Il mantenimento dei figli maggiorenni

APS/ ottobre 20, 2015/ Angolo dell'Avvocato/ 31 comments

Resoconto normativo e giurisprudenziale alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione

Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di pregnante attualità che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e che continua a tenere impegnate le Corti, chiamate a stabilire, caso per caso, i limiti e le condizioni di un obbligo che trova fondamento in un preciso quadro normativo ma che non dura in eterno.

Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito, in primis, dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. che impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età. L’obbligo è stato rafforzato dalla novella della legge n. 54/2006 che all’art. 155-quinquies ha stabilito che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all’infinito, ma dalla “durata mutevole” da valutare caso per caso (Trib. Novara n. 238/2011).

In base a quanto previsto dal legislatore, l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, analogamente all’obbligazione in genere gravante solidalmente su entrambi i genitori nei confronti della prole, ha un contenuto ampio, tale da ricomprendere sia le spese ordinarie della vita quotidiana (vitto, abbigliamento, ecc.) che quelle relative all’istruzione e persino quelle per lo svago e le vacanze. L’art. 155 c.c. statuisce, inoltre, che in caso di separazioni o divorzio, per la determinazione dell’assegno di mantenimento occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alle “esigenze attuali del figlio“. In merito, la Cassazione con sentenza n. 8927/2012 ha sancito che le stesse mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo e giustificano un adeguamento automatico dell’assegno, senza bisogno di specifica dimostrazione. In ordine al quantum, rilevano inoltre i principi sanciti dalla S.C., con sentenza n. 22255/2007, la quale ha statuito che l’assegno va adeguato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dai figli come corrispettivo dell’attività lavorativa svolta, aumentando o diminuendo in base al grado di autonomia dai medesimi conseguito.

Se il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, d’altro canto non si tratta di un dovere protratto all’infinito, essendo soggetto al parametro generale del raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita. La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l’obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un’autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). È pacifico che, affinché venga meno l’obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013). È esclusa, invece, dalla Cassazione l’attribuzione del beneficio ricondotta a “perdita di chance” perché la stessa travisa l’interpretazione dell’istituto del mantenimento che è destinato a cessare una volta raggiunto uno status di autosufficienza economica con la percezione di “un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass. n. 20137/2013).

Per indirizzo costante e unanime della giurisprudenza e della dottrina, l’obbligo perdura sino a quando il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, non sia causato da negligenza o non dipenda da fatto imputabile al figlio. Per cui, è configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte, con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e “non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di 8 anni”). Una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio maggiorenne, “la sopravvenienza di circostanze ulteriori che determinano l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico” non può far risorgere l’obbligo “potendo sussistere al massimo, in capo ai genitori, un obbligo alimentare” (Cass. n. 2171/2012; n. 5174/2012; n. 1585/2014). Non rileva, invece, per la cessazione dell’obbligo di mantenimento, il mero conseguimento di un titolo di studio universitario né la costituzione di un nucleo familiare da parte del figlio maggiorenne, a meno che non si tratti “di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente” (Cass. n. 1830/2011).

Ai fini dell’esenzione dall’obbligo di mantenimento è necessario un provvedimento del giudice (Cass. n. 13184/2011; Trib. Modena 23.2.2011). L’onere probatorio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, spetta al genitore che chiede di essere esonerato dall’obbligazione ex lege, il quale deve, appunto, fornire “la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile (Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009).

Una questione controversa in dottrina e in giurisprudenza è quella inerente il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, considerato che l’art. 155-quinquies c.c. dispone il versamento dell’assegno “all’avente diritto”. Oltre al favor della Cassazione (Cass. n. 18844/2007; n. 23590/2010) riguardo all’intervento del figlio maggiorenne ma non autonomo nel giudizio (di separazione o divorzio) pendente tra i propri genitori al fine di far valere il proprio diritto al mantenimento (realizzando così un “simultaneus processus“), sia in vigenza del regime precedente che di quello attuale, l’orientamento maggioritario ritiene “tuttora sussistente la legittimazione del coniuge convivente (“concorrente” o “straordinaria”) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio” per richiedere il versamento dell’assegno (Cass. n. 9238/1996; n. 11320/2005; n. 359/2014; n. 921/2014; n. 1805/2014).

