Obbligo di mantenimento dei figli

APS/ luglio 17, 2018/ Angolo dell'Avvocato/ 0 comments

Lo stato di disoccupazione non esonera il genitore dal provvedere al mantenimento

Importante sentenza del Tribunale di Roma che riafferma, ancora una volta, l’inesistenza di qualsivoglia legame tra l’obbligo di mantenimento della prole e lo stato di occupazione dell’obbligato.

Già in passato, in merito al mantenimento dei figli, la giurisprudenza maggioritaria (Cass. 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. 14 luglio 2010, n. 16551; Trib. Milano decreto del 15 aprile 2015) ha imposto il riconoscimento dell’obbligo di mantenimento a carico dei genitori per il solo fatto di avere concepito il figlio.

La sentenza in esame, partendo da tali principi, (v. Tribunale di Roma, Sez. I Civ. decreto 7 luglio 2017, pubblicata in Il diritto della famiglia e delle persone, I, 138) ha ribadito che “La peculiarità dell’obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli – per il solo fatto di averli concepiti – impone il riconoscimento dell’obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un’occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno Euro 150”.

Inoltre, anche in ambito penalistico, la Suprema Corte Penale con sentenza n. 39411 del 24 agosto 2017 ha stabilito che deve essere condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che omette di versare l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio adducendo quale motivazione il suo stato di disoccupazione, essendo tale motivazione irrilevante ai fini di evitare la condanna.

Le sentenze citate riportano un orientamento della Corte di legittimità consolidato, che impone ai genitori l’assunzione di una responsabilità maggiore, non solo morale ma anche economica nei confronti dei figli, a prescindere dal fatto che i genitori stessi siano privi o meno di un’occupazione, essendo rilevante soltanto la loro “capacità lavorativa generica”.

Per “capacità lavorativa generica” si intende la potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto che attualmente non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerle. La riduzione o perdita di detta capacità è definita dalla giurisprudenza come “la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (Cass. Civ., 9 marzo 2001 n. 3519).

Alla luce della giurisprudenza menzionata il genitore non è dunque esonerato dall’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio anche se si trova in stato di disoccupazione; inoltre l’ammontare di tale onere deve comunque quantificato in un minimo, sotto il quale non è possibile spingersi (per il Tribunale di Roma Euro 150 mensili).

di Stefano Cera e Carolina Della Casa

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