Padre assolto da violenza sessuale: figlia non attendibile anche a causa del conflitto genitoriale

APS/ marzo 28, 2023/ Cassazione/ 0 comments

Interessante pronuncia della Cassazione sezione 4 che con la sentenza n. 4928/2023 ha stabilito che l’attendibilità delle persone offese nei reati sessuali deve essere valutata in senso globale, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo.

“..Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’attendibilità delle persone offese nei reati sessuali deve essere valutata in senso globale, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo (Sez. 3, n. 21640/10); in particolare, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto a tal riguardo dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (sez. 3, n. 29612/10).”

“..Alla luce degli elementi di fatto riportati nelle sentenze di merito, emerge la sussistenza di molteplici fattori di rischio idonei ad inficiare l’attendibilità della minore. costituiti principalmente dal conflitto genitoriale, dalla situazione della minore quando si trovava dalla nonna, dagli incontri su turbative sessuali avvenute a scuola e dalle plurime ripetizioni delle dichiarazioni accusatorie a vari interlocutori.”

“..le dichiarazioni accusatore rese da minori vittime di reato di violenza sessuale, soprattutto se assunte de relato, impongono un esame giudiziale improntato a canoni di neutralità e rigore, che richiede l’opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia ( pedagogia, psicologia e sessuologia ), in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte, con la conseguenza che il Giudice deve assolvere, sul punto, ad uno specifico onere motivazionale, che nella fattispecie in esame non appare essere stato assolto.”

Fonte: cassazione.net

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