Dubbi sulla paternità: la Procura chiede di affidare i minori al servizio sociale
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA-ROMAGNA
IN BOLOGNA
• 1137/2010 Vol.
N.
Il Tribunale in persona dei magistrati
* dott. Guido Stanzani Presidente rel.
* dott. Francesco Morcavallo Giudice
* dott. sa Maria Cristina Zanini Giudice On.
* dott. Mauro Imparato Giudice On.
DECRETO DEFINITIVO
Oggetto : procedimento ex art. 333 s.s. c.c.. relativo ai minori gemelli F. e G. nati a Ferrara il (…) giugno 2005, figli di AA e di AB , residenti con i genitori in Bondeno (FE).
in fatto
1. Con ricorso in data 4 giugno 2010 la locale Procura della Repubblica ha chiesto a questo Tribunale di procedere, ai sensi degli artt. 333 s.s. c. c. e sulla base delle notizie allegate al ricorso stesso da cui sarebbe dato evincere una situazione di potenziale pregiudizio per i minori indicati in epigrafe.
2. L’Ufficio ha proposto di affidare in via urgente i minori al Servizio Sociale competente “ con compiti di vigilanza e sostegno ed affinché provveda agli interventi più opportuni al fine di tutelare i minori qualora dovesse venire riconosciuta la paternità di C. Prescrivere ai genitori di attenersi alle indicazioni del Servizio Sociale ”.
3. L’iniziativa della Procura, che ha tratto spunto dall’esposto depositato il 27 maggio 2010, con documentazione allegata, dal suddetto C., ha argomentato rilevando che quest’ultimo promuoveva di fronte al Tribunale di Ferrara una causa per il disconoscimento della paternità di AA sull’assunto di aver avuto una relazione con la B. nell’autunno 2005; che, con sentenza in data 19 marzo 2010, quel Tribunale ha dichiarato che il riconoscimento dei minori a suo tempo effettuato dallo A è privo di veridicità; che la sentenza è stata appellata dalla B.; che, per l’effetto, “ non potendo escludersi che all’esito dei giudizi intrapresi dal C., lo stesso possa essere riconosciuto padre dei minori, si profila una situazione che potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per i minori, qualora gli stessi non vengano sostenuti adeguatamente in previsione di tale decisione ”.
Tanto premesso in fatto, si osserva
in diritto
A. Non si ravvisa, nella fattispecie, non solo e non tanto la presenza degli indispensabili requisiti ( fumus e periculum ) a supporto dell’emanazione di provvedimenti urgenti ma neppure degli elementi minimi per l’accoglimento di richieste che appaiono senza supporto sul piano del diritto.
B. Sulla giuridica inconfigurabilità dell’urgenza:
– se fumus significa, nella probabilità diagnostica della delibazione del magistrato, significatività del titolo in ipotesi leso, non si vede davvero come si potrebbe pervenire ad un convincimento in tal senso in un caso in cui, tale l’attuale, nulla segnala una “ condotta di uno o di entrambi i genitori (che) appare comunque pregiudizievole al figlio ” (art. 333, comma 1°, c.c.);
– se periculum identifica, per parte sua e secondo una elaborazione di studi di antica data, un pregiudizio imminente e irreparabile, è fuor di discussione che tanto l’imminenza quanto l’irreparabilità devono essere escluse in presenza mera di una sentenza di primo grado, appellata, in tema di status delle persone; di una decisione, cioè, destinata a produrre effetti esclusivamente all’esito del suo passaggio in giudicato.
C. Sul merito:
– in virtù di quanto appena detto appare evidente l’inammissibilità di interventi limitativi della potestà richiesti sulla base di ipotesi, “ non verificabili ”, allo stato e per dirla con Popper, sul piano dinamico della fattispecie concreta, oltre ché di una analisi rigorosa;
– da aggiungersi soltanto, per completezza, che la stimolazione di interventi di natura limitativa della potestà (tale il richiesto “ affidamento ”) finalizzati a uno scopo (la “ vigilanza e il sostegno ”) che con le limitazioni della potestà ( id est , l’affidamento) nulla hanno a che vedere per rientrare nei doverosi compiti istituzionali del Servizio Sociale, si tradurrebbe, se accolta, in una pronuncia inutile sul terreno della giurisdizione.
D. Ne consegue pronuncia di non luogo a provvedere ed ordine di archiviazione del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 333 s.s. c.c.
Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso introduttivo del presente procedimento del quale dispone l’archiviane.
Si comunichi al P.M. in sede.
