Il giudice non può evitare di ridurre l´assegno se l´ex coniuge onerato ha un figlio dalla nuova partner

APS/ gennaio 12, 2015/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

La nascita del figlio avuto da una nuova relazione giustifica la riduzione dell’assegno divorzile che l’onerato deve corrispondere alla ex. Lo ha sancito la Cassazione con l’ordinanza 21878/14, pubblicata oggi dalla sesta sezione civile. Con la pronuncia, i giudici di piazza Cavour accolgono il ricorso di un uomo che impugnava la sentenza della Corte d’appello di Milano.

Il giudice di primo grado poneva a carico del coniuge tutte le spese relative al mantenimento dei due figli, esonerandolo dalla corresponsione dell’assegno divorzile in favore della coniuge. Ricorreva in secondo grado la donna, chiedendo la revoca dell’assegno e la Corte di Milano l’accontentava. Il giudice di merito ripristinava, infatti, l’assegno che l’uomo doveva corrispondere alla ex. È contro questa decisione, il coniuge ricorreva per Cassazione: la sua istanza merita accoglimento.

Nelle motivazioni della Cassazione si legge che l’argomentazione della Corte territoriale appare effettivamente insufficiente su un punto rilevante quale la consapevolezza dell’esistenza di una stabile relazione di convivenza della donna al momento dell’assunzione consensuale delle determinazioni riportate nel decreto modificativo del gennaio 2008 ed è invece omessa laddove non tiene conto della nascita di una figlia dell’odierno ricorrente circostanza sopravvenuta e incidente sulle condizioni reddituali dell’obbligato al versamento dell’assegno divorzile.

Fonte: dirittominorile.it

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