Il quadro normativo

Secondo quanto stabilisce il codice civile “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” (articolo 147) e che i due coniugi devono provvedere a tutto questo in proporzione “alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” (art. 148). In caso i genitori non abbiano mezzi sufficienti – si legge ancora nell’art. 148 del codice civile – sono gli altri ascendenti legittimi o naturali a dover fornire ai genitori stessi gli strumenti per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Qualora questo non avvenisse il tribunale può stabilire con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata all’altro coniuge o a chi si fa carico delle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli. Ma cosa succede quando i due genitori si separano? La legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (G.U. n. 50 del 01/03/2006) sostituisce ed integra le disposizioni contenute nell’articolo 155 del codice civile, regolando la materia del mantenimento dei figli nel caso specifico di due genitori separati. In particolare la norma interviene per tutelare anzitutto il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ricevere da loro cura, educazione e istruzione. A questo fine il giudice valuta l’affidamento in base all’interesse morale e materiale dei figli (se i minori vengano affidati a entrambi o meno, i tempi e le modalità della presenza presso ciascun genitore), e fissa la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Secondo l’articolo 155 del codice civile inoltre “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

I figli maggiorenni

Quanto detto finora regolamenta il mantenimento dei figli minori, ma cosa succede quando i figli compiono 18 anni? Di fatto i doveri dei genitori non cambiano e il parametro della maggiore età non costituisce affatto uno spartiacque. L’obbligo del mantenimento continua infatti fino a quando i figli stessi non siano in grado di raggiungere un’autosufficienza/indipendenza economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita; se però il maggiorenne, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, non ha saputo o non ha voluto – per scelta o per colpa (dovuta a pigrizia, scarsa volontà di applicarsi o a causa di proprie condotte irresponsabili sul piano professionale o personale) – raggiungere l’autonomia economica dai genitori, questi ultimi sono esonerati dall’obbligo. In definitiva quindi non c’è un limite di tempo sancito per legge, ma si valuta caso per caso il raggiungimento di questa condizione. Secondo quanto stabilito dalla sentenza del tribunale di Novara n.238/2011, infatti, il dovere dei genitori “ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle circostanze del singolo caso”. Altri interventi della giurisprudenza hanno definito più precisamente i limiti del concetto di indipendenza economica del figlio maggiorenne. Ad esempio la sentenza della Cassazione n. 21773 del 28 agosto 2008 ha stabilito che lo status di indipendenza del figlio può non coincidere con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro: c’è bisogno che il maggiorenne raggiunga un livello di autosufficienza economica tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e a un’appropriata collocazione nel contesto sociale. Già precedentemente la Cassazione (sentenza n. 4765/2002) aveva stabilito che affinché venga meno l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio, è necessario che l’impiego trovato sia adeguato alle sue attitudini e aspirazioni della persona e possa consentire un’effettiva indipendenza nell’ambito del contesto economico-sociale di riferimento. (vedi anche Sent. Cass. N. 14123 del 27/06/2011 e n. 1773 del 08/02/2012) Pertanto non qualsiasi impiego e qualsiasi reddito fanno venire meno l’obbligo del mantenimento. Un impiego precario, per esempio, non giustifica lo scioglimento del dovere del genitore (Sentenza Cassazione n.18 del 3 gennaio 2011). Nel caso in cui il figlio maggiorenne decide di frequentare l’università, avrà diritto ad essere mantenuto per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello che decide di entrare da subito nel mondo del lavoro. Questo periodo deve avere però una durata ragionevole in cui lo studente deve dimostrare di ottenere risultati e avanzare nel percorso universitario, senza restare in una colpevole inerzia che sarebbe causa di una sospensione dell’assegno di mantenimento.

