Divorzio: no assegno alla moglie autonoma che non ha contribuito al patrimonio comune

APS/ novembre 20, 2021/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Ad alcune condizioni l’assegno di divorzio non spetta al richiedente: se la differenza reddituale che contraddistingue gli ex coniugi è tutto sommato esigua, la casa del richiedente è di proprietà e soprattutto l’ex che propone la domanda dispone di una certa indipendenza economica .
E’ ciò che decide la Cassazione nell’ordinanza n. 31836.2021, stabilendo che la natura assistenziale dello stesso, fa si che non possa concedersi ad un soggetto dalla dimostrata autonomia economica. Nel caso in esame, inoltre, non è emerso neppure un particolare contributo della donna alla formazione del patrimonio comune e di quello del marito.

La donna si era rivolta ai giudici di merito al fine di ottenere dal marito la corresponsione in suo favore di un assegno di divorzio, sottolineando che il marito svolge lavoro nero anche se non dichiarato. Tuttavia sia in primo che in secondo grado i giudici di merito rigettano la domanda, negando la sussistenza dei presupposti per tale diritto.
La donna, nel ricorrere in Cassazione solleva un unico motivo in cui fa presente che è errata la valutazione della Corte circa la condizione economica dei coniugi, in quanto, l’accertamento dei redditi reciproci è risalente al tempo della separazione sottolineando ad esempio la rilevanza dell’attività del marito sotto forma di “lavoro nero”, oltre all’onere del mutuo che grava su di lei per l’acquisto della sua abitazione.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché finalizzato a rivisitare le questioni già trattate nel merito. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte ha accertato l’ indipendenza economica della stessa dalla quale discende la non necessità di una misura assistenziale come l’assegno. Va aggiunto che non rivelano grosse differenze reddituali capaci di giustificare il riconoscimento dell’assegno. Non emerge inoltre in fase di giudizio un particolare contributo dato dalla donna alla formazione del patrimonio famigliare. Inammissibile la doglianza circa l’espletamento di un’indagine tributaria: ad ogni modo infatti le prove raccolte hanno fornito al giudice elementi sufficienti per decidere sull’insussistenza dei requisiti per la corresponsione richiesta.

Il potere di disporre o meno indagini tributarie e procedere a un approfondimento istruttorio, ricorda la Cassazione, è un potere discrezionale del giudice, che non è obbligato a procedere in base alle richieste di parte.

 

Fonte: www.StudioCataldi.it, legalink.it

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