La responsabilità genitoriale, come il D. Leg. 154/2013 ha superato il concetto di potestà dei genitori

APS/ aprile 13, 2014/ Angolo dell'Avvocato/ 6 comments

Il D. Lgs 154/2013 con il quale il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 sarà ricordato, oltre che per la parificazione tra figli nati fuori e all’interno del matrimonio, anche per il superamento del concetto di potestà parentale come ai più noto, pilastro del diritto di famiglia fin dalla novella riformatrice del 1975.

La riforma nasce, come oramai quasi tutte le novità del panorama nazionale, da un Regolamento dell’Unione Europea, il c.d. Bruxelles II bis, che introduce tale concetto nel proprio art. 2 n. 7 il quale definisce la “responsabilità genitoriale” come l’insieme dei i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore.

Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.

Da tale definizione di massima il legislatore nazionale ha tratto la riforma di cui al citato decreto che, tra le altre norme, riscrive l’art. 316 del Codice civile, il quale oggi prevede che la responsabilità genitoriale si esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Ad una prima lettura si potrebbe compiere l’errore di considerare la novella una semplice riscrittura astratta di quanto prima previsto in materia di potestà parentale; in realtà la riforma è di amplissima portata.

Aspetto fondamentale è infatti lo spostamento dell’asse di tutela dal diritto potestativo dei genitori al dovere nascente dalla genitorialità; con la riforma dunque è il minore il solo soggetto dei diritti, mentre il genitore è gravato dei conseguenti doveri.

Ciò determina una potenziale prima conseguenza: i genitori saranno sempre responsabili delle azioni compiute dai figli minori, con ovvie implicazioni dal punto di vista del risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito della prole minorenne.

Secondo aspetto importantissimo: il nuovo art. 316 prevede che la responsabilità genitoriale sia in capo al genitore per il solo fatto di aver riconosciuto il figlio, anche se nato fuori dal matrimonio.

Non potranno dunque più verificarsi (almeno potenzialmente) gli abusi a danno del genitore non convivente con il figlio che, in precedenza, erano possibili come conseguenza della crisi della coppia di fatto.

Oggi, infatti, abrogato il vecchio 317 bis. Cod. civ. ed introdotto il citato art. 316, entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale fino a diversa decisione del giudice; nessuno dei due, dunque, potrà più arrogarsi il diritto di eseguire un cambio di residenza o iscrivere il figlio ad una scuola senza il consenso dell’altro genitore, né potrà impedire la frequentazione del minore con l’ex. compagno/a come rivalsa per la crisi di coppia e fino alla regolamentazione giudiziaria.

Tale comportamento, infatti, comporterà l’irrogazione delle sanzioni già previste nel nostro codice di rito all’art. 709 ter c.p.c.

Per quanto concerne invece le coppie coniugate la riforma prevede che “la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio” (nuovo art. 317 cod. civ.).

Questo inciso, per la prima volta specificato in modo esplicito nel codice civile, secondo la dottrina determina una forte limitazione dei poteri del genitore affidatario in caso di affido esclusivo; i doveri di vigilanza di ciascun genitore, infatti, non vengono in alcun modo compromessi dalla disgregazione dell’unità familiare, con la conseguenza che ogni scelta relativa alla prole dovrà comunque essere condivisa da entrambi i genitori.

Si può dunque concludere questa breve analisi della nuova normativa in materia di responsabilità genitoriale constatando che la riforma, grazie alla pressione europea, va certamente nella direzione del rafforzamento del concetto di bigenitorialità.

Conterà moltissimo, però, l’attuazione concreta che i tribunali nazionali vorranno dare a queste norme; dobbiamo dunque confidare in una interpretazione giurisprudenziale delle stesse il più letterale possibile, evitando “bizantinismi” in grado di edulcorare qualsiasi innovazione legislativa.

di Stefano Cera, avvocato della Famiglia, consigliere nazionale APS

6 Comments

  1. Cose giustissime ma se un genitore non rispetta le regole dove ci si puo rivolgere ?

  2. Tutto giusto ma anch’io vorrei sapere a chi rivolgermi se un genitore non rispetta le regole dopo la sentenza definitiva..tipo se non tiene con se il figlio nei tempi stabiliti ma fa come gli pare senza rispettarle..c’è un modo per farle rispettare o bisogna dinuovo farsi affiancare da un avvocato? non può essere una spesa a vita!!

  3. tutto giusto, ma allora perchè nonostante la novellata disciplina, e nonostante io abbia precisi decreti che, ammoniscono la mia compagna, io continuo a non avere un rapporto equilibrato e continuativo con mia figlia e, si lascia agli stessi operatori sociali, di far in modo che, io continui a vedere, la bambina solo con la madre nonostante abbia un età avanzata fa la IV elementare? E la mamma continua a fare bello e cattivo tempo?

  4. Io sono costretto a tornare davanti al giudice perche la mia ex oltre a non voler comunicare in alcun modo con me e ad utilizzare mio figlio (6 anni), non rispetta alcune regole base, ma il giudice ha rifiutato a me di fare il passaporto con mio figlio, mentre lei é partita all’estero(Europa) con mio figlio senza avvertirmi, facendo saltare 2 giorni di scuola a mio figlio, prendendosi una mia giornata senza comunicarmelo. Io posso chiedere risarcimento per dover sempre avere l’avvocato pronto e dover tornare dal giudice per tentare di dirimere troppe questioni?

  5. vorrei essere contattata
    gabriela blanca
    3208974323
    p.s. sono la mamma di un papà al quale la compagna senza sentenza ha fatto sospendere la responsabilità genitoriale. Sono otto mesi che non vediamo il bimbo che ora ha 4 anni.
    SIAMO DISPERATI

    1. può contattarci ogni giorno, dal lunedì al venerdi ai nostri numeri fissi, in alternativa ai cellulari, a presto
      APS

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