Firenze: collocamento paritario di minori di 6 anni
Il Tribunale di Firenze, sciogliendo la riserva assunta all’udienza presidenziale, dispone in via provvisoria l’affido condiviso dei figli minori di anni 6, con collocamento paritario tra i genitori ( Decreto ).
La vicenda trae origine dal ricorso per la richiesta di divorzio giudiziale presentato dalla ex coniuge, con il quale avanzava al Giudice, tra le altre, le seguenti richieste:
- affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- regime di visita del padre dei minori così articolato: due pernottamenti a settimana ed il pernottamento del sabato a fine settimana alterni;
- obbligo del padre di versare euro 1.000,00 mensilmente di mantenimento per entrambi i bambini oltre al 50% delle spese straordinarie. Si precisa che, come da accordo di separazione, il padre sino allo scioglimento della riserva assunta in sede di udienza presidenziale, versava l’importo di euro 400,00 mensili di mantenimento per entrambi i bambini.
Il padre si costituiva, contestando integralmente il contenuto del ricorso.
In particolare, in merito al regime di visita e al mantenimento, attesa la sua maggiore disponibilità di tempo, dichiarava di non essere più impegnato in trasferte lavorative, per cui chiedeva che venisse disposto l’affidamento condiviso dei minori, con collocamento paritario presso entrambi i genitori con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore. All’udienza presidenziale, il padre, grazie all’ausilio del Giudice, riusciva ad ottenere un ulteriore pernottamento dei minori presso di lui.
In tale sede il Presidente invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e fissava un ulteriore udienza. Non avendo le parti trovato alcun accordo, nè per quanto riguardava il diritto di visita padre figli, nè per quanto atteneva il contributo da versare a titolo di mantenimento per i bambini, alla nuova udienza il Giudice, ne prendeva atto e disponeva l’affido condiviso dei figli minori con collocamento paritario tra i genitori, che si concretizzava con l’aggiunta del pernottamento del venerdi presso l’abitazione del padre.
Il Giudice statuiva, inoltre, in merito al mantenimento dei bambini.
In particolare tenuto conto del tempo paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore e della differenza reddituale fra le parti riduceva ad euro 350,00 la somma da versare a titolo di mantenimento per i minori a carico del padre. Di particolare importanza la circostanza che il Giudice abbia tenuto conto del fatto che la madre avesse un compagno convivente stipendiato, mentre il padre avesse in corso il pagamento per un finanziamento oltre ad un mutuo ipotecario acceso, per altro, in costanza di matrimonio.
Successivamente le parti in virtù del collocamento paritario dei minori, concludevano congiuntamente per il mantenimento diretto dei minori
Avv. SIlvia Taddei