Madre iperprotettiva ostacola rapporto con il padre: sospensione della responsabilità genitoriale

APS/ novembre 10, 2022/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 19 settembre 2022 n. 27346

Secondo la Suprema Corte di Cassazione può essere collocato in una casa famiglia il minorenne sottoposto all’attenzione maniacale della madre che cerca di escluderlo da ogni genere di relazione: anche i genitori molto protettivi, infatti,  rischiano di perdere l’affidamento dei figli, quando un simile comportamento rappresenta un concreto pericolo per il benessere del minorenne.
Nel caso in questione, la Suprema Corte ha ritenuto corretto sottrarre il figlio alle attenzioni ossessive della madre che, sfruttando la sua patologia (epilessia), gli impediva di avere contatti con il mondo esterno, anche con il padre, in modo da procurargli degli inconvenienti di motricità perché non abituato a camminare e correre. La donna gli aveva impedito la frequentazione della scuola materna e aveva sottratto il piccolo anche alla scuola dell’obbligo.

Simili comportamenti hanno portato a una condanna penale e alla perdita del bambino, assegnato a una casa famiglia per impedire che potesse essere succube di altri pregiudizi.

Commento dell’avv. Angela Natati


E’ del minore il diritto alla bigenitorialità in quanto eziologicamente collegato al fine ultimo del raggiungimento del suo sviluppo psico-fisico. Il diritto del minore prevale nella vita famigliare anche a seguito della disgregazione del nucleo per separazione, divorzio e cessazione della convivenza e, in quanto tale, non può subire limitazioni se non a seguito di un rigoroso accertamento giudiziale del pregiudizio che la limitazione della relazione con il padre o la madre possa arrecargli. Le scelte unilaterali di uno dei genitori di limitare immotivatamente il diritto del minore alla relazione con l’altro, se non adeguatamente e tempestivamente contrastati, causano inevitabilmente la cristallizzazione arbitraria dell’assenza della figura genitoriale e sono pertanto da stigmatizzare. In tali casi anche l’ascolto del minore al quale è stata preclusa la relazione, non costituisce uno strumento idonea a conoscere l’effettiva situazione in cui il minore è stato costretto a vivere.

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