L’affidamento paritario secondo la Corte di Cassazione: la (auspicabile) fine del maternal preference?

APS/ marzo 25, 2025/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Corte di Cassazione Ord. 21 gennaio 2025, cron. 1486

 

 

Sentenzia sul punto la Corte: “il passaggio da un collocamento paritario su base settimanale ad un collocamento prevalente presso la madre, dettato da in criterio astratto erroneamente prevalente rispetto a una doverosa valutazione in concreto, è stato accompagnato da una drastica riduzione dei tempi di frequentazione tra padre e figlia, nonostante la acquisita circostanza della contiguità tra le abitazioni dei genitori e la menzionata disponibilità di tempo del padre, in assenza dell’indicazione di elementi che giustificassero tale costrizione. Tale scelta sui tempi e modi di frequentazione tra padre e figlia è risultata del tutto sganciata da una valutazione in concreto della relazione della bambina con ciascuno dei genitori, delle esigenze della stessa, oltre che della disponibilità e delle attitudini dei genitori, e ha avuto l’effetto di limitare grandemente, e non favorire, come previsto dall’art. 337-ter c.c., la conservazione del rapporto tra padre e figlia” (v. Cass Civ. Ord. 21 gennaio 2025, cron. 1486).

Da tale dispositivo possiamo certamente dedurre due principi di diritto, che dovranno trovare applicazione nelle future decisioni dei tribunali di merito. In primo luogo sarà sempre necessario per il giudice motivare adeguatamente la propria decisione qualora essa stabilisca una collocazione prevalente da uno dei due genitori: il criterio dell’età, infatti, non potrà più essere considerato il solo elemento da valutare per stabilire detto regime di visita. In secondo luogo possiamo certamente affermare che, secondo la Cassazione, i minori (anche in tenera età) possono certamente pernottare presso il padre.

Tale assunto, che appare scontato secondo la giurisprudenza di molti tribunali, è ancora fonte di discussione presso le sedi giudiziarie minori, che spesso vedono ancora la presenza di magistrati contrari a consentire il pernottamento dei bambini fino a 3 o 4 anni di età dal genitore non collocatario.

La sentenza in esame potrà certamente essere di ausilio ai difensori impegnati nella tutela dei genitori di bambini in tenera età, che hanno, al pari dei più grandi, il diritto di continuare a frequentare equamente mamma e papà anche dopo la loro separazione.

Avv. Stefano Cera, consigliere nazionale APS

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