Una nuova convivenza non determina la cessazione dell’assegno divorzile

APS/ novembre 9, 2021/ Cassazione, Sentenze Utili/ 0 comments

La nuova famiglia di fatto non esclude il diritto all’assegno di divorzio per il coniuge economicamente più debole e privo di mezzi adeguati. Le Sezioni unite con sentenza n. 32198/2021 cancellano qualunque automatismo tra nuova convivenza e perdita dell’assegno in favore del coniuge economicamente più debole. E chiariscono che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, che sia accertato giudizialmente, incide sì sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale. Il coniuge economicamente più debole può, infatti conservare il diritto esclusivamente in funzione compensativa e non assistenziale.

Il provvedimento opera, quindi,  una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell’assegno.Se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d’essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio.

Per mantenere l’assegno, in assenza di mezzi economici adeguati,si deve però fornire une serie di prove, ad iniziare dal contributo offerto alla comunione familiare. Pesa poi la dimostrazione di eventuali rinunce, concordate, di occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio nell’interesse della famiglia. Ha un valore anche l’apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

La Corte segnala “come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.

Il giudice,quindi, può,  in sede di divorzio o di revisione dell’assegno, suggerire la soluzione più soddisfacente dell‘assegno temporaneo, che può essere individuata in un capitale rateizzabile o nella costituzione di una rendita. Molto potranno fare avvocati ed esperti di mediazione in tema di conflitti familiari, in sede di negoziazione assistita

Fonti: Il sole 24 ore; studiocataldi.it

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