DPCM 4 dicembre 2020 : “Diritto di visita ai figli per i genitori separati”

APS/ dicembre 13, 2020/ Angolo dell'Avvocato, Da sapere/ 0 comments

La diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha reso necessaria l’applicazione di nuove misure restrittive delle libertà individuali, atte al contenimento del contagio dilagante nel Paese.
Il nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020 ha suddiviso le Regioni italiane a seconda dell’indice di contagio presente in ciascuna di esse; la ragione sottesa a tale scelta risiede nell’evitare un generale e nazionale “lockdown” come avvenuto da marzo a giugno 2020.

Le restrizioni agli spostamenti ed alla circolazione ha inevitabilmente creato, ora come allora, un problema di adeguamento alle disposizioni contenute nei provvedimenti di separazione e divorzio disciplinanti appunto il diritto di visita dei padri non “collocatari” nei confronti dei figli.
L’urgenza del contenimento epidemiologico ha imposto una stretta particolareggiata in vista delle feste natalizie e dell’inevitabile concentrazione di incontri e spostamenti che ad esse sarebbero conseguiti.
In sintesi, le limitazioni allo stato attuale riguardano il divieto di spostamenti all’interno della propria Regione dal 21 dicembre al 6 gennaio ed all’interno del proprio Comune tale divieto verrà applicato il 25, il 26 dicembre ed il 1 gennaio, salvo comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute. Il cosiddetto coprifuoco rimarrà in vigore dalle 22 alle 5 del mattino e per la specifica giornata del Capodanno sarà esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio.

Il focus su cui qui interessa far luce riguarda la ragione di necessità elencata nelle motivazioni deroganti il divieto di spostamento. Le uniche giustificazioni che consentirebbero la circolazione  fra Comuni e Regioni afferiscono all’esigenza di prestare assistenza a persone non autosufficienti ed al ricongiungimento fra coppie che per motivi di lavoro vivono in luoghi diversi.
Non pare rientri, neanche questa volta, la possibilità di inserire come motivo di necessità il ricongiungimento familiare fra genitori e figli che a seguito di una separazione si ritrovano a vivere in Comuni e a volte in Regioni diverse.
Stante l’assenza di una puntuale previsione all’interno del nuovo Dpcm, si è riproposta la sensibile questione del bilanciamento fra il diritto alla salute ed il principio costituzionalmente garantito della bigenitorialità, che non può, per la sua indefettibile natura di diritto fondamentale di ogni bambino a mantenere rapporti stabili con i propri genitori, subire una limitazione così stringente. E’ ragionevole, nonché di buon senso, ritenere prevalente il diritto di visita ed in generale le disposizioni stabilite in sede di separazione e divorzio rispetto alle misure volte ad assicurare il distanziamento sociale.
Preliminarmente occorre subito evidenziare una mancanza di uniformità desumibile nelle pronunce giurisprudenziali che si sono espresse sul punto.

Già a marzo 2020 il Tribunale di Milano si era pronunciato con decreto statuendo l’efficacia vincolante del calendario di frequentazione, concordato dai genitori, per il diritto di visita sul divieto di spostamento. Di diverso avviso sono state invece le previsioni di diversi Tribunali che, in linea con le disposizioni governative per affrontare l’emergenza sanitaria, hanno previsto la recessione del diritto di visita a favore del diritto alla salute. Il Tribunale di Napoli con decreto del 26 marzo aveva disposto la sospensione delle visite fino alla cessazione dell’emergenza statuendo che il diritto di visita di un padre poteva essere garantito mediante colloqui da remoto con il figlio attraverso lo strumento delle videochiamate quotidiane. Dello stesso avviso il Tribunale di Matera che con provvedimento del 12 marzo riteneva possibile la sospensione degli incontri per evitare contagi. Anche il Tribunale di Vasto, con decisione del 2 aprile, aveva aderito all’orientamento della Corte di Appello di Bari in base al quale il diritto dei genitori e dei figli di incontrarsi, nonostante la residenza in Comuni diversi, sarebbe soccombente al diritto alla salute.
La disponibilità dei mezzi informatici a supporto degli incontri fisici non può essere la sola giustificazione al fine di impedire l’esercizio di adeguato diritto alla frequentazione genitori-figli. E’ indubbio l’appello alla sensibilità ed al buon senso per evitare di alimentare il contagio epidemiologico, ma è altresì indubbio che la totale privazione dei contatti fisici e privati con un genitore – se pensiamo alla possibile lesione della riservatezza nelle videochiamate in presenza dell’altro genitore, ovvero alla pressoché impossibilità di gestire una videochiamata con bambini molto piccoli – possono minare l’equilibrio psico fisico dei minori e delle relazioni familiari.
Permanendo l’assenza di deroga ai divieti in merito a tali esigenze familiari, si potrebbe considerare il ricongiungimento genitore – figlio alla stregua del ricongiungimento delle coppie come previsto da Dpcm e, muovendosi fra le maglie dei permessi agli spostamenti, effettuare le visite a partire dal 24 dicembre prima delle ore 22 ed eventualmente fino al 27 entro l’orario del coprifuoco. Lo stesso dicasi per il giorno di Capodanno, spostandosi prima delle 22 e rientrando il 2 o il 3 gennaio sempre entro le ore 22.

Avv. Angela Natati, coordinatore APS per Emilia Romagna

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