Diritto di visita al tempo del Coronavirus MILANO

APS/ marzo 19, 2020/ Angolo dell'Avvocato, Sentenze Utili/ 10 comments

Alla luce della recente normativa d’emergenza resasi necessaria per contrastare la diffusione dell’epidemia da “Corona virus”, mi viene spesso richiesto, con espresso riferimento al c.d. diritto di visita del genitore “non collocatario” della prole minore se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli possano considerarsi o meno necessari e dunque se siano o meno leciti.
DPCM 9 marzo 2020 ha infatti esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal DPCM 8 marzo 2020 (disposizioni confermate nel Decreto Legge 17.03.2020 cd “cura Italia” che, all’art. 1 impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
In data 10 marzo 2020 il Governo sul sito istituzionale governo.it al punto 13 delle “domanda frequenti” ha definitivamente chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Da ciò consegue ovviamente (ed era logico) che i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti laddove prevedono la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
Ovviamente, le modalità di esercizio del diritto di visita dovranno coniugarsi con le disposizioni generali emergenziali ed essere interpretate, soprattutto, alla luce del buon senso: evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.
Il Tribunale di Milano, nona sezione civile, si è già pronunciato in merito con decreto dell’’11 marzo scorso, senza nemmeno convocare le parti, disponendo che, il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori è comunque più forte dei noti divieti di movimento imposti dal decreto #IoRestoaCasa della Presidenza del Consiglio: “Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”, scrive il Giudice Gasparini.
Quel che il decreto del Tribunale non dice, e non può dire, riguarda appunto quel passaggio in più che non potrà mai dipendere da nessun Tribunale ma che fa appello alla coscienza di ciascuno e vien da dire che uno degli insegnamenti che questa severa esperienza sta imponendo alle nostre vite sarà proprio questo: ricordarci l’importanza di assumerci la nostra responsabilità al di là degli obblighi, al di là di un Giudice che ci dia degli ordini: ci sono scelte che funzionano soltanto se siamo noi a farle. Non è una strada facile, specie se quelle scelte devi condividerle con la persona con la quale litighi. Ma nessuno ha mai detto che la strada giusta sia facile. E a volte, quando sul serio c’è di mezzo la salute, è davvero l’unica.
Buona salute a tutti i lettori

Avv. Angela Natati

10 Comments

  1. Buongiorno

    Sono un padre separato e volevo aggiornamenti in merito al vostro articolo.
    Chiaro quanto scritto , e sino a ieri in vigore con il vecchio decreto , vorrei sapere se con ultimo decreto del 22/03 cambia qualcosa a livello legislativo perché trovo poca chiarezza in merito, fuori da qualche cenno come domanda anche sul sito del governo . Difatti anche analizzando i vari decreti non vi e’ nessun punto in merito alla regolamentazione di visita dei genitori separati .
    Attendo vostre e vi lascio ad una buona giornata e buon lavoro

    1. Alla luce delle più stringenti limitazioni alla libera circolazione contenute nel dpcm del 22 marzo 2020, è inevitabile che l’esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario debba conformarsi al momento di emergenza, in particolare se vi sia distanza tra comuni o province diverse.
      Si invitano i genitori ad utilizzare gli strumenti a disposizione (audio/ videochiamate) e a considerare l’opportunità di incrementare il numero degli scambi giornalieri al fine di garantire, per quanto possibile, una continuità di presenza con i figli a distanza. Rimaniamo disponibili ai numeri mobili per ogni evenienza o chiarimento

  2. Buongiorno,
    In merito a questo articolo vorrei evidenziare che sulla pagina web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sezione FAQ, ad oggi, risulta ancora possibile lo spostamento per far visita o condurre da sè i figli minori.
    Capisco benissimo la contingenza del momento, ma proprio perché non sappiamo quanto ancora durerà sarebbe bello fare chiarezza e capire se effettivamente sia possibile oppure no vedere i propri figli, fino alle prossime più stringenti misure…

    1. Cari genitori, pur comprendendo il sacrificio nella gestione di un momento così complesso, che intacca peraltro il piano degli affetti, dobbiamo tuttavia prendere atto di quanto fino ad oggi disposto. L’esibizione di un decreto da parte del tribunale a giustificazione del proprio spostamento rende al momento suscettibili coloro i quali non ne sono in possesso delle ammende previste nell’ultimo decreto del 22 marzo. Nella speranza che questa condizione venga diversamente chiarita dobbiamo suggerire di attenersi scrupolosamente a quanto oggi risulta essere la norma. Rimaniamo disponibili per qualsiasi ulteriore informazione ai nostri numeri mobili

  3. Buongiorno,
    Scusatemi, mia figlia ha compiuto 18 anni da due mesi. In questo caso le previsioni di legge non consentono quindi lo spostamento, (peraltro nella fattispecie all’interno del medesimo comune).
    In merito sono stati forniti chiarimenti oppure la regola è strettamente connessa con la maggiore età?
    Grazie mille
    Cordiali saluti

    1. Gentile signore, in caso di frequentazione con figli maggiorenni è possibile avere un chiarimento facendo sempre riferimento a quanto specificato nella pagina dedicata alle domande del decreto iorestoacasa:” Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?
      No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto”

      1. Dura da accettare ma naturalmente mi adeguo
        Grazie mille

  4. Buongiorno, io sono in servizio, lavoro e quindi sono a conoscenza che sono a contatto con altri colleghi e sicchè evito, e da più di un mese non vado a trovare mia figlia di 3 anni e mezzo. abita a meno di 2km da casa mia. Sotto la mia responsabilità, vige sempre il buon senso, cosa che la mamma non sa nemmeno cosa sia. si è svegliata dicendomi che ad oggi che è 1 mese che non vedo la bimba devo dargli soldi in più. spero dio che questa situazione della condivisa al 100% venga abolita, perchè non è possibile essere trattati come stracci. la paritaria e la doppia residenza dovrebbe essere la giusta causa primaria. aldilà di questo, sapendo che ci sono controlli a tappeto, evito di andarla a trovare, spesso la vedo dalla finestra quando esco dal lavoro, perchè la strada del rientro è la stessa. come leggo nei messaggi precedenti, tra il decreto nazionale e comunale, evito di stare a giro perchè non voglio essere denunciato. è in tutto ciò la signora, non mi risponde nemmeno alle videochiamate. qui si parla di soggetto patologicamente narcisisti. la mia domanda è: perchè in tutto questo mai nessuno ci tutela? grazie.

  5. Buongiorno!
    Io per vedere i miei figli devo andare in un altra Reggione, da Lombardia in Piemonte;
    Sapete gentilmente dirmi se questo sia possibile?
    Grazie!

    1. gentile signore, fcciamo riferimento a quanto comunicato sulla pagine del decreto del governo #IoRestoaCasa: “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
      Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”
      Per ulteriori informazioni o chiarimenti ci contatti ai nostri numeri mobili, grazie

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