Bologna, 24 giugno 2010
Il Presidente est.
(dott. Guido Stanzani)
Trib. Min. Emilia-Romagna, 24 giugno 2010, pres. rel. Stanzani – “DUBBI SULLA PATERNITA’. LA PROCURA CHIEDE DI AFFIDARE I MINORI AL SERVIZIO SOCIALE” – Rita ROSSI
Due gemellini di cinque anni, con un papà e una mamma, hanno rischiato di essere affidati – in via urgente – ai Servi Sociali, con conseguenti non predeterminabili interventi “a tutela”, solo perché un terzo uomo, rivendicandone la paternità, ha ottenuto una sentenza (appellata dalla madre) che dichiara non veritiero il riconoscimento effettuato dal padre.
E occorre aggiungere che una così singolare domanda è partita dalla Procura minorile di Bologna, sulla base di un esposto presentato dall’aspirante padre, che chiameremo C.
La Procura, più esattamente, ha proposto al giudice minorile di affidare i due gemellini al Servizio Sociale “con compiti di vigilanza e sostegno ed affinché provveda agli interventi più opportuni al fine di tutelare i minori qualora dovesse venire riconosciuta la paternità di C.”.
A corredo e preteso fondamento della domanda, la Procura ha riferito della vicenda giudiziale conclusasi provvisoriamente con sentenza del tribunale civile di Ferrara, sentenza che ha messo in dubbio la veridicità del primo riconoscimento; sentenza oggetto, però, di impugnazione e dunque non passata in giudicato. Il rischio paventato dalla Procura – si noti bene – è che l’ eventuale riconoscimento della nuova paternità (in capo a C.) “potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per i minori”.
E’ del tutto verosimile che, fino a pochi mesi fa una proposta del genere, tanto pervasiva e sproporzionata rispetto ai reali bisogni, avrebbe trovato accoglimento presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Ma questa volta non è andata esattamente così; e, anzi, il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, disponendone l’archiviazione.
Altra nota nuova e innovativa, nel panorama della giustizia minorile bolognese, è che il decreto è approfonditamente motivato, sia pure nell’ apprezzabile sintesi che lo caratterizza. E, dunque, non mi soffermo sulle ragioni del rigetto, preferendo rinviare alla parte motiva del provvedimento, da condividere totalmente.
Osservo, per parte mia, che l’art. 333 c.c. (norma tanto spesso messa in campo a sproposito) richiede, per poter condurre alla limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale in essa contemplata, il riscontro di una condotta pregiudizievole per il figlio: Al tempo stesso, l’assunzione di provvedimenti a carattere urgente non può prescindere dal riscontro di un effettivo pericolo per il bambino, imminente ed irreparabile.
Nulla impedirà, d’altronde, al sopraggiungere di una sentenza definitiva sulla paternità, che il giudice minorile conduca – a bocce ferme – una compiuta istruttoria, al fine di decidere che cosa sia bene per i due minori.
Sono vittima di una paternità avvenuta in buona fede e per ignoranza da parte mia;
vi racconto la mia storia: ho conosciuto questa donna 16 anni fà tramite una comitiva di
conoscenti e abbiamo iniziato a frequentarci con qualche week-end o vacanza ;avevamo
dei rapporti liberi,data la ns giovane età(47-53) e dopo alcuni anni di questa relazione
molto libera e indipendente, mi viene comunicato a mezza gravidanza il grande evento,
dove mi viene chiesto solo il cognome per il nascituro,poichè era una sua scelta sua diventare mamma a 42 anni da non perdere;
io in buona fede gli ho dato il mio cognome fidandomi delle parole, non ti preoccupare è una mia scelta e posso allevarlo ed educarlo con l’aiuto dello stipendio di
mia sorella,premesso che vivono nella casa di proprietà familiare .
Dopo alcuni anni mi fà causa chiedendomi non solo un cospicuo assegno di mantenimento
con relativi arretrati e una esosa richiesta di somme molto importanti, ma non contenta
del giudizio intrapreso in tribunale, mi stà ad aggredire l’intero patrimonio familiare con
un tentativo di appropriazione indebita con pignoramenti e altri escamotage, tipo un testamento olografo consegnato a lei da mia mamma, pochi mesi prima della morte,
addiritura prova a sottrarmi questo appartamento con la denuncia di successione a nome
del minore.Vorrei un vs consiglio,poichè non ho nemmeno la certezza del DNA come padre sfortunato! Considerando che dalla nascita ho collaborato io e mia mamma alle
esigenze del bimbo nelle mie possibilità, aiutando anche lei in vari modi.