L’onere della prova

Certificare il raggiungimento dell’indipendenza economica non spetta al figlio maggiorenne, ma al genitore, a cui compete il cosiddetto onere della prova. E’ il genitore infatti che può contestare davanti al giudice il sussistere del proprio obbligo nei confronti dei figli, come conferma ad esempio la sentenza della Cassazione n. 11828/2009, per cui ‘‘… il semplice raggiungimento della maggiore età non viene ad esonerare il genitore dall’obbligo di contribuire al suo mantenimento, fino a quando il genitore stesso non fornisca la prova che il figlio è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a quest’ultimo imputabile…’’ (o anche sentenza Cass. civ., n. 2289/2001). Può succedere inoltre che il maggiorenne trovi per un periodo un impiego stabile che gli permetta di raggiungere la piena autosufficienza economica, ma che dopo qualche tempo questo lavoro venga meno. In questa circostanza la giurisprudenza si divide. Alcuni pronunciamenti (Cass. n. 23590/2010, Cass. n. 1773/2012, Cass. n. 2171/2012; Cass. n. 5174/2012) ad esempio sanciscono che il genitore non deve più provvedere al mantenimento, perché tale obbligo si è estinto definitivamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio. Se sussistono le condizioni di un reale stato di bisogno però, il figlio può chiedere la corresponsione degli alimenti, una sorta di mantenimento in misura ridotta per avere quanto necessario per vivere. Con la più recente sentenza n. 19589 del 26/09/2011 però la Cassazione ha stabilito che ”lo stato di disoccupazione del figlio non costituisce parametro deduttivo per stabilire implicitamente una maturata indipendenza economica dello stesso, o comunque la prova di una capacità di reperimento dell’occupazione, in quanto ciò non soddisfa assolutamente il requisito imprescindibile della stabilità economica del figlio, tutt’altro, ne prova la precarietà”. In base a tale pronuncia quindi i genitori hanno l’obbligo di mantenimento dei figli finché non vengano dimostrate dal genitore stesso l’inizio dell’attività economica (o dell’occupazione) del figlio ed eventualmente che il successivo stato di disoccupazione sia dipeso da un comportamento colpevole attribuibile allo stesso figlio. Se il figlio maggiorenne si sposa l’obbligo di mantenimento per il genitore cessa, perché con il matrimonio si è creato un nuovo nucleo familiare. A meno che (Cass. sent. n. 1830 del 26 gennaio 2011) non persista per il figlio lo stato di bisogno e la necessità di mezzi di sostegno per vivere. La legge n.54/2006 introduce nel codice civile anche l’articolo 155 quinquies, che modifica il regime delle separazioni e dei divorzi, immettendo una norma in favore dei figli maggiorenni, che potranno avere così diritto a percepire direttamente dal genitore obbligato un assegno in proprio favore. Nel dettaglio, secondo tale articolo, il giudice, valutate le circostanze, “può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. Interessante nello specificare le caratteristiche che deve avere l’assegno di mantenimento in termini di entità della somma, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 22255 del 23/10/2007. Tale assegno, secondo il pronunciamento, deve essere adeguato, oltre che alla differenza di reddito dei due coniugi separati o divorziati, anche al reddito percepito dai figli stessi come corrispettivo dell’attività lavorativa svolta, che diminuisce o aumenta a seconda del grado di indipendenza economica raggiunta dai figli maggiorenni. Per “liberare” il genitore dall’onere del mantenimento (in caso di separazione o divorzio) non è sufficiente solo la maggiore età o un’acquisita indipendenza economica, ma è necessario un provvedimento del giudice (Cass. Sent. n. 13184 del 16/06/2011 e Trib. Modena, sent. del 23/02/2011). Qualora il genitore, pur sussistendo l’obbligo a fornire l’assegno di mantenimento, non provveda a farlo, il figlio maggiorenne può agire in giudizio. Può farlo anche l’altro genitore se questi è l’affidatario e provvede al mantenimento del figlio e quest’ultimo non ha abbandonato la casa di famiglia (Cass. sent. n. 2934/1999) Se però (Trib. Trani, sent. n. 440/2008.) il figlio non convive più con il genitore, è lui l’unico creditore dell’assegno, e quindi l’unico legittimato ad agire per ottenerlo. E’ comunque compito del giudice stabilire se il genitore che ha l’onere del mantenimento versi direttamente l’assegno al figlio o all’altro genitore che convive con questo.

di Stefano Cera, avvocato familiarista, consigliere nazionale APS

31 Comments

  1. buongiorno,ho una domanda.ma se il figlio è scappato di casa per andare a vivere dalla fidanzata e genitori,ed abbiano concepito un figlio insieme non riconosciuto da lui ma solo dalla ragazza ,(al momento non sono sposati)noi genitori siamo obbligato lo stesso a pagargli gli alimenti? preciso che mio figlio non ha gran chè voglia di lavorare e se trova lavoro lo perde in tempo di poco..ha voluto chiudere i contatti con noi genitori ,per lui adesso esiste solo questa nuova famiglia, ma vuole i soldi da noi genitori per il mantenimento perché dice che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso!

