No all’addebito se l’infedeltà nasce da una crisi pregressa

APS/ novembre 9, 2021/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

La Cassazione ricorda con sentenza n.30496/2021 che se la crisi è pregressa la sopravvenuta infedeltà del marito non può condurre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge infedele.In particolare, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della moglie che anche in sede di appello si è vista respingere la richiesta di addebito della separazione e l’ aumento dell’ assegno mensile di mantenimento .

Il giudice di primo grado aveva dichiarato la separazione dei coniugi respingendo le reciproche richieste di addebito e aveva riconosciuto in favore della moglie un mantenimento di 400 euro mensili.La Corte di appello aveva confermato la decisione in quanto la moglie non era riuscita a provare le minacce e i maltrattamenti di cui la stessa aveva affermato di essere vittima da parte del marito, tanto che il Pm aveva archiviato il procedimento penale avviato. La separazione è stata quindi ricondotta dalla Corte soprattutto alla crisi insorta sin dall’inizio del matrimonio a causa della incompatibilità caratteriale dei coniugi e il mantenimento alla moglie è stato stabilito in ragione dello stile di vita sobrio della coppia durante il rapporto coniugale.

La moglie ricorre in Cassazione che dichiara il ricorso inammissibile per i seguenti motivi:
1) la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti in materia di determinazione mantenimento conseguente alla separazione, i quali prevedono che il giudice debba tenere conto del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, della durata dello stesso e delle rispettive condizioni economiche. Corretta quindi la conferma dell’assegno di 400 euro mensili, anche in considerazione del fatto che il marito, che mensilmente percepisce uno stipendio di 2.500 euro, deve però mantenere una figlia disabile.
2)  la moglie non è riuscita a provare l’effettivo versamento mensile del canone di 400 euro dovuto all’ex coniuge, con cui la stessa si sarebbe accordata in sede di divorzio. Spetta infatti alla moglie provare la spesa sostenuta effettivamente nella qualità di conduttrice dell’immobile, vista la necessità di valutare e comparare le rispettive situazioni reddituali dei coniugi.
3) la Corte di Appello ha ritenuto non provato il nesso tra infedeltà e crisi coniugale, essendo la stessa già presente fin dall’inizio del matrimonio a causa soprattutto di una incompatibilità caratteriale. La Cassazione ricorda infatti che l’infedeltà produce l’addebito della separazione se causa la crisi coniugale, non se quest’ultima, al momento del tradimento, era già in atto da tempo tanto che la coppia viveva in un contesto di convivenza meramente formale.

Fonte: www.studiocataldi.it;

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*