Niente risarcimento se l’allontanamento dalle figlie è dovuto a differenze caratteriali

APS/ marzo 30, 2023/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Si premette che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può ammonire il genitore inadempiente e disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro o del minore, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice (oltre ad una sanzione amministrativa).

Nell’ambito di una causa di divorzio, in cui le parti controvertevano in ordine a questioni patrimoniali di rilevante entità (la moglie chiedeva per sé un assegno di euro 8.000 mensili, oltre al mantenimento per le figlie e alla retribuzione per il personale domestico) veniva spiegata una richiesta di risarcimento nella misura di euro 150.000, per il danno subito dalle figlie a causa del repentino allontanamento del padre. La donna, oltre ad aver fissato il costo della sanzione in 150mila euro, aveva aggiunto, visto che il padre in “fuga” era un facoltoso notaio, la richiesta di un assegno per sè di 8mila euro e 6mila di mantenimento per le figlie. A questo andava aggiunto uno stipendio di 1200 euro per la colf e 600 euro per retribuire la persona che accompagnava a scuola le ragazze. Più le spese straordinarie per le minori. Tale domanda veniva rigettata, sia in primo grado che in appello, perché il padre era sempre stato adempiente agli obblighi di mantenimento e perché non si riteneva fosse a lui imputabile l’allontanamento delle figlie. La Cassazione civile, sez. I, con l’ ordinanza del 23 marzo 2023 sez.1 n,8283 conferma il precedente giudizio, rigettando il ricorso.

Per la Corte non spetta alcun risarcimento dal momento che le inadempienze non sono inquadrabili come comportamenti volontari di allontanamento del padre nei confronti delle figlie al fine di danneggiarle o di pregiudicarne l’ interesse, quanto, piuttosto, sono dovute a difficoltà relazionali causate dalle differenze caratteriali, acuite dall’età adolescenziale delle figlie.

Quanto all’assegno di divorzio nulla è dovuto. Anzi la ex deve restituire quanto le era stato assegnato in sede di separazione senza che ci fossero i presupposti, come stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite 32914/2022.

Non basta infatti per il diritto all’assegno la differenza di reddito tra i due: la signora poteva contare su un’entrata di circa 8mila euro a fronte degli oltre 21mila dell’ex marito. Le possibilità economiche della donna erano, infatti, tali da far escludere un assegno assistenziale.

E mancavano le prove di sacrifici professionali fatti in nome della famiglia, utili a far scattare l’assegno compensativo o perequativo. Nulla da fare anche per lo stipendio della collaboratrice domestica e dell’accompagnatore delle ragazze.

Fonte: ilsole24ore.com, osservatoriofamiglia.it, altalex.com

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