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STORIE DI PADRI 1 Vi riportiamo la storia di un nostro associato, che chiameremo Roberto, iniziata nel 2000, con una sentenza emanata dal Tribunale per i Minorenni riguardo all'affidamento di sua figlia ( Giulia ). Ma partiamo dall'inizio. Giulia è stata concepita quando sua madre era ancora legalmente coniugata con un altro uomo; Roberto, a differenza della madre, l'ha da subito riconosciuta, e si è reso responsabile della sua crescita e del suo benessere. Senza ripercorrere tutta la travagliata storia giudiziaria ed umana nei singoli dettagli, va detto che dopo otto anni dalla nascita di Giulia, in seguito alla separazione dei suoi genitori, il Tribunale ha deciso di affidare la piccola ai Servizi Sociali, mantenendo il domicilio presso la madre. Roberto non ha accettato la decisione, sostenendo che la madre non è mai andata all'anagrafe per il riconoscimento della piccola . Ebbene, in di un paio di mesi il Tribunale ha autorizzato il riconoscimento della minore anche da parte della signora ( di solito il percorso è ben più lungo e tortuoso!! ) e ha tolto la potestà genitoriale a Roberto, nominando tutore provvisorio di Giulia i Servizi Sociali. Il provvedimento di affidamento della bimba ai Servizi e, in seguito, quello di sua tutela momentanea, non ha però mai potuto concretizzasi, in quanto Roberto ha sempre rifiutato di rendere reperibile la piccola Giulia. E stato quindi querelato per il reato di sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice. Ma non solo. La ormai ex convivente di Roberto lo denuncia anche per l'ipotizzata alterazione di stato realizzata presentando all'Ufficiale dello Stato Civile del suo Comune di residenza un certificato di assistenza al parto falso, in quanto non recante le generalità della madre. La vicenda del riconoscimento può risultare in effetti confusa e anomala, ma il dato certo e incontestabile è che la piccola Giulia è stata registrata all'anagrafe SOLO dal padre Roberto: il dubbio se effettivamente anche la madre intendesse o meno riconoscere la piccola rimane. In casi simili, quando una donna legalmente sposata partorisce un figlio frutto di un adulterio, la cassazione penale si è espressa con le seguenti sentenze: “ Quando l'infante denunciato da un celibe come nato da una sua relazione con donna che non consente di essere nominata , sia stato partorito da donna coniugata, il reato di alterazione di stato non sussiste purché l'adulterinità dell'infante stesso sia assolutamente certa . Sussiste invece il reato quando l'adulterinità dell'infante risulta dubbia, come nel caso della donna che, durante il periodo al quale deve farsi risalire il concepimento, pur avendo avuto rapporti carnali con l'amante, abbia continuato a coabitare e a congiungersi carnalmente con il marito” Cass. Pen., sez..VI, 11 maggio 1971, n.602 Nonostante risulti quantomeno “curioso” che la signora non si sia preoccupata di procedere direttamente al riconoscimento, una volta resa edotta dalla stessa ostetrica degli adempimenti da effettuare, e che abbia continuato ad ignorare la circostanza del riconoscimento anche quando la bambina era già in età scolastica, nessun provvedimento è stato preso in merito. Quella che è stata decisa, invece, e che qui vi riproponiamo, è la condanna , per Roberto, a pagare 50.000 euro alla sua ex convivente, “per avere precluso qualsiasi contatto , per due anni e mezzo, con la bambina da parte della madre e del fratellastro, con patimenti connessi alla mancanza assoluta di notizie e al dubbio circa la possibilità di riallacciare il rapporto bruscamente e traumaticamente interrotto.” Immaginando che a molti di voi padri risultino familiari le ultime righe di questa sentenza, vi invitiamo a riflettere sulla possibilità di fare altrettanto quando la vostra paternità vi viene negata. |