Permane assegnazione casa anche dopo decesso dell ex

APS/ febbraio 21, 2018/ Cassazione/ 0 comments

Il decesso dell’ex coniuge non costituisce di per sé motivo di scioglimento del vincolo di destinazione di un bene immobile, collegato alla tutela della prole

Il vincolo di destinazione di un bene immobile, assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, è collegato all’interesse e alla tutela della prole. Esso pertanto si estingue solamente laddove vengano meno i presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione. Non costituisce invece motivo di scioglimento di tale vincolo, il decesso di per sé dell’ex coniuge divorziato dante causa. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l ordinanza n. 772/2018 del  15 gennaio 2018 .

La vicenda riguarda il ricorso presentato da un uomo che chiedeva il rilascio di un appartamento da parte della ex moglie del fratello. La donna aveva ottenuto l’assegnazione dell’immobile dopo la separazione, in qualità di genitore affidatario dei figli minorenni. Successivamente il ricorrente, consapevole del vincolo di destinazione a casa familiare, era divenuto proprietario esclusivo del bene.

Questi, in seguito alla morte del fratello, aveva promosso l’azione di rilascio dell’appartamento da |parte dell’occupante. A suo avviso, infatti,  era venuto meno, per effetto del decesso, l’obbligo di mantenimento dei figli e contestualmente il diritto della donna all’assegnazione della casa.

La Corte d’Appello, ribaltando la decisione del Tribunale, aveva respinto la domanda.  Il decesso del coniuge obbligato, secondo il Giudice di secondo grado, non aveva alcun rilievo nei rapporti tra la donna e il fratello dell’ex coniuge. Dello stesso avviso anche la Corte di Cassazione.

Gli Ermellini hanno evidenziato, infatti, che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli e della tutela della prole. Questi hanno diritto a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, mantenendo consuetudini di vita e relazioni sociali.

In seguito al provvedimento giudiziale di assegnazione, il terzo successivo acquirente è tenuto a rispettare “il godimento del coniuge del suo dante causa”. Ciò “nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell’assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli”.

E’ altresì da escludere qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento. Ogni forma di corrispettivo, infatti, “verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto in quanto incompatibile con la sua finalità esclusiva di tutela della prole”. Inoltre, “inciderebbe direttamente sull’assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi dettato dal giudice della separazione o del divorzio”.

Per la Cassazione, quindi, il diritto d’abitazione dell’assegnatario e affidatario della prole è un diritto personale di godimento sui generis. Esso non può venire meno per effetto della morte dell’ex coniuge divorziato, ma si estingue solamente ove vengano meno i presupposti che hanno determinato l’assegnazione. Tra questi rientrano ad esempio

  • la morte del beneficiario dell’assegnazione
  • il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell’indipendenza economica
  • il passaggio a nuove nozze o la convivenza more uxorio del genitore assegnatario
  • la mancata utilizzazione dell’immobile da parte dell’assegnatario, sempre previa valutazione dell’interesse prioritario dei figli.

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