Separazione, sanzione pecuniaria per chi ostacola le visite ai figli

APS/ marzo 15, 2015/ Cassazione/ 2 comments

Corte di cassazione, sentenza 3810/2015.
Rischia una sanzione pecuniaria il genitore che ostacoli il diritto dell’altro coniuge di far visita ai figli. Sulla base di questo principio la Corte di cassazione, sentenza 3810/2015, ha respinto il ricorso di una madre condannata a pagare mille euro alla Cassa ammende.

La vicenda – In primo grado il tribunale di Messina pronunciava la separazione con affidamento congiunto delle figlie minori, fissando la domiciliazione presso la madre. Inoltre, vista l’animosità che ancora vigeva tra i coniugi, ai sensi dell’articolo 709 ter Cpc, «ammoniva entrambe le parti ad agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore, scongiurando atteggiamenti che potessero ostacolare il corretto svolgimento delle modalità del loro affidamento». In appello, poi, visto il comportamento ostruzionistico della madre, la sentenza dettagliava meglio le modalità di frequentazione e condannava la donna al pagamento di mille euro.

La Corte territoriale, infatti, aveva accertato, grazie anche a diverse testimonianze, che l’ex moglie in più occasioni aveva «ostacolato il diritto di visita». Le minori, infatti, non avevano mai pernottato dal padre; nell’estate del 2011 non erano state con lui per i dieci giorni consecutivi disposti dal giudice, e per un periodo di tre quattro mesi, durante l’inverno del 2012, il papà non le aveva mai trovate a scuola nei giorni in cui gli spettava di andarle a prenderle. Per cui, constatata l’inefficacia del semplice ammonimento, il tribunale di secondo grado – d’ufficio e nell’interesse dei minori – aveva disposto una misura «più incisiva» condannando la donna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, con «funzione disincentivante rispetto alla commissione di ulteriori violazioni».
La norma, infatti, prevede per i casi di gravi inadempienze che il giudice possa: 1) ammonire il genitore; 2) disporre il risarcimento nei confronti del minore; 3) o nei confronti dell’altro genitore; 4) condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione (da 75 a di 5.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.

La motivazione – Proposto ricorso, la Suprema corte ha ripercorso l’intera vicenda ricordando che i giudici di appello hanno «ulteriormente imposto a carico soltanto della madre la sanzione amministrativa pecuniaria, addebitandole di avere ostacolato il corretto svolgimento delle disposte modalità dell’affidamento condiviso delle figlie delle parti». Dunque, era contro questa misura che si sarebbero dovute appuntare le doglianze della controparte, qualificate invece come «inammissibili» in quanto «non pertinenti» perché riferite alla diverse misure risarcitorie – numeri 2 e 3 dell’articolo 709 ter – nei confronti dei figli e del marito. La domanda dell’ex marito di attribuire a sé il risarcimento era stata infatti bocciata.

Riguardo poi alla ricorribilità in Cassazione di simili provvedimenti, gli ermellini ricordano l’esclusione dell’ammonimento «quando sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività», mentre l’azione resta proponibile contro «la sanzione pecuniaria che, invece, questi due caratteri presenta».

Da Guida al diritto- Il sole 24 ore
Cassazione 3810/2015

2 Comments

  1. buongiorno. io e la mia ex moglie abitiamo a oltre 600 km di distanza e di conseguenza per me è molto difficile vedere mia figlia. Nella sentenza di divorzio è scritto che ho facoltà di vederla due settimane in estate e alternandoci la settimana di Natale e la settimana di Capodanno. i primi anni in estate sono riuscito a portarla a casa mia per passare le vacanze insieme ma il Natale mai perché la mamma preferisce che a Natale stia con lei e non mi ha mai permesso di portarla a casa mia. MI era possibile solo per Capodanno. Ora però non riesco più a vederla nemmeno in estate perché la mamma le organizza le vacanze senza considerarmi e lo sapete anche voi una bambina di 11 anni è facilmente plasmabile….
    lo scorso fine settimana sono andato nella città di mia figlia dove vivono anche i miei genitori per il matrimonio di mio fratello, la madre di mia figlia per dispetto ha talmente plagiato mia figlia che al matrimonio non mi ha nemmeno salutato, io mi sono avvicinato e le ho chiesto il motivo e lei mi ha risposto che mamma non voleva che stesse con me e che doveva stare solo con zia perché c’era con me la mia compagna… non mi ha nemmeno salutato quando se n’è andata…
    ormai faccio fatica anche a sentirla per telefono perché non mi risponde e non mi richiama…
    ho deciso che io non ho le forze per continuare una battaglia così… non puoi competere con una inciviltà del genere e nemmeno con la distanza che ci separa…rinuncio

  2. buongiorno mauro,
    scrivi a tua figlia, tieni un diario, raccontale cosa è successo e sta succedendo e il tuo punto di vista di questa difficile e triste situazione. forse non adesso ma quando un giorno gliele farai avere e le leggerà sarà grande e capirà. non sarà mai troppo tardi anche se avrete perso degli anni sicuramente le farai un regalo importantissimo e fondamentale per il suo sviluppo emotivo e per trovare equilibrio. non farti sviare dalla rabbia e dalla disperazione, il tuo obbiettivo è tua figlia.

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