Verso il superamento della figura del coniuge prevalente collocatario
TRIBUNALE RIETI SEZ. I, 27/12/2021, N. 691
La frequentazione dei figli da parte della madre e del padre deve ispirarsi al prinicpio secondo cui ciascuno dei genitori possa e debba partecipare alla quotidianità dei minori, seguendone il progressivo venir meno della figura del “coniuge prevalente collocatario”.
Il Tribunale di Rieti, in sede di divorzio contenzioso, riteneva che non vi fosse motivo per modificare quanto stabilito in sede di separazione, con riferimento al collocamento paritario dei figli, ritenendola idonea a consentire il controllo da parte di ognuno dei genitori sulle modalità di gestione dei bambini da parte dell’altro, oltre ad intervenire con relativa immediatezza sul loro sviluppo psico-fisico.
Specificava inoltre che tale istituto ormai recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito, avrebbe dovuto ispirarsi al principio secondo cui ciascuno dei genitori avrebbe potuto e dovuto partecipare alla quotidianità dei minori, con il progressivo venir meno della figura del “coniuge prevalente collocatario”, con il compito, da parte del genitore presso il quale il minore si trova di volta in volta collocato, a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio.
Tali statuizioni, già confermate in sede di prima udienza, meritavano di essere tenute ferme anche all’esito del giudizio, per cui veniva rigettata la richiesta del padre, volta alla previsione di un collocamento prevalente dei minori presso di sé. Quanto all’ammontare dell’assegno, in base al regime del collocamento paritario alternato, specificava il Collegio che, ciascuno dei genitori dovrebbe concorrere direttamente alle esigenze dei figli, senza necessità – in linea generale – di prevedere ulteriori forme di contributo economico, salva la necessità di rapportare detti oneri alla capacità reddituale di ciascuna delle parti. Nel caso di specie il Collegio riteneva di confermare l’assetto stabilito in sede presidenziale che prevedeva una diminuzione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli (100,00 euro a figlio anziché 200,00 euro), ciò in considerazione che, rispetto alle previsioni di cui alla separazione, la situazione economica della donna risultava essere, nelle more, migliorata.
Avv. Silvia Taddei