Bigenitorialità equilibrata e tendenzialmente paritaria, un bisogno che va riconosciuto al minore

APS/ dicembre 13, 2020/ Sentenze Utili/ 0 comments

In tema di affidamento di minore, la Corte d’Appello di Firenze ( qui il decreto oscurato ), adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente delegato del Tribunale di Firenze ai sensi dell’art 708 cpc, in accoglimento del reclamo ha aumentato i tempi di permanenza padre-figlia e diminuito l’assegno di mantenimento ad  230,00 €/mensili.
La vicenda trae origine dal Provvedimento del Presidente delegato del Tribunale di Firenze con il quale contraeva fortemente il diritto di visita padre figlia adottato sino all’udienza presidenziale e poneva altresì a carico del padre l’obbligo di versare alla madre un assegno di 350,00 €/mese oltre a 2/3 delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia.
Il padre proponeva reclamo avverso l’ordinanza del Presidente ritenendo detta ordinanza gravemente ed ingiustificatamente pregiudizievole per lo stesso. Veniva, quindi, chiesta la modifica sostenendo che quanto statuito dal Tribunale collideva con le previsioni della L. 54/06, non sussistendo valide ragioni, tanto meno motivate, per contrarre, rispetto a quanto era avvenuto sino alla previsione del Giudice, i tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario.
In particolare la minore, dopo la cessazione della convivenza dei genitori e fino al momento della scelta operata in sede di udienza presidenziale, aveva avuto una frequenza assidua con il padre. Dal punto di vista economico, il padre lamentava, inoltre, l’eccessivo  importo da corrispondere a titolo di mantenimento della figlia in considerazione delle proprie disponibilità economiche.
La corte d’appello di Firenze  accoglieva il reclamo statuendo  in merito al  regime di visita – permanenza padre figlia e all’ammontare dell’assegno di mantenimento a favore della piccola. In particolare la Corte d’Appello di Firenze, considerata la maggiore disponibilità manifestata dal padre, che riteneva coerente  “al bisogno di bigenitorialità equilibrata e tendenzialmente paritaria che va riconosciuta alla minore”  aumentava i tempi di visita- permanenza padre- figlia.
La Corte affermava quindi  che “non emergono, né sono state convincentemente allegate, controindicazioni sotto il profilo educativo o logistico che suggeriscano di limitare l’accesso del padre alla minore“.
Quanto alle statuizioni di carattere economico disponeva: “l’incremento del mantenimento diretto derivante dalla nuova regolamentazione sopra disposta (in pratica alla madre restano da trascorrere con la figlia soltanto 4 giorni in più rispetto al coniuge), nonché l’analisi sommaria delle entrate e dei costi riferibili a ciascuno dei genitori ed, infine, la stima realistica dei presumibili costi di gestione della bambina, suggeriscono di ridurre a 250,00 €/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo che il padre deve versare alla madre.”
 
Avv. Silvia Taddei

 

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*