Grazie e saluti.
Alfonso devi chiedere il test del DNA rivolgiti ad un legale bravo è occhi aperti,la cosa sà di truffa è speculazione c’è puzza di bruciato muoviti per il bene tuo è di tuo figlio se è tuo figlio.Saluti auguri MICHELE B
NON FACCIO ALTRO CHE DOMANDARMI :
HO PERSO I MIEI FIGLI PER VOLERE DELLA LORO MADRE O PER COLPA
DELLA
GIUSTIZIA ?
IO LA CONSIDERO UNA SOTTRAZIONE DI MINORI LEGALIZZATA.
LA MIA STORIA DIMOSTRA CHIARAMENTE QUANTO SIA ASSURDA LA LEGGE
NEL GIUGNO DEL 2005 NASCONO DUE BELLISSIMI GEMELLINI RICONOSCIUTI
DALLA LORO MADRE E DAL SUO ATTUALE CONVIVENTE.
DOPO SOLI TRE MESI SCOPRO DI ESSERE IO IL PADRE BIOLOGICO DEI DUE
GEMELLINI(TRAMITE UN TEST DEL DNA FATTO CON IL CONSENSO DELLA MADRE
PERO’ SENZA VALORE LEGALE).
PURTROPPO SIA IL COVIVENTE CHE LA MADRE RIFIUTANO QUALSIASI
SOLUZIONI
E MI TENGONO LONTANO DAI MIEI FIGLI CON DIFFIDE.
PER TUTELARE I MIEI DIRITTI E QUELLI DEI MIEI FIGLI MI ATTIVO SUBITO
(SETTEMBRE 2005 AVEVANO SOLO TRE MESI DI VITA) IMPUGNANDO EX ART. 263 C.C. PER DIFETTO DI
VERIDICITA’
IL RICONOSCIMENTO DI PATERNITA’ E CHIEDENDO LA SOSTITUZIONE DEL
COGNOME
DEL COVIVENTE CON IL MIO.
LA CAUSA DI PRIMO GRADO INANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE E’
DURATA 5 ANNI(LA MADRE E IL COVIVENTE NATURALMENTE NON SI SONO
SOTTOPOSTI AL TEST DEL DNA PER BEN 4 VOLTE).
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO RICONOSCE CHE IL COVIVENTE NON E’ IL
PADRE
BIOLOGICO MA NON MI RICONOSCE LA MIA PATERNITA’ PERCHE’ QUESTA DEVE
ESSERE RICHIESTA AL TRIBUNALE DEI MINORI.
PERTANTO LA MADRE PER IMPEDIRMI IL RICONOSCIMENTO SI E’ APPELLATA
(SIAMO NEL 2012 E I MIEI FIGLI OGGI HANNO 7 ANNI E IO SONO SOLO
ALL’
INIZIO DELL’APPELLO).
LA LEGISLATURA DICE CHE IO POSSO RICONOSCIERE I MIEI FIGLI SOLO
QUANDO LA SENTENZA DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ E’ PASSATA
ATTRAVERSO I TRE GRADI DI GIUDIZIO O E PASSATA IN GIUDICATO.
PRATICAMENTE DEVO RIPETERE LO STESSO PROCEDIMENTO AL TRIBUNALE DEI
MINORI( ALTRI TRE GRADI DI GIUDIZIO) PERCHE’ IL TRIBUNALE
ORDINARIO
NON E’ COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO MA SOLO PER IL
DISCONOSCIMENTO.
MORALE DELLA FAVOLA:
SIAMO NEL 2012 I MIEI FIGLI HANNO 7 ANNI
FINITO L’ APPELLO SE SONO FORTUNATO I MIEI FIGLI AVRANNO 10 ANNI
POI CI SARA’ LA CASSAZIONE (FACCIAMO FINTA CHE DURA 2 ANNI) I MIEI
FIGLI ARRIVERANNO A 12 ANNI.
12 ANNI SOLO PER TOGLIERE IL COGNOME E NON AVER MAI VISTO I MIEI
FIGLI.
(LA MADRE MI IMPEDISCE OGNI AVVICINAMENTO A LORO CON DIFFIDE
TRAMITE
IL SUO LEGALE)
FINITA LA CASSAZIONE COME HO DETTO SOPRA POTRO’ FARE IL
RICONOSCIMENTO AL TRIBUNALE DEI MINORI DOVE DOVRO’AFFRONTARE ALTRI
3
GRADI DI GIUDIZIO (MINIMO 6 ANNI)
TOTALE I MIEI FIGLI AVRANNO 18 ANNI E DIVENTERANNO MAGGIORENNI.
