Pagamento dei canoni di locazione relativi alla casa coniugale
Tribunale Roma, Sez. VI, sentenza, 6 febbraio 2023 n. 2330 – Giudice Valentini
In caso di mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alla casa coniugale, il coniuge (o convivente more uxorio) assegnatario sarà tenuto a versare i canoni stessi maturati e non corrisposti al locatore, oltre a dover risarcire il danno da ritardato pagamento nella misura degli interessi di legge a far data dalle singole scadenze.
Nel caso in cui il locatore intraprendesse un azione di sfratto per morosità nei confronti del coniuge (o convivente more uxorio) non assegnatario, quest’ultimo, costituendosi, potrebbe eccepire la carenza di legittimazione passiva e pertanto impedire la convalida l’ordinanza di sfratto.
La coniuge assegnataria era l’unica legittimata passiva dell’azione di sfratto ed è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione.