Il trasferimento dei figli lontano dal padre può violare il diritto alla bigenitorialità

APS/ maggio 24, 2024/ Cassazione/ 0 comments

Il trasferimento dei figli lontano dal padre viola il diritto alla bigenitorialità, così ha statuito la  prima Sezione della Corte di Cassazione con l’ lOrdinanza del 7 maggio 2024 cass.civ. n 12282  Commento dell’avv. Angela Natati

La Suprema Corte ha riconosciuto la lesione del diritto alla bigenitorialità nel caso in cui il trasferimento dei figli in località distante dalla residenza paterna rappresenti un ostacolo alla frequentazione con i figli, nonostante la statuizione di libera frequentazione.
La vicenda.
Il Tribunale ordinario di Napoli, con sentenza parziale sul vincolo, dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi T.G. e L.E.. Il giudizio proseguiva quindi sulle ulteriori domande riguardanti l’affido e il mantenimento dei figli; nello specifico, la madre chiedeva la conferma delle condizioni già stabilite dalla sentenza di separazione consensuale ove era previsto l’affidamento congiunto dei tre figli minori. Successivamente, con procedimento ex art. 709ter cpc, azionato dalla madre in corso di causa, la predetta chiedeva al Giudice l’autorizzazione al trasferimento dei tre figli minori da Napoli a Pordenone avendo ivi reperito una remunerativa offerta di lavoro (ricevuta tramite raccomandata a mano del 28.07.22), consistente nella messa a sua disposizione da parte di una polispecialistica privata di uno studio ove svolgere attività ambulatoriale. Il Tribunale di Napoli adito accoglieva la richiesta di trasferimento a Pordenone, ritenendo fondata l’offerta di lavoro, senza però modificare il regime di affidamento condiviso e senza svolgere alcuna attività istruttoria.
Il padre provvedeva immediatamente a depositare avanti la Corte d’Appello di Napoli – sez. minori – reclamo dell’Ordinanza chiedendo altresì al Tribunale la pronuncia cautelare in ordine alla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’Ordinanza impugnata. La Corte d’Appello adita rigettava l’istanza e respingeva il reclamo. Il padre, quindi, ricorreva avverso il decreto di rigetto e adiva gli Ermellini sulla questione, i quali, accogliendo il ricorso, cassavano con rinvio la sentenza impugnata.
Nello specifico, il ricorrente lamentava che la decisione del Tribunale di Napoli non ha tenuto conto delle eccezioni paterne sul trasferimento dei figli a Pordenone, mancando un’adeguata motivazione a tal proposito. Ed invero il Giudice di merito dichiarava di essere pervenuto alla decisione sulla base della volontà dai minori di volersi trasferire con la madre. Il primo motivo del ricorso è fondato. Il trasferimento dei figli in località distante dalla residenza dei figli rappresenta un ostacolo alla frequentazione anche se al padre sia stata riconosciuta la “facoltà di vederli e tenerli quando lo desidera”. Nel consentire il trasferimento non è stata valutata la notevole distanza tra le due città che non consentono spostamenti giornalieri ma implicano necessariamente visite che durano più giorni e, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori, non possono prevedersi assenze per più giorni dalla residenza soprattutto nel periodo scolastico.

 

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