NATURALMENTE PER EVITARE QUESTA ASSURDITA’ HO FATTO 3 ESPOSTI
PRESSO
LA PROCURA DEL TRIBUNALE DEI MINORI ALLEGANDO IL TEST DEL DNA,UNA
COPIA
DEL CONSENSO AL TEST DEL DNA RILASCIATO DALLA MADRE,UNA LETTERA D’
AMORE
DELLA MADRE E INFINE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO(DOVE VIENE TOLTO IL
COGNOME DEL PADRE NON BIOLOGICO).
QUESTI I RISULTATI:
PRIMO ESPOSTO : LA PROCURA DEL TRIBUNALE DEI MINORI IN BASE AL MIO
ESPOSTO CHIEDE DI AFFIDARE IN VIA URGENTE I MINORI AL SERVIZIO
SOCIALE
COMPETENTE AFFINCHE’ PROVVEDA AGLI INTERVENTI PIU’ OPPORTUNI AL
FINE
DI
TUTELARE I MINORI QUALORA DOVESSE VENIRE RICONOSCIUTA LA MIA
PATERNITA’
E PERTANTO CHIEDE AL TRIBUNALE DEI MINORI DI PROCEDERE AI SENSI
DEGLI
ARTT. 333 S.S. C.C.
MA I GIUDICI PENSANO BENE DI ARCHIVIARE IL TUTTO (VEDI IL TESTO CHE AVETE SOPRA PUBBLICATO)
SECONDO ESPOSTO: VIENE FATTO DAI SERVIZI SOCIALI SU MIA
SEGNALAZIONE
SEMPRE ALLA PROCURA DEL TRIBUNALE DEI MINORI.
IN QUESTO CASO IL PROCURATORE DECIDE DI NON PROPORRE RICORSO AL
TRIBUNALE E DI ARCHIVIARE IL TUTTO.(MENTRE NEL PRIMO ESPOSTO CON LE
STESSE PROVE AVEVA PROPOSTO DI PROCEDERE : DUE DECISIONI DIVERSE
SULLO
STESSO CASO)
TERZO ESPOSTO: LA PROCURA DEL TRIBUNALE DEI MINORI IN BASE AL MIO
ENNESIMO ESPOSTO DECIDE DI ARCHIVIARE PERCHE’ IN PASSATO A SEGUITO
DI
RICORSO EX ART. 333 C.C. IL TRIBUNALE DEI MINORI NON AVEVA RITENUTO
DI
NON PROCEDERE E CHE INOLTRE SPETTA A ME ESERCITARE L’AZIONE D’
INANZI
AL T.M. PER LA DECLARATORIA DI PATERNITA’ O EX ART. 250 C.C. (COME
HO
SPIEGATO IN PRECEDENZA LA SENTENZA E’ STATA APPELLATA E QUINDI NON
POSSO GIURIDICAMENTE FARLO).
PREFERISCO NON COMMENTARE, POSSO DIRE CHE E’ UNA VIOLENZA E
SOFFERENZA GRANDISSIMA QUELLA CHE STO SUBENDO IN QUESTI LUNGHI ANNI
PERCHE’ TI TROVI A LOTTARE CONTRO UN SISTEMA PIU’ GRANDE DI TE !
……………..CERTO CHE SENTIRSI DIRE IN UDIENZA DALLA MADRE DEI MIEI
FIGLI:
“MA IO STO LASCIANDO FARE ALLA GIUSTIZIA”
CREDO
CHE SIA IL MASSIMO DELLA PRESA IN GIRO.
RINGRAZIO L’ AVVOCATO CHE HA COMMENTATO E RESO PUBBLICA LA DECISIONE DELLA PROCURA SUI DUBBI DELLA PATERNITA’ .
MI SEMBRA GIUSTO E CORRETTO CHE CHI LEGGE IL DECRETO DEFINITIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DEI MINORI POSSA LEGGERE ANCHE LA VERSIONE DEL PADRE(CIOE’ IO CHE STO SCRIVENDO) E CHE VOI AVETE INDICATO NEL TESTO CON LA LETTERA C.
A QUESTO PUNTO LASCIO A VOI IL COMMENTO SULL’ INTERA VICENDA.
DISTINTI SALUTI
non ho parole. I giudici non leggono le carte, le testimonianze, i documenti a supporto .. è una vergogna.