Quantificazione dell’ammontare del contributo di mantenimento dei figli

APS/ novembre 3, 2020/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 16 settembre 2020, n. 19299

In sede di quantificazione dell’ammontare del contributo di mantenimento dei figli dovuto dal genitore non collocatario, è necessario che il giudice osservi il principio di proporzionalità, in base al quale egli dovrà effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre a tenere in considerazione le esigenze attuali dei figli ed il tenore di vita da essi goduto.

La vicenda sorgeva a seguito di un ricorso presentato da un ex marito il quale chiedeva la riduzione dell’assegno, fissato in un primo momento ad € 3000. L’uomo, di professione dentista, a seguito di una malattia invalidante che lo rendeva impossibilitato a svolgere la propria attività, chiedeva la riduzione del predetto assegno da 3000 a 1000 euro.

Il Tribunale competente, considerata la flessione del reddito del genitore obbligato, provvedeva alla riduzione dell’importo fissando la somma ad € 1900,00.In sede di appello la Corte provvedeva ad una ulteriore riduzione senza però raggiungere la cifra richiesta dall’ex coniuge.

A parere della Corte di Appello, già in sede di separazione, l’uomo si era impegnato a versare un importo superiore al suo reddito; questo lasciava presumere che lo stesso potesse contare su apporti stabili capaci di permettergli tali versamenti.

La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l’obbligato sosteneva che l’assegno di mantenimento era stato determinato senza rispettare il principio di proporzionalità rispetto al reddito, inoltre non era stato considerata la maggiore capacità economica dell’altro genitore.

Gli Ermellini ritenevano il motivo fondato in quanto nella decisione risultava assente il confronto tra i redditi dei due coniugi, pertanto, rinviavano alla Corte di Appello competente affinchè venissero seguiti i principi in materia.

In sostanza la Corte afferma che, nella determinazione dell’assegno, occorre procedere ad una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da questo goduto..

L’art. 155 c.c., nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quindi, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno:

esigenze dei figli
– tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza
– tempi di permanenza presso ciascuno di essi
– valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
– risorse economiche di entrambi i genitori

Fonte; dirittoegiustizia.it, puntodidiritto.it

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