Il genitore sociale: ruoli e limiti dei nuovi compagni

APS/ aprile 6, 2020/ Angolo dell'Avvocato, Sentenze Utili/ 0 comments

Il genitore sociale: ruoli e limiti del nuovo compagno/a all’interno della famiglia separata

La crisi della famiglia, si sa, comporta la nascita di un nuovo assetto sociale che deve tenere conto di un contesto completamente mutato. Se durante un rapporto matrimoniale o di convivenza, infatti, sono (solitamente) chiari i ruoli relazionali ed i compiti di cura e crescita dei figli all’interno della coppia, la rottura del vincolo affettivo determina la necessità di rimodulare completamente l’organizzazione della vita familiare.

I bambini, infatti, pur mantenendo, auspicabilmente, un rapporto assiduo con entrambi i genitori, subiscono uno stravolgimento della propria vita affettiva e sociale; devono imparare il fatto che il papà o la mamma non possono più stare con loro quando vogliono, ma che la frequentazione è regolamentata da precisi orari, così come andare dai nonni paterni o materni non è più un atto che si può decidere in base ai propri desideri, ma deve essere appositamente programmato.

Le relazioni sociali tra ex conviventi, poi, possono trovare ulteriori complicazioni al’arrivo di una nuova relazione dell’ex compagno/a, foriera il più delle volte di tensioni, gelosie, discussioni, soprattutto sul ruolo che il nuovo arrivato può o non può avere rispetto alla cura dei figli.

La figura del nuovo partner e la conseguente nascita di un uovo nucleo familiare sono elementi che, fino a tempi tutto sommato recenti, sono stati visti come elementi di disturbo della realtà familiare nata dalla separazione, tanto da cercare di limitarne al massimo il ruolo.

Si considerino, ad esempio, le pronunce di alcuni tribunali, come ad esempio il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, che in alcune decisioni del 2009, in presenza di una nuova relazione del padre dei minori, ne limitava la frequentazione al medesimo ed ai suoi parenti, espressamente escludendo la nuova compagna.

Si consideri anche quanto disposto dall’art. 337 sexies cod civ., che espressamente prevede la decadenza dall’assegnazione dell’abitazione familiare del genitore separato che “conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”, norma il cui effetto è stato poi mitigato dalla lettura costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 308 del 30 luglio 2008.

L’importanza della figura del c.d “genitore sociale”, ovvero dell’adulto che, per continuità di frequentazione con un minore costruisce con il medesimo un solido rapporto affettivo e di fiducia, viene invece da tempo riconosciuta a livello internazionale.

Vi sono infatti importanti pronunce della CEDU che riconoscono l’importanza di questa figura già da moltissimo tempo (si pensi ad esempio alla Sent. CEDU, 22 aprile 1997, XYZ c. Regno Unito) e che hanno disciplinato anche casi italiani (v. ad esempio CEDU, Moretti e Benedetti c. Italia del 27 aprile 2010).

Fortunatamente, da alcuni anni, anche nella giurisprudenza italiana l’importanza del rapporto affettivo di un adulto con un minore ha raggiunto un tale livello di tutela da superare addirittura quello connesso al rapporto biologico procreativo.

Un punto di svolta che ha orientato il legislatore, la giurisprudenza, ma anche la pubblica opinione, verso la possibilità di considerare famiglia ogni formazione sociale fondata su un vincolo affettivo, possiamo identificarlo nella legge 76/2016 che, introducendo le unioni civili, ha per la prima volta dovuto affrontare anche il problema della tutela da dare ai figli nati all’interno di famiglie nelle quali non è il legame di sangue l’elemento alla base della loro fondazione, ma il rapporto relazionale che le tiene unite.

Si consideri, a tale proposito, la nota ordinanza della Corte d’Appello di Trento del 23 febbraio 2017, con la quale è stata sancita la genitorialità di un minore sia al padre biologico del bambino che al suo compagno di vita, consentendo quindi l’iscrizione di entrambi i papà sul certificato di nascita, oppure la Sentenza della Corte Costituzionale 225/2016, che escludeva l’esistenza di un vuoto normativo, nel nostro sistema nazionale, che fosse atto ad impedire la tutela, per un minore, di conservare rapporti significativi anche con persone diverse dai genitori, con le quali egli aveva intrattenuto rapporti affettivi significativi.

Sempre di più, dunque, dobbiamo considerare la famiglia come una formazione sociale alla base della quale è il legame affettivo che deve essere preso in considerazione per ogni valutazione in merito alla tutela dei suoi componenti, sia in riferimento ai diritti/doveri della coppia sia, ed a maggior ragione, per quanto riguarda i diritti del minore.

