Ammonita e condannata la madre che trasferisce il figlio senza il consenso paterno
Commento dell’Avv. Angela Natati al Decreto Tribunale di Ferrara 99/2020 del 09.01.20
Spesso accade che la collocazione prevalente del minore, rappresenti la prerogativa per il “genitore collocatario” di prendere decisioni importanti unilateralmente avuto riguardo al figlio, come può essere l’improvviso trasferimento in un’altra città, comunicato all’altro genitore a mezzo e-mail, solo poche settimane prima del trasloco già fissato. Tale condotta, oltre ad essere censurabile, viola il regime di affidamento condiviso, sempre più spesso disposto dai Tribunali, ma che di fatto non gode di una sufficiente tutela, in caso di violazioni.
E’ questo il caso di una coppia di giovani coniugi, genitori di un bambino di appena tre anni. I due si separano consensualmente, l’affidamento è condiviso con collocazione prevalente presso la madre e limitato diritto di visita del padre, che si trasferisce in un immobile poco distante dalla casa oniugale e contribuisce al mantenimento del minore a mezzo di assegno mensile oltre al 50% delle spese straordinarie. L’assetto viene seguito serenamente e concordemente per oltre anno, fino a quando, il giorno di Ferragosto del 2019, la madre invia una e-mail, rappresentando al padre il suo trasferimento in una grande città ad oltre 300 chilometri di distanza, adducendone motivazioni di tipo lavorativo. Il padre allarmato, deposita dinnanzi al Tribunale competente ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, per ottenere, oltre all’ammonimento della condotta materna, che alla stessa fosse imposto almeno uno dei lunghi e costosi viaggi mensili dalla grande città lombarda, al piccolo paesino ferrarese, al fine di consentire la frequentazione tra padre e figlio.
Il Tribunale competente, accogliendo il ricorso paterno, e ritenendo la condotta materna “censurabile poiché dettato da motivazioni di carattere egoistico (miglioramento dell’attività professionale) e non rispondenti all’interesse del minore”, la ammonisce formalmente affinché adempia alle prescrizioni contenute nel decreto sopra citato e rispetti quanto previsto in regime di affidamento condiviso; diminuisce il contributo al mantenimento a carico del padre costretto a sopportare nuove spese per i viaggi e condanna la donna a rifondere al padre parte delle spese legali che lo stesso è stato costretto a sostenere per ottenere giustizia Tale provvedimento rappresenta un’importante e saldo riconoscimento del diritto all’affidamento condiviso, che prevede una equa distribuzione delle responsabilità genitoriali in capo ad entrambi i genitori. Troppo spesso, infatti, assistiamo a condotte di minore importanza che quotidianamente ledono i diritti del genitore “non collocatario” (in genere il padre), che, in ogni caso, nel caso in esame, oggi vive suo malgrado a trecento km di distanza dal figlio…