Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti
Commento Avv. Natati Angela all’ordinanza del 23 novembre 2022 n. 34566, con la quale la Cassazione ha stabilito che il diritto dei nonni di avere significativi rapporti con i nipoti minorenni – diritto sancito dall’art.317bis c.c. nonché dall’art. 8 CEDU – non ha carattere incondizionato ma è subordinato alla valutazione dell’esclusivo interesse del minore.
La vicenda che ha portato alla pronuncia in esame prende il via da un ricorso depositato dai nonni di un minore avanti il Tribunale di Palermo con il quale veniva richiesta la regolamentazione del loro diritto di visita. La madre del minore, costituendosi nel procedimento, si opponeva alla richiesta dei nonni eccependo l’inesistenza del rapporto da questi ultimi dedotto. Il Tribunale, però, ha comunque regolamentato le visite.
La madre del minore ha impugnato avanti la Corte d’Appello il provvedimento che però è stato confermato.
Impugnato anche in Cassazione, gli Ermellini nel rigettare il ricorso hanno osservato che il diritto degli ascendenti è subordinato all’esclusivo interesse del minore, configurabile quando il coinvolgimento dei nonni nell’adempimento degli obblighi educativi dei genitori sia significativo e realizzato con una vantaggiosa cooperazione.
Precisa inoltre la Suprema Corte che il diritto degli ascendenti non va riconosciuto ai soli soggetti legati da rapporto di parentela ma anche a ogni altra persona che affianchi il nonno biologico – sia esso il coniuge o il convivente di fatto – necessaria è però la prova della capacità di instaurare con il minore una relazione stabile affettiva che si traduca in un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico. Ciò alla luce del combinato disposto dei principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24 comma 2 della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 della Costituzione.