Il figlio maggiorenne perde diritto al mantenimento se rifiuta lavoro

APS/ febbraio 21, 2018/ Cassazione/ 0 comments

Se il figlio non cerca lavoro, sussiste il dovere del genitore di mantenerlo?
Con la recente ordinanza n. 22314/2017, i giudici hanno fornito precisazioni a riguardo.

Per gli Ermellini, se il figlio non cerca lavoro, occorre confermare la revoca dell’obbligo fissato a carico dei genitori per il mantenimento.
Questo perché il mantenimento da parte dei genitori non è per sempre. Tanto più se la figlia, raggiunta l’età di 35 anni non si impegna per trovare un lavoro.

Questo è quanto deciso dalla Cassazione. Nel caso di specie, i giudici hanno confermato la revoca dell’obbligo di mantenimento fissato a carico di un padre, nei confronti della figlia 35enne che non si era “neppure attivata per la ricerca di un lavoro successivamente al compimento del diciottesimo anno di età” e che non era affetta da alcuna patologia che ne riducesse la capacità lavorativa.

Per la Corte di Cassazione, l’uomo ha ragione: “L’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le tante, Cass. n. 1773/2012)”

La sentenza n. 22314 del 25 settembre 2017 si pone dunque in linea con i principi condivisi dalla giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni, in materia di mantenimento, ritenendo necessaria un’incapacità e/o impossibilità del beneficiario dell’assegno, al raggiungimento dell’autosufficienza economica, che tenga conto delle circostanze del caso di specie. Non basta dunque la circostanza oggettiva della disoccupazione, ma devono valutarsi le cause di tale condizione; qualora esse siano riconducibili alla responsabilità del beneficiario, questo non potrà essere più tale

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