Se infatti un bambino costruisce all’interno della nuova famiglia un legame affettivo solido con il nuovo compagno/a della madre o del padre, tale legame deve essere considerato degno di tutela al pari di quello creato con un genitore o un ascendente biologico.

Non di rado, infatti, accade che un minore riesca a creare un rapporto affettivo o empatico più forte con un genitore sociale che con il genitore biologico il quale, a volte, è addirittura meno interessato a conservare il rapporto con la propria discendenza di quanto non sia invece il nuovo o la nuova convivente.

Esempio di tale principio si può riscontrare in un recentissimo caso affrontato e risolto dal Tribunale di Como con la sentenza del 13 marzo 2019.

Nel caso di specie il tribunale lariano si è trovato di fronte ad una coppia sposata nella quale la figlia, nata in costanza di matrimonio era, in realtà, figlia biologica della sola moglie, pur avendo costruito un legame affettivo fortissimo anche con il marito di lei.

Il padre biologico della minore aveva infatti perso ogni contatto con la madre, disinteressandosi completamente della cura e della crescita della prole, tanto che la bambina aveva costruito un fortissimo rapporto con il marito della madre, incarnando egli l’unica figura maschile della sua vita.

Nonostante tale legame la madre biologica, che a seguito di CTU non veniva ritenuta un genitore sufficientemente accudente, poneva in essere una serie di comportamenti ostativi diretti ad impedire la continuità di frequentazione tra la figlia ed il padre “sociale”.

Orbene il giudice, richiamando le sentenze della Corte d’Appello di Trento e della Corte Costituzionale antecedentemente citate, specificava come i principi giuridici richiamati da dette sentenze, seppur riferiti a casi di omogenitorialità, potevano ben trovare accoglimento anche nel caso di specie, dovendo il giudice tutelare il legame che il padre sociale aveva, nel corso del tempo, creato e consolidato con la minore.

La minore dunque, affidata al servizio sociale, veniva collocata dal Tribunale di Como presso il padre e non presso la madre biologica.

Il Collegio, nella sua motivazione, riteneva infatti prevalente tutelare il benessere della minore, collocandola presso il genitore più idoneo a prescindere dalla verità biologica, espressamente indicando come questa non potesse costituire un valore di rilevanza costituzionale assoluta rispetto allo status di figlio, ma dovendo cedere il passo al primario interesse della bambina.

Essere genitore, dunque, per il Tribunale di Como, non è necessariamente legato al fatto di avere un legame di sangue con il proprio figlio, ma assume una rilevanza maggiore aver costruito con il minore un legame affettivo importante, legame che è oggi alla base di quella che viene definita dalla dottrina la famiglia degli affetti.

Anche la sentenza appena commentata, che si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza CEDU prima, dal legislatore e dalle pronunce di legittimità e di merito poi, sottolinea ancora una volta come la figura del genitore “sociale” sia oramai una figura del tutto parificata a quella del genitore biologico nel momento in cui sia riscontrato un legame affettivo rilevante con il minore.

Alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, quale deve essere dunque, all’interno della coppia separata, il ruolo che possono o debbono rivestire i nuovi partners rispetto ai figli nati dalla relazione che, purtroppo è giunta al termine?

In primo luogo da quanto sopra esposto possiamo dedurre che ogni clausola contenuta negli accordi di separazione o di regolamentazione della cessazione di una convivenza, che sia diretta a limitare l’accesso di nuovi compagni/e nella vita del figlio, dovrà necessariamente essere letta in base ai principi sopra indicati, risultando priva di qualsivoglia efficacia nel momento in cui il nuovo adulto di riferimento riesca a costruire con il minore un legame affettivo importante.

Allo stesso modo nessuno dei due genitori biologici, in presenza delle suindicate condizioni, potrà impedire al nuovo genitore sociale di svolgere alcuni compiti di cura del minore quali prelevarlo o accompagnalo a scuola, seguirlo nei compiti, portarlo alle attività sportive o ricreative, sgridarlo se necessario.

Certamente il genitore sociale non potrà pretendere di sostituirsi al genitore biologico, ne tantomeno attivarsi per creare confusione, nel bambino, circa i ruoli di quelli che devono sempre essere identificati come i suoi genitori, anche dopo la separazione.

In tale caso, infatti, egli non starebbe certamente rispettando il principio del “best interest on the child” che deve guidare ogni scelta dei genitori, degli ascendenti e degli adulti in generale che hanno a che fare con i minori.

A parte questo evidente limite la nuova relazione intrapresa dal separato può rappresentare un arricchimento per il bambino il quale, avendo sempre ben presenti le proprie origini e quali siano i propri genitori, potrà (se vorrà) costruire anche con queste nuove figure un legame importante.

Avv. Stefano Cera

 

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