  2. L’art. peraltro pregevole, non si fa però carico di una circostanza fattuale e giuridica e cioè del rapporto sinallagmatico che deve sussistere tra l’assegno del padre e l’affettoi/assistenza del figlio. Vi sono,dei casi paradossali in cui il padre è infermo e non viene minimamente assistito nemmeno moralmnte dal figlio: Questo padre disgraziato deve continuare a pagare? Ritengo di No!!!! che altrimento il padre si si ridurebbe ad un mero sportello bancario. Di recente a riguardo si sono pronunciati i giudici di Busto, decisione che andrebbe ampiamente commentata e tenuta presente quabndo ora si affrontano argomento come quello all’esame. Voglio dire che visono dei casi in cui più che di tutela del figlio bisona iniziare a parlare di tutela del padre. Vi saluo caraente; un padre separato ed invalido civile totale senza più l’uso delle gambe obbligato ad un mega assegno al figlio che nemmeno gli telefona. Che schifo!

    1. …mai sentita questa sentenza a Busto! Confondi argomenti diversi e metti insieme situazioni diverse. Non è che ti inventi le cose?

  3. Buongiorno ,
    ho recentemente ascoltato su RAI 2 , se non sbaglio , un servizio su una sentenza che confermava l’assegno di mantenimento per il figlio 28/30 enne , che aveva completato il corso di laurea triennale e che non lavorava , e frequentava un corso di cinematografia . Nel servizio un avvocato , credo , affermava che in altri paesi europei gli assegni di mantenimento per i figli vengono annullati al compimento del 28esimo anno di età , e continuava affermando che la nostra giurisprudenza sembra intenzionata ad adeguarsi a questa normativa europea . Chiedo se avete notizie in merito e se ci sono già deputati che stanno portando avanti questo adeguamento europeo . Grazie e cordiali saluti , Biagio GALIFI

    1. Caro Biagio, non mi risulta che negli altri paesi europei l’assegno di mantenimento venga automaticamente cancellato a 28 anni. Mi risulta che le spese universitarie e scolastiche sono pari a Zero. Mi risulta che vi siano contributi dallo stato in aiuto alle famiglie. Mi risulta che a 18/19 anni i ragazzi vadano a vivere da soli, in affitto, in case arredate e che l’affitto venga pagato dai genitori…..vediamole tutte le cose che gli stati esteri offrono alle famiglie

  4. Complimenti al Giudice d.ssa DAMIANA COLLA.AFFERMA CHE MIO FIGLIO DI 29 anni puó vivere con 1250 euro al mese.1000 guadagnate in una palestra e 250 dovrebbe darle il padre, impiegato statale, pieno di debito, ora ha acquistato una casa intestandola al figlio e l’usufrutto a lui ed alla recente compagna. Il ragazzo che guadagna 1000 euro in una palestra e non al cinema come scritto, chissà perché, dall’avvocato di mio marito. Il ragazzo dovrei mantenerlo io, pensionata di 63 anni affetta da una malattia muscolare da 20 anni e recentemente guarita da un cancro maligno alla tiroide.Lo mantengo, non mi curo, stiamo chiusi in casa. Io non ho alimenti dal mio ex marito e non ho potuto prendere un avvocato, non avevo soldi.Il Bancomat non pagava. Ora il ragazzo É uscito senza soldi.Complimenti Giudice DAMIANA COLLA.

  5. Ho scritto il commento al GIUDICE DAMIANA COLLA MA NON VOGLIAMO ALTRE UDIENZE.NON ABBIAMO SOLDI PER L’AVVOCATO E NON HO DIRITTO AL LIBERO PATROCINIO. SPERIAMO CHE QUESTI DECRETI FANNO PARTE DI UN’ITALIA PASSATA E CHE IL GIUDICE VENGA SOSTITUITO DA UNO PIÙ OBIETTIVO DEL COSTO DELLA VITA. PERCHÉ IL GIUDICE HA FATTO UN SIMILE DECRETO CON TANTE INESATTEZZE ? POI PERCHÉ CHI NON HA UN AVVOCATO NON PUÓ,PRENDERE LA PAROLA.
    ORA STIAMO DIMENTICANDO E MI AUGURO CHE MIO FIGLIO TROVI UN LAVORO CHE GLI PERMETTA DI VIVERE DIGNITOSAMENTE.

