Revoca dell’assegnazione della casa familiare se il figlio è autosufficiente
Cassazione civile n. 32151 20 novembre 2023
Commento dell’avv. Angela Natati, coordinatore APS per l’Emilia Romagna
L’assegnazione della casa familiare è provvedimento che si fonda sull’accertamento del presupposto
dell’interesse dei figli alla conservazione del “focolare domestico”, anche in caso di maggiore età ma non indipendenza economica, laddove il figlio/a conviva con il genitore assegnatario. Conseguentemente il venire meno di tali presupposti costituisce fondamento per la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare da parte del genitore non assegnatario.
In applicazione di tale principio la Suprema Corte, confermando gli orientamenti precedenti ( Cass. n. 25604/2018 e Cass. n. 20452/2022 ) ha confermato la decisione dei Giudici di merito che avevano rigettato la richiesta di assegnazione della casa familiare in favore dell’ex moglie, avendo il figlio convivente raggiunto la maggiore età.
La questione è stata sollevata dalla madre che, in procedimento divorzile, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame proposto dall’ex coniuge rigettando le domande spiegate in primo grado dalla madre di mantenere l’assegnazione della casa familiare ed il contributo economico per il figlio maggiorenne. Con unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 337 sexies cod.civ. in quanto la Corte d’appello esaminate le questioni sollevate dalla madre – che aveva dedotto come il figlio nonostante la maggiore età e l’indipendenza economica, facesse rientro ogni giorno presso la casa familiare ove viveva stabilmente – respingeva la domanda di assegnazione.
Sosteneva la ricorrente che il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio rilevava solo al fine della revoca dell’assegno di mantenimento, e non anche dell’assegnazione della casa familiare che avrebbe come presupposto la prova del venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità. Tale presupposto avrebbe dovuto essere verificato nel preminente interesse della prole, anche nel caso del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha affermato che «la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate» (Cass. n. 25604/2018), sul rilievo che la revoca dell’assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 20452/2022), principi dai quali non vi è ragione di discostarsi. La decisione della SC risulta immune da vizi anche in relazione al precedente di legittimità invocato dalla ricorrente erroneamente interpretato di talché il principio affermato, secondo il quale «Sussiste l’ipotesi di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare allorché il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare» (Cass. n.23473/2020), concerne il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
La corte rigetta il ricorso.