Se la moglie è ricca deve garantire il tenore di vita matrimoniale al marito

APS/ settembre 19, 2022/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

Se la moglie è ricca anch’essa deve contribuire al mantenimento del marito in base al tenore di vita matrimoniale. Cassata con rinvio la sentenza di merito che l’ha negato.
Con una recente sentenza del 13 settembre 2022, n. 26890, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’assegno all’ex coniuge che stavolta è il marito, stabilendo che, in assenza di addebito, il parametro dei “redditi adeguati” – ai fini della quantificazione dell’assegno medesimo- è finalizzato a garantirgli il tenore di vita goduto durante il matrimonio solamente nella temporanea fase della separazione. Ne consegue che, tale parametro non contribuisce alla determinazione dell’assegno divorziale che, invece, postula lo scioglimento del vincolo.
Il marito aveva giustificato la domanda di un assegno di significativo importo sulla circostanza che nel 2007 aveva lasciato la propria attività lavorativa per dedicarsi alle cure del figlio potendo far affidamento sui cospicui redditi – sia provenienti dal suo lavoro sia provenienti dalla famiglia di origine – della moglie sufficienti a mantenere l’intera famiglia. A seguito della separazione, il predetto rimasto da anni senza lavoro e incapace di reinserirsi a causa dell’età nel mondo lavorativo e rimasto, altresì, senza casa, aveva dovuto ricorrere all’aiuto della sorella. Su tali circostanze, il Tribunale di Lodi in primo grado aveva stabilito un assegno di mantenimento pari ad € 1500.
Tale assegno è stato, però, significativamente ridimensionato dalla Corte d’Appello di Milano, la quale, in parziale accoglimento del gravame avverso l’impugnata sentenza, ha stabilito l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento da parte della moglie al marito di soli € 300.
Avverso questa sentenza, il marito ha proposto ricorso in Cassazione, la quale in accoglimento del gravame ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Gli ermellini hanno considerato illegittimo il criterio seguito dalla Corte d’Appello in sede di quantificazione dell’assegno poiché l’importo così determinato non risulta essere idoneo a garantire all’ex coniuge – anche se uomo – la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, il criterio seguito dalla Corte territoriale risulta difforme da come interpretato dalla giurisprudenza: trovandosi ancora nella fase della separazione e sussistendo, altresì, il vincolo coniugale, l’assegno di mantenimento dev’essere correlato al tenore di vita coniugale. Parametro che, contrariamente, non rileva in sede di quantificazione di assegno divorziale.

Avv. Angela Natati, direttore Comitato Scientifico APS

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