sez. unite civili- Sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238
Nel procedimento di revisione delle condizioni di separazione è obbligatoria l’audizione del figlio minore, salvo che il giudice motivi adeguatamente le ragioni del mancato ascolto.
«Nel procedimento di modificazione delle condizioni della separazione riguardanti l’affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario, i minori, dovendosi qualificare parti in senso sostanziale, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori. Costituisce, quindi, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa»
Ne discende che, in presenza di una richiesta di audizione dei figli della coppia – avanzata da uno dei genitori o dal Pubblico Ministero (come nella fattispecie esaminata dalla pronuncia in rassegna) – il Giudice della separazione o del divorzio (anche nella fase presidenziale) dovrà procedere all’ascolto dei minori, a meno che non fornisca idonea motivazione in ordine al fatto che:
• tale ascolto si ponga in contrasto con gli interessi fondamentali dei figli
• manchi il necessario discernimento dei minori infradodicenni, che può giustificarne l’omesso ascolto.
L’ascolto del figlio minore, in un procedimento relativo al suo affidamento, ha l’obiettivo di «determinare l’ambiente meglio adeguato al bambino» (così la c.d. Guida pratica all’applicazione del nuovo Regolamento Bruxelles II).
Fonte: affidamentocondiviso.it

Con l’entrata in vigore della Legge sull’affido condiviso si è affermato il principio della bigenitorialità ovvero il diritto dei figli di mantenere e coltivare un rapporto stabile, completo e duraturo con entrambi i genitori. Prima di tale intervento legislativo, l’affidamento si articolava in tre diverse fattispecie: esclusivo, condiviso e alternato. L’affido esclusivo (nel 90% circa dei casi alla madre) era prassi “consolidata” nelle aule di giustizia, mentre il congiunto e l’alternato, guardati con sospetto anche dalla Magistratura per le obiettive difficoltà di applicazione concreta, rimanevano criteri residuali. Oggi la portata innovatrice della riforma balza agli occhi: l’affido condiviso diviene la regola, mentre l’affido monogenitoriale rimarrà attuabile, come criterio residuale, qualora l’interesse del minore potrebbe risultare pregiudicato dal nuovo affido condiviso. Questo era il succo delle Legge, invece cosa sta succedendo? Sta succedendo che in tutte le aule dei tribunali i Giudici continuano ad attuare gli stessi principi (tutto alla madre) che si attuavano prima del 2006 non applicando la nuova legge sull’affidamento o meglio limitandosi ad assegnare ai padri qualche Week End. Io vorrei che le associazioni ricorrino alla corte Europea segnalando quasto ennesimo abuso italiano perche dsattendono una nuova legge. Purtroppo il singolo da solo non può fare niente mentre le associazioni possono farsi sentire. Io sono un nonno di un bambino che vorrebbe stare con il padre che vive con me) ed invece è costretto a stare con la madre (ragazza adottata) e i suoi nonni anziani. Adesso gli avvocati della mia ex nuora hanno chiesto al giudice di portaree l’assegno di mantenimento da 200 a 350 euro e se verrà approvato io non sò piu’ come farò a vivere visto che di fatto i soldi a mio figlio gli li do io. Tenete presente che mio figlio vive in una città (san Severo (FG) dove le distanze sono corte e quindi il bambino potrebbe stare benissimo una settimana a tesdta con i genitori. Faccio presente ancore (questo lo so con certezza) che i Tribunali dei minori e probabilmente anche i giudici onorari non applicano alcuna attività investigativa sulla tutela del minore e si basano solo ed esclusivamente sulla valutazione dei servizi sociali anche quando appare evidentissimo la complicità di queste persone a favore della madre. Sò che siete l’Associazione più rappresentativa e pertanto vi chiedo di farvi sentire nelle sedi opportune per far applicare il principio delle legge ormai accantonata e non applicata. Grazie perchè esistete e grazie per eventuali azioni che intrapenderete. F.to Savino Sergio – nonno ingelice
Alla fine le leggi proteggono sempre le donne, ho chiesto la modifica all’atto di separazione in quanto a differenza di quanto scritto sull’atto tengo mio figliomolto di più anzi LO TENGO LO STESSO IDENTICO TEMPO CHE LO TIENE LA MAMMA, quindi si presume che le spese per il mantenimento del minore sia identiche.
Ho certificato il tutto con tre testimoni che hanno dichiarato che le mie affermazioni erano vere.
Sapete qual’è stato il responso del Giudice di Forlì? Rigettato!!!…nonostante i testimoni, nonostante è chiaro che il minore in affidamento congiunto è tenuto per lo stesso tempo da entrambi i genitori io devo continuare a REGALARE alla mia ex moglie euro 300.
Non mi pare ci siano altre parole da aggiungere oltre allo schifo che mi porto dentro!
Grazie comunque a Voi per tutte le preziose informazioni…
volevo descrivere in poche parole la mia situazione.Mi sono separato 5 anni fa ,la separazione e’ stata consensuale,premetto che ho rinunciato a tutto cio’ che mi aspettava,cioe’ alla divisione dei beni,oltretutto accollandomi un finanziamento per alcuni lavori alla casa,l’unica cosa che ho chiesto e stato solo di poter avere una rapporto continnuativo con i miei figli.Dopo innumerevoli richeste alla madre di poter stare con loro,sempre respinte con scuse della serie sono impegnati con feste ecc……,sono passati gli anni.Circa 3 anni fa mi manda un precetto giudiziario affermando che non pagavo gli alimentiha fatto opposizione correlandola prove e richieste di testimonianze.arrivati al 10 gennaio arriva la sentenza,il giudice respinge la mia opposizione!!!,non si degna neanche di visionare i miei elementi.Quindi?? una persona che ha rispettato i suoi doveri alle quale sono stati negati i suoi diritti.accusata indegnamente!!!,viene oltretutto condannata!!!.Ma in che stato viviamo?? che grado di professionalita’ hanno questi giuduci.come si permettono di stravolgere la vita alle persone con tanta indifferenza?????
Salve, sono un insegnate , da circa diciotto mesi che ho avviato la procedura di separazione e volevo sapere quanto tempo occorre per la procedura di separazione “Giudiziale”, la mia ex moglie mi ha citato dal giudice di pace per delle spese da Lei sostenute che riguardano iscrizione alla palestra o societa’ sportive dei miei figli oppure occhiali o ancora vestiario, quando con ordinanza del giudice devo versare 600,00 al mese per i miei due figli, Lei li chiama spese extra e sostiene che dobbiamo contribuire a metta’. Considerato che io non ho mai dato tale disponibilita’ e che la signora non mi ha mai consultato prima di tale spese e con una ordinanza del giudice che mi invita a versare 600,00 al mese e non specifica nient’altro in merito ,ho l’obbligo dicontribuire ? Vi e’ una legge o altro che io posso avere chiarimenti in merito. Grazie di vero cuore a dimenticavo che ho lasciato una casa confortevole di nuova costruzione e rifinita di tutti i confort (io sono andato a vivere dai miei genitori anziani) ,una Renault clio nuova già’ pagata e mentre io mi continuo a pagare la finanziaria della mia macchina perche’ e’intestata a me e il mutuo della casa.