Spese straordinarie: ripartizione motivata separatamente rispetto all’assegno
Le spese straordinarie non assolvono ad un’esigenza anche perequativa, come l’assegno di mantenimento, perché hanno la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all’interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione, il quale va motivato separatamente rispetto all’assegno,
La ripartizione delle spese straordinarie per i figli va motivata separatamente rispetto all’assegno di mantenimento. Tale contribuzione, infatti, non ha natura perequativa e dunque non può appiattirsi su quanto già statuito sulla base della disparità economica per l’assegno .
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.6933-2023, accogliendo il ricorso di un padre contro la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato a pagare 1.100,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre all’80% delle spese mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali ecc..
La Suprema Corte in tema di mantenimento e di spese straordinarie in favore dei figli, statuisce quanto segue:
1) la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico deve tener conto dei redditi dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori;
2) la Corte distrettuale ha ritenuto che la misura dell’assegno periodico stabilita dal Tribunale era consona alle possibilità di Tizio, che gode di un reddito superiore di due terzi rispetto a quello della moglie;
3) quanto alle spese straordinarie, la Corte ribadisce che esse, per la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regine di vita dei figli, e pertanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli;
4) peraltro, per quanto riguarda la ripartizione pro quota delle spese straordinarie, la Corte chiarisce che queste non necessariamente devono essere suddivise in ragione della metà per ciascun genitore ma devono essere ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun genitore;
5) all’interno delle spese straordinarie possono confluire più voci:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibili ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, di fatto integrano l’assegno di mantenimento (es. spese scolastiche, spese mediche ordinarie ecc);
b) le spese che imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, non hanno alcun legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di mantenimento;
f) pertanto, alla luce di tale distinzione, la sentenza impugnata va cassata laddove ha posto a carico del padre l’80% delle spese straordinarie, senza motivare sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie, incluse quelle sub a), siano state poste in misura maggiore a carico del padre, già onerato di un congruo assegno di mantenimento.
Fonte: Ilsole24ore.com, altalex.com, m.avvocatoandreani.com