Il padre che preleva il figlio minore a scuola senza consenso della madre non commette sottrazione di incapace

APS/ febbraio 19, 2011/ Sentenze Utili/ 0 comments

Sentenza di ottobre emessa dal Tribunale di Cagliari Cass. pen. Sez. V, (ud. 08-07-2008) 01-10-2008, n. 37321

Per dare rilievo ad una situazione che spesso vivono i padri riportiamo di seguito la sentenza di ottobre emessa dal Tribunale di Cagliari.

Nella pendenza di una separazione di fatto tra coniugi, il padre del minore decideva di prelevare quest’ultimo all’uscita dall’asilo senza preavvertire la madre, tenendolo con sé per un giorno e mezzo circa, in località diversa da quella di residenza e contro la volontà della madre affidataria di fatto.
La volontà del padre era quella di passare alcune ore con il proprio figlio e di ottenere anche, in assenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che disciplinasse i tempi e le modalità di visita al bambino del genitore non più convivente con la madre del bambino, che la madre accettasse un accordo che prevedesse il suo diritto di vedere il bambino due volte la settimana
Rinviato a giudizio per violenza e minacce ex art. 610 c.p. perché costringeva la madre ad un accordo pur di rivedere il proprio figlio, nonché per sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., per avere tenuto il minore contro la volontà della madre, il Tribunale di Cagliari condannava il padre soltanto per le violenze e minacce e lo assolveva per il delitto di sottrazione di persone incapaci.
Su appello del P.M. e della madre, il padre veniva condannato anche per il reato ex art. 574 c.p.
La decisione della Corte di Appello cagliaritana veniva cassata dalla Suprema Corte di cassazione – Cass. pen. Sez. V, (ud. 08-07-2008) 01-10-2008, n. 37321 – mandando assolto il padre dalle ipotesi accusatorie.
E‘ bene ribadire che affinchè la condotta di uno dei due coniugi possa integrare l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) è necessario che il comportamento dell’agente porti ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro genitore, così da impedirgli l’esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all’affidamento de iure rendendogli impossibile l’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso e della società.
Poiché inoltre il delitto di cui all’articolo sopra citato è plurioffensivo, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la potestà del genitore, ma anche quello del figlio a vivere nell’habitat naturale, ai fini del perfezionamento della sua condotta, è necessario che il comportamento dell’agente consista nel prendere con sé il figlio, contro la volontà dell’altro genitore, per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all’altro genitore di esplicare la propria potestà e di sottrarre il bambino dal luogo di abituale dimora.

RICORDATE!!

In assenza di un provvedimento del giudice di affidamento del minore ad uno dei genitori con conseguente attribuzione della potestà genitoriale in via esclusiva al genitore affidatario, la predetta potestà spetta, invero, ad entrambi i genitori che sono contitolari dei poteri – doveri disciplinati dall’art. 316 c.c..
Ciò ovviamente non significa che in caso di sottrazione di un minore ad opera di uno dei due titolari della potestà genitoriale in danno dell’altro non sia configurabile il delitto di cui all’art. 574 c.p..

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