    1. Senza gratuito patrocinio?..se si tratta di diritto di famiglia e si è veramente senza reddito, il gratuito patrocinio viene dato. Chi non ha avvocato non prende la parola perchè è una scelta personale non avere l’avvocato e quindi le conseguenze sono frutto di una scelta e non di una violazione dei diritti.

  6. salve, sono separata legalmente dal 2001, mio figlio ha 20 anni, fino all’eta’ di 18 anni ha vissuto con me, adesso è andato a vivere dal padre, con residenza, per0′ mio figlio viene spesso da me e anche meta’ mese di agosto è stato con me,l’altra meta’ è partito per un viaggio, sono obbligata a dare l’assegno di mantenimento dei giorni in cui mio figlio è stato con me e quando è partito per il viaggio? grazie per la risposta

    1. L’assegno di mantenimento, salvo diversi accordi tra le parti, va corrisposto sempre, sia che il figlio passi il suo tempo con il genitore, sia che lo passi sia in vacanza

  7. Buona sera,
    mi chiamo Daniele, mi trovo a Firenze , ho 54 anni e sto vivendo una situazione di massima urgenza.
    Sono separato consensualmente dal 2010. Sono padre di tre figli maggiorenni rispettivamente di 30 e 26 anni, che attualmente risiedono a Mantova con la madre, mentre la figlia 22enne frequenta la facoltà di Farmacia a Firenze ed è ospite non pagante presso l’appartamento di una sua amica. Io lavoro come operaio con un reddito di 1200 euro . Durante l’ultima udienza avvenuta il 2 maggio 2016 è stato stabilito che io continuassi a versare la cifra di euro 150 destinati alla figlia ( che svolge un lavoro in nero come baby sitter presso una facoltosa famiglia fiorentina ) e 100 euro al figlio 26enne, diplomato presso L’Istituto Alberghiero ma privo della volontà di cercarsi un lavoro. Attualmente mi trovo senza un tetto sulla testa ed inoltre devo saldare vecchi debiti contratti dalla mia ex moglie . Quindi dal mio stipendio devo decurtare ogni mese circa 300 euro inerenti ai debiti sopra citati per ancora 16 mesi , 250 euro ai figli ( non è stato stabilito fino a quando…) e 260 euro mensili che riguardano le rate della macchina da me utilizzata per recarmi sul posto di lavoro , che saranno estinte tra circa un anno. Non ho la possibilità di nominare un avvocato per rivalutare almeno la questione del mantenimento ai figli e spesso non riesco a mangiare. Aiutatemi per favore, sono veramente disperato. Siete pregati di contattarmi il prima possibile al mio numero di cellulare che è il seguente : 3664931677
    Grazie per l’attenzione
    Cordiali saluti
    Daniele Lunghi

    1. Ci contatti ai nostri riferimenti telefonici, ai fissi dal lunedì al venerdì fino alle 19 e 30/20, in alternativa ai cellulari

  8. Per il passaggio al mantenimento diretto è necessaria l’autorizzazione di un giudice

  9. Buonasera,

    Sono divorziato da 14 anni e mantengo 2 ragazzi. I rapporti sono ottimi con loro e pessimi con la madre. Il maggiore si è laureato brillantemente e lavora da due anni quindi ho richiesto il riconoscimento di indipendenza economica e la riduzione dell’assegno. Bene, in primo grado è stata riconosciuta l’indipendenza del maggiore ma la giudice ha pensato bene che siccome ho goduto di elevati premi, retribuzione non fissa e non certa, negli ultimi 3 anni, l’assegno per il solo figlio minore (ma quasi a fine studi universitari) dovesse essere più che raddoppiato, superando addirittura l’importo del precedente già molto elevato e copriva entrambi i ragazzi. Ovviamente ho fatto ricorso in Appello in quanto è stato considerato un reddito di natura transitoria e non certa sul quale io non posso fare alcun affidamento. Gradirei un vostro commento. Grazie

