L’assegnazione della casa familiare in caso di frequentazione paritetica
Corte d’Appello di Bologna 27 febbraio 2024 n. 145
Nella vicenda in esame un nostro socio, in seguito ad una lunga CTU, otteneva la frequentazione con il figlio in maniera paritetica rispetto alla ex convivente; come conseguenza il Tribunale di Bologna, non essendovi più un genitore che potesse essere definito collocatario, revocava l’assegnazione dell’abitazione familiare (di proprietà del padre) alla ex compagna, la quale proponeva appello contro tale pronuncia.
La Corte d’appello di Bologna, richiamando sul punto un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, accoglieva il gravame, stabilendo che il provvedimento di revoca della casa familiare non potesse costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare fosse disposto nell’interesse del minore.
I giudici di appello, dunque, nonostante i tempi paritetici di visita, ritenevano opportuno assegnare l’abitazione familiare alla madre in quanto la stessa, a differenza del padre, non avrebbe potuto reperire un alloggio nella stessa zona ove invece l’ex compagno risiedeva già, essendo proprietario di un altro appartamento quasi attiguo.
L’assegnazione dell’abitazione familiare alla madre veniva ritenuto l’unico modo per consentire l’applicazione dello stesso diritto di visita paritetico stabilito dal Tribunale, diritto che sarebbe stato inattuabile in caso di trasferimento della madre altrove.