Le principali novità introdotte nel diritto di famiglia dal D. Leg. 154/2013
Con l’entrata in vigore il 7 febbraio scorso del D. Lgs 154/2013 il Governo ha dato piena attuazione a quanto stabilito nella L. 219/2012 che per prima aveva disposto la parificazione dei diritti tra figli nati all’interno ed all’esterno del rapporto matrimoniale. In primo luogo, infatti, tale disposizione contiene la cancellazione, in tutto il corpo di norme del Codice Civile, di ogni differenza terminologica atta a distinguere i due rapporti di filiazione.
Come conseguenza ne deriva la completa parificazione dei diritti tra quelli che prima potevamo definire figli naturali e figli legittimi, oggi definiti semplicemente figli.
Cessano dunque tutte le residuali differenze anche in materia successoria, con la cancellazione di ogni disparità di trattamento tra figli in riferimento ai diritti ereditari.
Altra importante novità introdotta dalla normativa citata concerne l’ascolto del minore, che diventa obbligatorio per il giudice. Mentre in precedenza, infatti, le vecchie disposizioni lasciavano ampio margine di discrezionalità sul punto, oggi il nuovo art. 336 bis del Codice civile prevede come il minore che abbia compiuto 12 anni (ma anche di età inferiore se capace di discernimento) sia ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali debbano essere assunti provvedimenti che lo riguardano. Lo stesso tenore imperativo relativamente a tale obbligo è contenuto anche nel precedente art 336 cod. civ. A tutela del minore la norma in esame prevede anche l’obbligo per il giudice di informarlo della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto.
Intenzione della disposizione è certamente quella di porre fine alla discrezionalità del giudice in una attività fondamentale del processo familiare quale è l’ascolto della parte più debole del processo, quella cioè sulla quale spesso ricadono gli effetti di decisioni prese da altri.
Prima di tale normativa la discrezionalità al riguardo era moltissima, tanto da costringere la Corte di Cassazione a pronunciarsi in direzione dell’obbligatorietà dell’ascolto.
Il decreto legislativo introduce anche, con il nuovo art. 38 bis delle disp. att. cod. civ., la possibilità per i difensori di assistere all’audizione qualora il tribunale procedente sia in grado di salvaguardare la riservatezza del minore tramite l’uso di accorgimenti tecnologici quali vetri a specchio e impianto citofonico.
Il precetto rafforza dunque la rilevanza di tale mezzo processuale, sottolineando finalmente anche l’importanza per il difensore di partecipare, seppur passivamente, all’audizione, senza limitarsi alla lettura successiva della trascrizione del verbale.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla totale riscrittura dell’art. 317 bis. Cod. civ., che prevede oggi un diritto diretto dei nonni di adire il Tribunale per i minorenni in caso in cui sia agli stessi impedito di mantenere con i nipoti rapporti relazionali significativi.
Anche tale novità appare rivoluzionaria se si considera che, precedentemente, l’ascendente era privo di legittimazione diretta ad agire, dovendo ritagliare il proprio diritto a frequentare i nipoti all’interno di quello paterno/materno. Da ciò derivava che qualora il genitore, per qualsivoglia motivo, non avesse più alcuna relazione con i figli, gli ascendenti del suo ramo genitoriale erano a loro volta privati di tale relazione, senza poter utilizzare nessuno strumento giuridico atto a far cessare la violazione.
Pur con alcune criticità, dunque, il D. lgs. 154 compie senz’altro importanti passi verso la tutela dei minori, rafforzandone i diritti all’interno del processo del quale non saranno più semplici spettatori ma potranno diventare, sempre di più, parti attive.
Stefano Cera, avvocato della Famiglia, consigliere nazionale APS