  10. Sono un padre divorziato da 20 anni. Sono sempre stato presente verso mio figlio, ora 23 enne, onorando tutte le necessità della sua crescita, sia educative che ludiche.
    Unico neo, scarsa, anzi nessuna volontà verso gli studi scolastici.
    Iscritto al liceo, scuola privata, recupero anni scolastici persi presso istituto privato, insomma un calvario sia psicologico che economico.
    Ha preteso l’iscrizione all’università, da buon padre sperando in un impegno ho accetto l’impegno economico, il primo anno neanche un esame.
    Ha poi pianificato due soggiorni in Inghilterra, a pagamento, per studiare l’inglese.
    e successivamente se ne andato in un paese estero europeo, senza il mio assenzo, a suo dire, per studiare presso una facoltà totalmente in lingua inglese.
    Sono due anni che non ho notizie sull’andamento universitario, non ho mai ricevuto documentazione provante la frequenza, e non ultimo, non risponde alle mie telefonate.
    La madre, mi risponde a mezze parole adducendo ad una specializzazione della lingua inglese. Continuo a pagare gli alimenti. Ho tentato, telefonando alla facoltà estera, per chiedere informazioni ma non me le hanno date, adducendo alla normativa della privacy. Insomma, ho le mani legate. Devo ancora sostenere economicamente questa situazione?

  11. Buongiorno, sono divorziata e risposata. Ho una figlia di 19anni che frequenta il primo anno di Università alla facoltà di Medicina. Ricevo dal mio ex coniuge un assegno di mantenimento mensile per la figlia di 500€ al mese, cifra decisa dal giudice nel 2011. Ora le spese, con l inizio dell università si sono notevolmente alzate, ma il mio ex marito rifiuta di partecipare. Quali sono le spese per cui lui è obbligato a dividere con me? Tenendo anche conto che per via della lontananza siamo costretti anche a pagare un convitto di 500€ al mese, e visto che la ragazza ha l obbligo di frequenza. Volevo inoltre chiedere, visto che noi (il mio attuale nucleo famigliare) ha un ISEE che non ci permette di usufruire di nessuna agevolazione e quindi la tassa universitaria di marzo sarà di 2200€, in che modo il mio ex marito (che dice di avere un ISEE inferiore al nostro) dovrebbe calcolare la somma che dovrebbe pagare per poi rimborsarla a me? (Tutto va pagato tramite mav) Premetto che il mio ex marito è risposato e ha due figli con la nuova moglie e che entrambi
    (e non sono semplici impiegati) sono bancari. La ringrazio, spero di essere stata abbastanza chiara ad esprimermi. Porgo i miei cordiali saluti.

  12. Cosa devo fare se l’avvocato di mia moglie mi chiede, con raccomandata, di sottoscrivere un documento in cui dovrei dichiarare il falso? E questo documento vuole depositarlo in tribunale al fine di interrompere definitivamente la corresponsione dell’assegno?
    Ricevo assegno di mantenimento per mia figlia che ha poco ha terminato gli studi e sta cercando lavoro…L’avvocato di mia moglie mi chiede di sottoscrivere un documento che in poche parole dice: che mia figlia è economicamente autonoma e che rinuncio all’assegno definitivamente.
    Cosa devo fare? Denuncio l’avvocato o mia moglie?

  13. Salve, mi chiamo Rosita e ho 26 anni avrei bisogno di un vostro parere/consiglio/informazione. Da qualche giorno ormai, mia madre mi ha cacciato di casa dicendomi che lei non è assolutamente tenuta a tenermi in casa e che ne tanto meno è predisposta a darmi dei soldi. I miei genitori sono separati, mia madre è ipovedente e da un anno circa lavora presso l’ASL Bat.. Mio padre non ci ha mai passato gli alimenti prima che lei lavorasse. Mio padre lavora ed è stata avviata già da tempo una pratica di pignoramento con il giudice. Ora io vorrei sapere, a prescindere dai maltrattamenti subiti nella convivenza con mia madre io adesso come mi devo comportare? Il mio fidanzato vorrebbe aiutarmi economicamente apoggiandomi moment in una stanza per stundetesse ma secondo voi è normale che debba fare tutto lui? Io non lo trovo giusto almeno fino a quando non riesco a trovare un lavoro loro devono aiutarmi…

  14. ciao a tutti sono un uomo vedovo da 13 anni e ho due figlie.. ho conosciuta una donna in germania abbiamo deciso di vivere in sieme in germania avevo chiesto alle mie figlie di seguirmi ma nesuno delle due vogliono seguirmi anzi loro vivevano con me in italia ma quasi mai li vedevo in casa adavano adivertisi… quando ho deciso di predere la decisione di cambiare vita e farmi una vita anche io le mie figlie erano incontrario anzi vogliono che pago la casa e tutto il resto ma io cio risposto che se mi seguirano nn pagano niete della casa ecc… ma se in vece vogliono rimanere in italia allora nn posso mantenerle come loro vogliono una lavora e latra va ancora alla scuola sono tutte due magiorene..come mi devo comportarmi???? se qualcuno mi puo dare un consiglio grazie

