Commento alle linee guida sull’affidamento materialmente condiviso del Tribunale di Brindisi

APS/ febbraio 13, 2018/ Da sapere/ 0 comments

Commento alle recenti Linee Guida Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi in merito all’affidamento materialmente condiviso.

La comunità scientifica da tempo ormai si sta interrogando su questo tema con risposte convergenti in un’unica direzione: l’affidamento materialmente condiviso (physical joint custody) – che prevede tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli, non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore – restituisce una migliore sistemazione alla famiglia divisa influenzando notevolmente la soddisfazione per lo stile di vita di tutti i membri e riducendo sia il rischio di perdita definitiva del contatto con un genitore sia la conflittualità intergenitoriale a lungo termine. Nel 2011, tramite audizione in Commissione Giustizia Senato (ddl 957 e 2456), il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, propone alcune soluzioni per la tutela della salute dei minori, in situazioni di separazione genitoriale:

  • frequentazione equilibrata;
  • riferimento abitativo a doppio domicilio (due case), in modo da percepire come propria sia la casa del padre, sia quella della madre;
  • ricevere cura e accudimento da entrambi nella quotidianità, in modo da constatare che entrambi i genitori provvedono ai propri bisogni, anche di tipo economico.

In tale audizione, il CNOP fa riferimento a diversi studi che suggeriscono la pariteticità delle responsabilità genitoriali tramite la residenza alternata (Poussin e Leubern, 1999; Bauserman, 20023; Sarkadi et al., 2008). Secondo Warshak (2014), infatti, «in generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei bambini piccoli tra le due case nel modo più egualitario possibile», inoltre, da una recente ricerca (Fransson et al., 2016) si evince che i genitori hanno sostenuto i benefici dell’affidamento materialmente condiviso.
Sulla stessa linea, anche il Protocollo del Tribunale di Perugia all’art. 8 prevede «E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole – prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori». Recentemente (2015) anche la “Commission sur l’égalité et la non-discrimination” dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio Europeo si è espressa in tal senso, sottolineando l’importanza della residenza alternata e quindi dei tempi di frequentazione paritetica dei genitori da parte dei figli, soffermandosi ampiamente sul ruolo genitoriale paterno troppo spesso non considerato alla stregua di quello materno. Il documento evidenzia, altresì, che la residenza alternata dovrebbe diventare principio cardine della bigenitorialità anche nei casi in cui i bambini siano molto piccoli.

La physical joint custody – in cui il minore rimane non meno di un terzo e fino a metà del tempo totale con ognuno dei due genitori – è considerata dalla comunità scientifica sempre più preferita a quello in cui l’affidamento viene delegato prevalentemente ad un solo genitore.
In tal senso, una recente sentenza del Tribunale di Firenze (19.07.16, G.I. Guttadauro), dopo aver effettuato l’ascolto del minore, ha disposto un regime di visite paritetico per i genitori prevedendo una frequentazione del figlio a settimane alterne presso l’abitazione di ciascun genitore.
L’affidamento con tempi equipollenti (in pratica: non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore), valutato caso per caso, permetterebbe anche una potenziale diminuzione della conflittualità all’interno della coppia genitoriale che si vedrebbe depauperata da tutte quelle motivazioni, a volte futili e strumentali, che alimentano, anche tramite denunce, l’impasse genitoriale. La CTU, molto spesso disposta per stabilire l’entità dei tempi di frequentazione, potrebbe così entrare in gioco in casi selezionati, ovvero allorquando sussista da una parte (o da ambedue) una opposizione motivata al regime standard.

L’affidamento materialmente condiviso è da intendersi pertanto come la migliore realizzazione delle esigenze della prole di usufruire di una equilibrata relazione emotivo-relazionale con le due figure genitoriali.

L’esperienza delle altre nazioni ci insegna che l’affido legalmente condiviso è importante per una crescita armoniosa della prole; la Svezia è lo stato europeo con la maggiore percentuale di affidi in alternanza (40%, contro il 30% del Belgio e solo il 2% dell’Italia). Anche Paesi a noi culturalmente assai vicini hanno promosso l’affido materialmente condiviso e in 5 anni in Catalogna esso è decollato, ad esempio, dal 10 al 40%. Ascese simili si stanno registrando in Corte Valenciana, Baleari, Paesi Baschi. L’effetto sulla conflittualità è dovunque chiaro. In modo particolare l’esperienza australiana mostra che una importante childhood adversity quale il conflitto intergenitoriale è stato ridotto dalla nuova legge sull’affido materialmente condiviso (entrata n vigore nel 2006). Nel 2003/04, infatti, i ricorsi presso il Tribunale della Famiglia (Family Court) furono 45.004 mentre nel 2006/07 si erano già ridotti a 27.313 e nel 2008/09 addirittura a 18.633. Nel contempo la litigiosità generale, extrafamiliare, in Australia era aumentata del 13%: i ricorsi civili presso la “Federal Magistrates Court” erano stati infatti 70.261 nel 2003/04, poi 76.807 nel 2006/2007, e ben 79.441 nel 2008/09. Ancora più marcato è l’effetto sulla probabilità di perdere il contatto con un genitore dopo la separazione, probabilità che in Danimarca e Svezia è scesa al 12 e 13% rispettivamente mentre nei Paesi monogenitoriali (Italia, Inghilterra, Grecia) staziona oltre il 30%.

Cosenza, 23 marzo 2017

Dott. Marco Pingitore – Presidente SISF – Società Italiana Scienze Forensi
Autori del documento (Consiglio Direttivo SISF): Dott. Giovanni Battista Camerini, Avv. Margherita Corriere, Dott.ssa Mara Frignani, Dott.ssa Tiziana Magro, Dott. Giovanni Lopez, Dott. Marco Pingitore, Avv. Francesca Tribisonna.
Consulenza scientifica esterna: Dott. Vittorio Vezzetti, Pediatra.
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