La detrazione degli assegni di mantenimento

APS/ dicembre 13, 2020/ Da sapere/ 0 comments

Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.c,del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo. Il fisco con la risoluzione n.448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza, ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici ISTAT di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell’art.10, comma 1 lett. c del Tuir.

Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n.15101 del 2004, aveva sancito che gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici ISTAT. Il giudice deve stabilire quanto è necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione , qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10323 del 10 maggio 2011.

Quindi non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile , ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice.

Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello Unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l’assegno corrisposto al coniuge ai sensi dell’art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici , quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello Unico una 2 una tantum” per intenderci, né un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contribuiti versati volontariamente ai figli.

fonte: www.tasse-fisco.com

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