  15. Sono separato da parecchi anni.
    La figlia studia all’università fuori sede.
    Fino all’anno scorso viveva in un appartamento in affitto condiviso con un altro ragazza.
    Oltre all’assegno di mantenimento che pago da sempre, da quando è all’università contribuisco al 50% per tutte le spese relative (affitto alloggio compreso).
    Da qualche mese la madre ha deciso (sponte sua) di acquistare un appartamento in cui collocare la figlia
    nella città in cui studia. Mi chiede di continuare a pagare forfettariamente (e senza, ovviamente, emettere alcuna ricevuta fiscale), l’affitto sull’immobile che lei ha acquistato . E’ legittimo ? O, come sono propenso a pensare, trattasi di suo investimento finanziario cui io non sono tenuto a fornire remunerazione alcuna ?
    Chi mi può aiutare a chiarire la situazione ?
    Grazie
    Francesco

  16. Ciao a tutti Sono un padre divorziato già da molti anni. Mia moglie riuscendoci ha fatto di tutto per non farmi vedere mio figlio , sono stati anni in cui le notti le confondevo ai giorni. Volevo ricorrere agli assistenti sociali ma sono stato sempre sconsigliato dal mio ex avvocato ( mentre la psicolaga infantile conosciuta sia da me che dalla ex moglie a seguito di una visita fatta a mio figlio mi consigliava di usare) . C è stato un periodo in cui grazie al ex convivente riusciii a riconquistare mio figlio, ma duro finchè non si lasciarono. Un giorno volendo restare una notte in piu a dormire da me lei mi venne a casa con i carabinieri . Da quel giorno praticamente non lo vidi piu. Poco tempo fa scopriiche mio figlio frequenta l università e che lavora con un contratto di apprendistato di 1100 euro al mese presso una tabaccheria del nuovo marito dell ex moglie. Io avendo un attività allora ricorro al tribunale per modificare le condizioni dicendo di assumerlo nella mia azienda alla stessa cifra offrendoi la stessa flessibilità lavorativa in moda che possa frequentare l università e non per uiltimo poter riallacciare dei rapporti con mio figlio. La mia domanda non è stata accolta perche “le offerte lavorative del padre non introducono un elemento decisivo al fine di delineare una colpevole inerzia del figlio , la quale invece va esclusa in ragione del fatto che il ragazzo ha intrapreso un percorso universitario ed al contempo lavora mantenendo in parte al proprio mantenimento”Trovo tale sentenza IGNOBILE IMPEDENDO DI FATTO IL RICONGIUNGIMENTO

  17. E se un figlio lavora in nero, come fa a dimostrarlo? Se ha lavorato, anche per poco? Se ha vissuto, anche per poco, fuori per conto suo, ma sempre a nero? Al momento ho creato un nuovo nucleo familiare e pago affitto, spero in una revisione del mantenimento

  18. Salve a tutti : sto mantengo ancora una figlia di 28 anni laureata in psicologia e al terzo anno di psicoterapia, che a settembre 2016 ( una anno fa) è stata assunta a tempo indeterminato come Educatrice in una struttura provinciale per adolescenti problematici. Dopo quasi un anno ho chiesto tramite avvocato alla mia ex moglie (sono divorziato da 5 anni) di sospendere il suo assegno di mantenimento ( per poi rivolgermi al giudice competente).La sua risposta tramite avvocato ( tra l’altro non dovrei esserne a conoscenza perchè il mio avvocato mi ha detto che ha ricevuto una lettera “personale”) è stata che pur sapendo che nostra figlia è stata assunta a tempo indeterminato da un anno ( con uno stipendio mensile che varia dalle 1300 alle 1400 euro) non svolge un lavoro dignitoso è a suo dire un lavoro umile e che non rispecchia la sua “specializzazione” (psicoterapia…) etc etc .Ora non so più dove attaccarmi poichè il mio avvocato dice che vista la sua contrarietà non ci resta che AFFRONTARE una causa legale( della durata di almeno 2/3 anni ) per ottenere dal giudice l’annullamento del mantenimento !!….ovviamente con tutte le spese che ne conseguono e non da ultimo l’ipotesi che mia figlia magari tra 1 anno o 2 si licenzi !! sono disperato mi potete suggerire una possibile via di uscita ?? grazie tante per le sperate risposte.

