Addebito della separazione per violazione degli obblighi di fedeltà e coabitazione

APS/ gennaio 24, 2024/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale.

Lo ha sottolineato  Corte di Cassazione ordinanza n.35296/2023. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 18 dicembre.

Nella vicenda in questione la Corte di merito aveva rilevato come nel giudizio fosse pacificamente emerso che nel 2016 la moglie si era allontanata dalla casa familiare ed aveva intrapreso una relazione extraconiugale.

Condotte, queste, che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l’addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l’esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale.

Fonte: Ilsole24Ore

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