Affidamento condiviso e distanza tra i luoghi di residenza dei genitori

APS/ marzo 7, 2011/ Cassazione, Sentenze Utili/ 2 comments

Cassazione, sez. VI civile- Ordinanza 2 dicembre 2010, n. 24526

L’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del figlio, incidendo, soltanto, sulla disciplina dei tempi di presenza del minore presso ciascun genitore.

“In tema di affidamento dei figli, l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, ai sensi degli artt. 155, comma 2, e 155-quater, comma 2, cod. civ.”
“In tema di affidamento dei figli, l’oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può, in linea di principio, precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda il genitore medesimo dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all’interesse del figlio l’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”

La Suprema Corte, nel suo percorso interpretativo della legge n. 54/2006, ha fatto cadere un ulteriore luogo comune che aleggiava intorno all’istituto dell’affidamento condiviso, affermando che l’obiettiva distanza tra le residenze dei genitori non costituisce ragione ostativa all’applicazione dell’affidamento ad entrambi i genitori, trattandosi di una circostanza che, di per sé, non denota alcuna inidoneità educativa o manifesta carenza dei genitori. Anzi, nell’ottica di valorizzare il principio di responsabilità genitoriale (e, quindi, il ruolo di entrambi i genitori nella cura e nell’accudimento dei figli), la Corte di cassazione ha precisato che la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori può, in linea di principio, precludere la possibilità di un affidamento condiviso del minore: «solo quando si traduca in un comportamento, da parte di uno dei genitori, che escluda il genitore medesimo dal pari esercizio della potestà genitoriale, così da rendere non rispondente all’interesse del figlio l’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento».

Ciò significa che il trasferimento del luogo di residenza del figlio minore, attuato unilateralmente da uno dei genitori, potrà precludere l’affidamento condiviso proprio in favore di quest’ultimo, trattandosi di un comportamento che denota la sua manifesta carenza ed inidoneità educativa, in quanto priva il minore dell’altra figura genitoriale. Segue testo completo

Ordinanza 2 dicembre 2010, n. 24526

2 Comments

  1. Mi ritrovo perfettamente in quanto scritto qui sopra: proprio mentre stavamo iniziando gli “abboccamenti” tra avvocati per discutere un divorzio consensuale (appuntamento già fissato, scambio di comunicazioni già avvenuto) la mia ex, senza dirmi nulla e, anzi, chiedendo alla piccola di non farne parola con me, ha chiesto la cancellazione della residenza dal comune in cui entrambi abitiamo e contestualmente l’iscrizione in un altro comune a 50 km. di distanza.
    In barba alla stabilità della piccola che dovrebbe abbandonare amici, amiche, maestre, luoghi e, soprattutto, padre, nonna e zio che la adorano.
    E tutto questo l’ho dovuto scoprire solamente perchè la bambina, evidentemente angosciata dalla prospettiva di perdere tutto quanto sopra, non è riuscita a trattenersi e, disperata, mi ha raccontato ogni cosa.
    Mi auguro che questa ordinanza sia effettivamente applicabile e faccia giustizia della follia perpetrata dalla mia ex

  2. Ciao….io ho un problema con i kilometri la mia ex ha portato via mio figlio dai suoi amici compagni di asilo e sopratutto da me il bimbo e’ molto legato adesso abita a300 km du distanza e ha ancora la residenza in um casa del ater con il padre che non ha mai vissuto….avrei possibilita del affidamento esclusivo?

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