  19. io proporrei una raccolta firme per abolire questa legge assurda, e stabilire un’età massima del mantenimento dei figli, massimo 19/20 anni, come accede in altri paesi, meglio ancora 18. Purtroppo molti figli ci marciano e rendono la vita dei padri un inferno.

  20. leggiti le ultime sentenze della cassazione che hanno stabilito che se il figlio lavora non sei tenuto a versare il mantenimento ( non so i termini giusti nel senso che non sono un avvocato ma per un problema simile di un padre amico si è trovata la risposta nelle sentenze della cassazione ) cmq devi sempre rivolgerti al giudice ed avere un buon avvocato (terno al lotto)………….. bisogna togliersi la cittadinanza italiana che i diritti appartengono solo ad …..una parte ………. nel mio caso sto pagando per una persona che non conosco e che non ho mai visto e che non so come conduce la sua vita ( il tribunale dei minori di roma mi convoco per il riconoscimento di una ragazza che aveva già 15 anni ho fatto il dna su mia richiesta e risulto mia figlia ) quindi ………….

  21. salve ma per modificare il mantenimento figli,se il figlio maggiorenne lavora,serve per forza un avvocato o posso presentare una richiesta direttamente al tribunale??

    1. Gentile signore, come viene esplicitato anche in una recente sentenza di Cassazione ( n. 12391 del 17/05/2017 ) riguardante la questione delle modalità di pagamento del contributo in forma diretta al figlio, “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”

  22. Mi piacerebbe avere una delucidazione su quanto sta per succedere
    . Io sono un papà separato e divorziato da 18 anni , ora ho un altra famiglia con 2 minori, e ho sempre pagato gli alimenti alla mia figlia maggiorenne del mio primo matrimonio.
    Mia figlia maggiorenne ha voluto di sua spontanea volontà finire gli studi dopo la maturità , ok voleva prendersi un anno sabbatico , dove dopo tale richiesta l ho minacciata di portarla davanti ad un giudice per portarla ad abitare e o cercarsi lavoro in breve tempo.
    Tutto a posto ha avuto diverse richieste di lavoro dopo la mia minaccia verbale.
    Lavora con un contratto a chiamata… Non mi ha mai voluto dire quanto prende … E io continuò tranquillamente a pagare gli alimenti ma non a lei maggiorenne ma alla mia ex moglie.
    Qualche settimana fa da me cercavano urgentemente personale, e io subito ho chiesto al mio direttore se poteva fare un collocquio con mia figlia maggiorenne, risposta positiva… ,ma mia figlia ha rinunciato ad un contratto da 1100/1300 per 14 mensilità solo per un cavillo… Non vuole venire ad abitare da me …
    Io pago da 20 anni , lavoro da quando ne ho 15 e mi sento rispondere così… Sto inoltrando una causa in tribunale per la riduzione e o il cancellamento degli alimenti , solo per negligenza di mia figlia… Secondo voi il giudice mi darà retta?

  23. do mantenimento a figlia di 29 anni che frequenta corso universitario ” Mini Laurea” ad Ancona, è residente con la madre nella ex casa coniugale ed è gravida.
    Sono in attesa dell’eventuale assegno divorzile.
    Avrò problemi nella vendita della casa che è stata acquistata in comunione di beni?

  24. Buona sera mi chiamo Massimo,
    forse mi è sfuggito il passaggio dove si dice quali documenti bisogna mostrare per la revoca dell’assegno di mantenimento di un figlio che ha un lavoro stabile e quale sia il tetto per definirlo economicamente autosufficiente.
    Attualmente sto passando il mantenimento per mia figlia alla mia ex perchè era così stabilito quando era ancora minorenne, ora mia figlia lavora come apprendista e ha un suo reddito, inoltre non è nemmeno più residente con la madre ma per conto suo. Mia figlia non ha interesse al fatto che io le passi quei soldi, lo è la mia ex che ne fa l’uso che più le pare.
    Grazie

  25. scrivo a nome di un padre separato un po in difficoltà. se il padre passa gli alimenti alla madre per il figlio che, nonostante quanto deciso dal giudice, predilige vivere presso la casa paterna cosa succede al compimento del 18mo anno di età di quest’ultimo? il padre può regolare gli alimenti direttamente con il maggiorenne? senza dover corrispondere alla madre il mantenimento di un figlio che spesso non è con lei? grazie

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