Assegno al coniuge da restituire se emerge che non era dovuto

APS/ gennaio 24, 2024/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Le somme versate al coniuge come assegno di mantenimento, dovuto in base al provvedimento del giudice provvisorio e urgente, devono essere restituite quando sopravvenga una pronuncia che determini – ab origine – l’insussistenza dei presupposti a godere dello stesso assegno separativo. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 31635 del 14 novembre 2023, ha cassato una pronuncia della Corte d’appello di Messina, affermando la «piena ripetibilità» degli importi.

Nell’ordinanza la Cassazione ha richiamato i principi stabiliti dalla sentenza 32914/2022 delle Sezioni Unite della stessa Suprema corte per cui «nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all’interno della sentenza di primo o di secondo grado) l’insussistenza, ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento separativo, ancorchè riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti». In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato come «ove con la sentenza venga escluso in radice e ab origine (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno stato di bisogno del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione più propria dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di adeguati redditi adeguati) … non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’articolo 2033 del Codice civile (con conseguente piena ripetibilità)».

Nel caso su cui la Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza 31635/2023, la stessa Corte d’appello aveva rilevato come già il primo giudice avesse attestato la mancata prova da parte della richiedente «dell’esistenza dei presupposti richiesti per aver diritto all’assegno in questione». Per la Suprema corte, «il riconoscimento dell’originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento, già riconosciuto in sede di presidenziale, determinava, quindi, la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave».

In riferimento al concetto di piena ripetibilità va poi ricordato che sono state le Sezioni Unite ad attestare che «non si rinviene nell’ordinamento una disposizione che, sul piano sostanziale, sancisca l’irripetibilità dell’assegno propriamente alimentare provvisoriamente disposto a favore dell’alimentando, atteso che l’articolo 447 del Codice civile si occupa di disciplinare la cessione del credito alimentare e la sua compensazione con un controcredito dell’obbligato, ma non ne sancisce l’irripetibilità, mentre gli articoli 545 e 671 del Codice di procedura civile contemplano l’impignorabilità (non assoluta) e l’insequestrabilità dei crediti alimentari». Di qui il sostegno al nuovo orientamento, che sancisce la piena ripetibilità, con l’obbligo alla restituzione, di quelle somme di denaro che siano state versate sulla base di un supposto e inesistente diritto al mantenimento, sia esso legato alla fase separativa che a quella divorzile.

Fonte: Nt+diritto IlSole24ore

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