Richiesta carta di identità valida per l’espatrio: delucidazioni

APS/ settembre 19, 2022/ Da sapere/ 0 comments

L’assenso all’espatrio del minore di età

E’ necessaria la volontà concorde di entrambi i genitori per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio in favore del minore in quanto le disposizioni civilistiche che regolano l’esercizio della responsabilità genitoriale e in particolare l’articolo 316 del codice civile per cui “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (…)

Tale conclusione è avvalorata anche dal Ministero dell’interno nella circolare n. 15/2011, relativa al rilascio della carta d’identità ai minori, laddove si prevede la necessità dell’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e trova indiretta conferma nell’articolo 4 del d.m. 23 dicembre 2015 (recante “Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica”) e in particolare dal comma 3-bis aggiunto per effetto del d.m. 31 gennaio 2019 il quale prevede che “La richiesta di CIE valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente”.

La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. 

L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato all’interno di una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari in caso di rilascio all’estero.

Manca, tuttavia, una disciplina specifica che vada a disciplinare tutte le casistiche diverse nelle quali l’individuazione dei soggetti che devono prestare il proprio assenso si presenta maggiormente complicata.

Si ritiene in questi casi che possano trovare applicazione per analogia le disposizioni contenute nella lettera a) dell’articolo 3 della L. n. 1185/1967 previste per il rilascio del passaporto, per cui:

  • per coloro che sono sottoposti alla responsabilità genitoriale ma affidati a persona diversa dai genitori, occorre sia l’assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sia della persona affidataria;
  • per coloro che sono sottoposti alla potestà tutoria, è necessario l’assenso del tutore;
  • per coloro che sono sottoposti alla potestà tutoria e affidati a persona diversa dal tutore, occorre l’assenso sia del tutore sia della persona affidataria.

In mancanza di uno degli assensi previsti sopra, si rende necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il Tribunale di Vercelli con decreto del 12 dicembre 2014 ha evidenziato che “il provvedimento con cui il giudice tutelare supera e vanifica il diniego al rilascio del passaporto, opposto dall’altro genitore, è volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, quanto piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio. Tale provvedimento, pertanto, è legittimamente emesso nel caso in cui il mancato assenso dell’altro genitore sia meramente pretestuoso ovvero nel caso in cui l’espatrio del richiedente non contrasti con l’interesse della prole”.

Il Ministero degli affari esteri ha emanato alcune direttive in merito alla corretta applicazione dell’articolo 3 della L. n. 1185/1967 (vedi in Tribunale di Milano, sez. IX, decreto del 25/07/2014), in cui ha affermato la necessità di acquisire l’atto di assenso da parte di entrambi i genitori ad ogni nuova istanza di passaporto, anche in presenza del consenso preventivo e reciproco dei coniugi, concesso in sede di separazione legale.
L’assenso al rilascio del documento valido per l’espatrio deve pertanto essere attuale, e non può pertanto essere utilizzato l’assenso già espresso al momento del rilascio della precedente carta d’identità, nemmeno nel caso in cui ci si appresta a rifare il documento dopo breve tempo a seguito di furto, smarrimento o deterioramento. Allo stesso modo, si ritiene che anche l’autorizzazione del giudice tutelare eventualmente richiesta debba essere attuale, proprio in funzione delle mutevoli circostanze che possono comportare anche valutazioni diverse.

L’assenso una volta prestato dal genitore si presume rimanga tale per tutto il periodo di validità del documento, sempre che non intervenga successivamente un ripensamento di quell’assenso precedentemente manifestato.

La giurisprudenza ha affermato che i rapporti tra genitori e figli devono ritenersi variabili nel tempo per ragioni diverse, per cui nulla vieta che l’eventuale assenso espresso precedentemente possa essere rivisto (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, nella sentenza dell’8 giugno 2007, n. 1068).

L’articolo 11 della L. n. 1185/1967 prevede il ritiro del passaporto nei casi in cui sopravvengono circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego. L’intervenuto dissenso di uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale integra una causa ostativa che avrebbe impedito il rilascio del documento valido per l’espatrio al minore. In base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 11 della L.n. 1185/1967, si deve ritenere che la revoca del consenso dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale integri di per sé una causa legittimante il ritiro del passaporto rilasciato in favore del figlio minore, potendo l’intervenuto dissenso essere superato, al pari del mancato consenso al rilascio del passaporto, solo dall’autorizzazione del giudice tutelare, cui spetta di valutare se il rilascio del passaporto corrisponda o meno all’interesse del figlio minore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 5396).

Nel caso di revoca dell’assenso all’espatrio relativamente alla carta d’identità, occorre tuttavia evidenziare che il comune non ha competenza in merito. L’articolo 2 del d.P.R. n. 649/1974 dispone infatti che nei casi in cui è previsto il ritiro del passaporto, le questure in Italia e le autorità diplomatiche e consolari all’estero provvedono ad apporre sulla carta d’identità l’annotazione “documento non valido ai fini dell’espatrio”. A tal fine le predette autorità devono notificare all’interessato un atto indicante l’obbligo di esibire per l’annotazione la carta d’identità, con diffida a non utilizzare il documento per l’espatrio e con l’avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all’articolo 24 della L. n. 1185/1967.

Se al minore è stata rilasciata una carta d’identità elettronica, sulla medesima non potrà essere apposta l’inibitoria all’espatrio e dovrà inevitabilmente essere ritirata a cura della questura o dell’autorità consolare, così come avviene per il passaporto.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti che devono concedere l’autorizzazione all’espatrio, non lo faccia per qualsiasi ragione, è sempre possibile richiedere l’intervento del giudice tutelare

TIPOLOGIA DI RICHIESTA DEL DOCUMENTO

Approfondimenti casi specifici

 

Fonti: informafamiglie.it, comune.mirandola.mo.it

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