No all’assegno di mantenimento se figlio maggiorenne è in grado di lavorare

APS/ aprile 13, 2014/ Cassazione/ 3 comments

Corte di Cassazione Civile – sezione VI – sentenza 30 ottobre 2013  n. 24515
Il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.

Leggi la sentenza Corte di Cassazione Civile, sezione VI, con sentenza n. 24515 del 30 ottobre 2013.

3 Comments

  1. Buona sera, sono separato dal 2002 ed ho ottenuto il divorzio nel mese di giugno 2012 dopo tante peregrinazioni e soldi spesi con il cruccio da parte mia di non poter far curare mia cfiglia all’epoca e tuttora aggetta da diabete.tipo1 . venedo ai fatti piu’ prossimi avendo dato un’occhiata alla sentenza della corte di cassazione ho rilevato la necessita’ di non dover piu dare niente ad un figlio di anni34 che non vive piu’ con la madre e so’ per certo che lavora in nero in Sardegna presso l’azienda agricola del padre della sua compagna, oltre a fare dei cortometraggi ed interessarsi di biologico . tenendo presente questo e l’ormai attesa decisione della cassazione ritengo di non mandare piu’ l’assegno a mio figlio ormai uomo e responsabile delle sue azioni . il mio legale non mi ha fatto presente il contenuto della sentenza ed alla mia richiesta di sospensione mi has informato che non tutti i giudici applicano questa direttiva e quindi bisogna fare un ricorso con relativa altre spese che al momento non riesco a sopportare . in attesa di un gentile riscontro .Porgo cordiali e distinti saluti . Savino Montanaro di Perugia . ho in totale tre figli maggiorenni ma studiano e non posso fare a meno di aiutarli. grazie

  2. Buongiorno. Leggo molto spesso il fatto della indipendenza economica del figlio maggiorenne che causerebbe la non obbligatorietà al veersamento dell’assegno del manenimento del figlio stesso.
    Ma cosa si intende per indipendenza economica?
    Qual’è l’importo mensile che il figlio deve guadagnare per potersi dire indipendennte economicamente?
    QUal’ora il lavoro fosse a contratto ma che si rinnova nel tempo al di la della somma percepita mensilmente, può ritenersi un guadagno che fa si che l’assegno possa essere non versato?

  3. Buonasera, sono un padre divorziato con una figlia di 22 anni da due anni diplomata avendone perso uno per bocciatura. Attualmente, da quelle poche notizie che mi arrivano, non lavora e non studia. Premetto che viviamo in città diverse e lontane, entrambi ci siamo rifatti una vita (io con la nuova compagna ho un figlio di 11 anni e la mia ex non ha avuto altri figli). Verso un assegno che con la rivalutazione è arrivato a € 400 (300 mantenimento e 50 per spese scolastiche ed extra). Io penso che mia figlia non faccia assolutamente nulla per cercare un lavoro ma come faccio a provare la sua inerzia? E per avere la revoca dell’assegno cosa devo aspettare che si sposi se non troverà mai un lavoro? possibile che l’altro mio figlio debba soffrire la mia precarietà economica a vita in quanto mi rimangono solo 800 euro dal mio stipendio con tutte le spese che mensilmente si devono affrontare. Come posso dimostrare che non ha alcun interesse a lavorare visto che la sua vita è alquanto agiata? Devo pagare in eterno?
    Grazie mille

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