#IoRestoaCasa: Frequentazione della prole e tutela della salute

APS/ aprile 15, 2020/ Angolo dell'Avvocato, Da sapere, Sentenze Utili/ 1 comments

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta certamente mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario, ma sta avendo fortissime ripercussioni anche nelle relazioni familiari, sopratutto all’interno delle famiglie separate, ove l’esigenza di tutela sanitaria dei figli si scontra con la necessità di continuare a garantire, anche oggi, il principio di bigenitorialità.

I continui DPCM che si sono succeduti non hanno certamente aiutato a fare chiarezza sul punto e, come sempre, l’interpretazione di ciò che è lecito o non è lecito fare è stata completamente delegata all’organo giudiziario.

Da ciò nasce la difficoltà del medesimo a fornire ai cittadini, in maniera uniforme, delle indicazioni su come debba essere applicato, in questo difficile periodo, quanto stabilito nei provvedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione delle condizioni di frequentazione della prole riferite a famiglie non coniugate.

Le sentenze che si allegano a questo breve commento, infatti, hanno affrontato e risolto alcuni casi inerenti il mancato rispetto del diritto di visita ai figli, cercando di fornire all’interprete una chiave di lettura per capire quale sia il diritto che debba oggi prevalere tra la tutela alla salute, diritto costituzionalmente garantito (art. 30 Cost), e tutela della bigenitorialità, diritto anch’esso garantito sia dall’art 32 Cost. che dall’ art. 8 CEDU.

La scelta effettuata sia dal Tribunale di Napoli il 26 marzo 2020  che dal Tribunale di Terni il 30 marzo 2020 e dal Tribunale di Vasto il_2 aprile 2020 , è stata quella di bilanciare i due diritti primari, consentendo un contatto genitore – figli solo tramite sistemi informatici, evitando gli spostamenti dei minori tra le abitazioni.

Parzialmente difforme, invece, la decisione del Tribunale di Busto Arisizio che, facendo proprie le riflessioni del ricorrente, demanda l’incarico organizzativo del nuovo calendario al servizio sociale, indicando dunque come possibile la continuazione della frequentazione secondo modalità tradizionali.

A parere di chi scrive tale interpretazione appare preferibile per almeno due motivi.

In primo luogo essa si presenta come la più corretta lettura della normativa vigente se di considera che, proprio nell’ultimo modello di autocertificazione in vigore, risulta espressamente previsto, tra i motivi che consentono gli spostamenti, proprio quello legato ad obblighi di affidamento della prole.

In secondo luogo l’interpretazione restrittiva fornita da alcuni tribunali risulta particolarmente sfavorevole al genitore non collocatario, che vedrebbe fortemente compromessi i propri diritti di visita al figlio, ciò in palese violazione dei principi costituzionali in precedenza enunciati.

Avv. Stefano Cera

1 Comment

  1. Buonasera. Io vedo solo un problema: quando mio figlio ( 10 anni ) sta con me ed io non so ( peraltro senza desiderare di sapere ) la madre cosa fa, se ha frequentazioni, se si espone al rischio di contagio, come ci si tutela? Certo, lei potrebbe avere i medesimi dubbi su di me, ma nel nostro caso la perfetta e reciproca conoscenza…, la mia natura ipocondriaca condita da depressione che in qualche modo metto a frutto per evitare comportamenti pericolosi … offrono alla madre di mio figlio garanzie molto maggiori di quelle di cui dispongo io. Ho già avuto anche modo di venire a conoscenza, tramite confessione spontanea del bambino, che lei anche quando sta con lui non esita a spostarsi, addirittura lasciandolo incustodito in auto per fare delle commissioni… naturalmente ho reagito, ricevendo anche insulti. Senza voler instaurare inutili guerriglie, specie in un periodo del genere, sarebbe necessario qualche consiglio. Grazie.

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