Assegno divorzile: sono ordinarie le spese universitarie del figlio
Queste le precisazioni contenute nell’ordinanza della Cassazione n.34100/2021
Ha ricordato che l’assegno di mantenimento può essere corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente, solo in caso di espressa richiesta da parte di quest’ultimo.
Ha inoltre confermato che le spese universitarie non possono essere qualificate come “straordinarie” perché non presentano i caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali. Esse sono infatti spese ordinarie perché rientrano nel regime ordinario di vita dei figli. Si tratta di somme preventivabili, che si ripetono e che possono integrare l’assegno di divorzio da riconoscere all’ex coniuge con cui il figlio maggiorenne e non autosufficiente convive. Le spese per le tasse, l’alloggio e i libri si possono in effetti conoscere in anticipo con un mero calcolo matematico.
In seguito al giudizio di divorzio, l’ex marito viene condannato a corrispondere 1.050,00 euro all’ex coniuge di cui 200,00 euro a titolo di assegno divorzile e 850,00 euro come mantenimento per la prole. In sede di gravame, la pronuncia viene riformata; il giudice decide di negare alla donna il diritto all’assegno e stabilisce che il mantenimento venga corrisposto direttamente al figlio, ormai maggiorenne, ma non autosufficiente. I giudici di secondo grado hanno motivato la propria decisione affermando di aver applicato i principi espressi dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 11504/2017) con cui viene abbandonato il parametro del “tenore di vita”. Inoltre, ad avviso dei decidenti, la donna non ha offerto la prova di cui era onerata, come la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Si giunge così in Cassazione.
Cassazione precisa al riguardo e più in dettaglio che “gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi, nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento e altro”.
Nel caso quindi di rottura del vincolo matrimoniale per ottenere le spese ordinarie è necessario allegare documenti in grado di quantificare con un’operazione aritmetica, le somme da sostenere per le spese universitarie.