Assegno di divorzio: può assumere rilevanza anche il patrimonio acquisito in via ereditaria

APS/ marzo 15, 2015/ Cassazione/ 0 comments

Cassazione civile Sentenza, Sez. VI, 03/03/2015, n. 4285

Ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria dal coniuge onerato può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice in quanto costituente in ogni caso una voce reddituale. L’assegno di divorzio deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, potendo l’indice di tale tenore essere l’attuale disparità di posizioni economiche dei coniugi.

Pur essendo gli assegni di separazione e divorzio differenti per presupposti, caratteri e finalità, l’importo dell’assegno di separazione può costituire oggetto del prudente apprezzamento del giudice, anche ai fini della ricostruzione del tenore di vita della famiglia, durante la convivenza coniugale. Inoltre, le attuali condizioni economiche dei coniugi ed il loro eventuale divario, costituiscono elemento di valutazione del giudice, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile. E sotto tale profilo, anche la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria, costituente in ogni caso una voce reddituale, può essere a tal fine considerata.

Tali principi, già enunciati dal giudice di legittimità, sono stati ribaditi da una recente ordinanza emessa in sede camerale. Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso del marito, ha confermato la pronuncia impugnata con la quale il giudice distrettuale aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado che, nell’ambito di un procedimento di divorzio, aveva disposto un assegno in favore della moglie per un importo pari a quattromila euro.

Fonte: Guida al Diritto- Il sole 24 ore

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